TRATTATO DI ALLEANZA ITALO-TEDESCA

22 Maggio 1939


Il Cancelliere del Reich Tedesco e Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia, concordano sulla necessità di consolidare attraverso un patto solenne le relazioni di amicizia e le affinità esistenti tra la Germania Nazional Socialista e l'Italia Fascista.

Dopo aver gettato un sicuro ponte di mutua assistenza attaverso i comuni confini, i Governi di Germania e Italia ribadiscono la validità dei principi e degli intendimenti precedentemente concordati, i quali si sono rivelati vincenti nel far prosperare gli interessi di entrambi i Paesi e nell'assicurare la pace in Europa.

Fermamente legati dall'unità delle proprie ideologie e dall'ampia comunanza dei rispettivi interessi, il popolo Tedesco e il popolo Italiano sono determinati a restare fianco a fianco anche in futuro e a battersi per proteggere il proprio spazio vitale [Lebensraum] mantenendo al tempo stesso la pace. In un mondo inquieto e disgregato, la Germania e l'Italia intendono adempiere al dovere assegnato loro dalla storia; quello di salvaguardare le fondamenta della cultura Europea.

Al fine di ufficializzare questi principi attaverso un Trattato, sono stati nominati quali plenipotenziari, il Cancelliere del Reich Tedesco Adolf Hitler, il Ministro degli Esteri del Reich Joachim von Ribbentrop, Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania e Imperatore d'Etiopia Vittorio Emanuele III e il Ministro degli Esteri del Governo Italiano Conte Galeazzo Ciano i quali, dopo aver presentato le proprie credenziali, hanno discusso e concordato quanto segue:

ARTICOLO I.

Le Parti Contraenti saranno costantemente in contatto tra loro per avere una visione comune relativamente ai rispettivi interessi e alla situazione Europea nel suo complesso.

ARTICOLO II.

Qualora i comuni interessi delle Parti Contraenti vengano messi in pericolo da avvenimenti internazionali di qualsivoglia natura, le stesse Parti si consulteranno immediatamente per concordare le necessarie misure atte a salvaguardare tali interessi. Nel caso in cui la sicurezza o altri vitali interessi di una delle Parti Contraenti siano minacciati, l'altra Parte Contraente offrirà alla Parte minacciata il completo appoggio politico e diplomatico per allontanare tale minaccia.

ARTICOLO III.

Qualora accadesse, contro i desideri e le speranze delle Parti Contraenti, che una di esse venga coinvolta in complicazioni di carattere militare con un'altra Potenza o altre Potenze, l'altra Parte Contraente si schiererà al suo fianco fornendo il necessario appoggio militare terrestre, navale ed aereo.

ARTICOLO IV.

Per assicurare un rapido adempimento degli obblighi disposti dall'Articolo III, i Governi di entrambe le Parti Contraenti rafforzeranno la reciproca cooperazione sotto l'aspetto sia militare che economico.

I due Governi inoltre, si terranno reciprocamente informati in merito ad altri eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per l'applicazione di questo Patto.

Per garantire quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente Articolo, i due Governi istituiranno delle commissioni permanenti che opereranno sotto la direzione dei rispettivi Ministeri degli Esteri.

ARTICOLO V.

Nel caso in cui le Parti Contraenti siano coinvolte insieme in una guerra, entrambe si impegnano a non concludere separatamente alcun armistizio o trattato di pace.

ARTICOLO VI.

Le due Parti Contraenti sono consapevoli dell'importanza delle proprie comuni relazioni con altre Potenze amiche. Entrambe sono determinate a mantenere inalterate nel tempo tali relazioni e a promuovere un adeguato sviluppo dei comuni interessi con queste Potenze.

ARTICOLO VII.

Questo Patto entrerà in vigore immediatamente dopo la sua firma. Le due Parti Contraenti sono d'accordo nel fissare a dieci anni il primo periodo di validità. Prima della naturale scadenza del Patto, le Parti ne concorderanno l'eventuale rinnovo.

PROTOCOLLO SEGRETO SUPPLEMENTARE

Nel sottoscrivere il Patto di Amicizia e di Alleanza, entrambe le parti hanno raggiunto un accordo sui seguenti punti:

1. I rispettivi Ministri degli Esteri concorderanno quanto prima l'organizzazione, la sede e il metodo di lavoro della Commissione incaricata di affrontare le questioni militari e quelle legate all'economia di guerra, ai sensi di quanto stabilito dall'Articolo IV del Patto di Alleanza.

2. Per la realizzazione di quanto disposto dal secondo comma dell'Articolo IV, conformemente allo spirito e agli scopi del Patto, i due Ministri degli Esteri definiranno in tempi brevi e attraverso una costante cooperazione, i provvedimenti da adottare in materia di stampa, informazione e propaganda. In particolare, i due Ministri degli Esteri assegneranno presso la propria ambasciata nelle rispettive capitali, uno o più specialisti di provata capacità professionale che operino di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri per studiare le strategie da perseguire in tema di stampa, informazione e propaganda, sia per promuovere la politica dell'Asse, sia per controbattere la politica che le Potenze nemiche adotteranno.

Berlino, 22 Maggio 1939 - XVII° anno dell'Era Fascista.

 

Fonte del documento:
Office of USA Chief of Counsel for Prosecution of Axis Criminality,
Nazi Conspiracy and Aggression,
8 vols. and 2 suppl. vols.
Government Printing Office, Washington, 1946-1948
V, 453, Doc. No. 2818-PS.

© 1996 The Avalon Project

Traduzione di UGO PERSIANI

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