29 SETTEMBRE 1943
L'armistizio "LUNGO"


 < vedi  BADOGLIO - biografia (1) e (2)  

vedi  BIOGRAFIA DI CASTELLANO > 


Dopo l'incontro a Brindisi del 27 settembre dei generali alleati Bedell Smith, Macmillan e Murphy con i delegati italiani Badoglio, Ambrosio, Acquarone per mettere a punto l’incontro che il capo del governo italiano Badoglio avrà con Eisenhower, il 29 SETTEMBRE...

... a Malta, viene firmato (al "buio") il testo definitivo dell'Armistizio (detto Armistizio lungo) con alcune condizioni che non verranno rivelate fino alla fine del conflitto. Quelle applicate e solo nella forma verbale non sono di un armistizio, ma sono di una "resa senza condizioni" fino al punto che bisogna accettare e firmare al "buio". E c'� nell'accettazione il controllo politico e militare del governo brindisino in carica, ci sono le forniture logistiche per proseguire la guerra contro i tedeschi con gli aiuti necessari esterni per sostenerla; e sotto l'amministrazione degli alleati va il controllo delle banche, i cambi, le relazioni commerciali, le comunicazioni, radio, telefoni, stampa, cinema, teatri. Tutte le attivit� del Paese. Nessuna esclusa.
Premessa: L'Italia user� sempre il termine "armistizio", mentre in effetti giuridicamente nell'annuncio di Eisenhower  (e quindi il significato pieno del termine � una "resa")
" The Italian Government has surrendered its Armed Forces unconditionally" .

"Il Governo italiano ha dato ordine alle sue forze armate di arrendersi senza condizioni"

(Questo discorso di Eisenhower lo abbiamo in originale. Lo metteremo in seguito).
(e non � un armistizio! � una resa senza condizioni!) 
(e "resa", significa consegna delle armi al nemico)
L'Italia rimase "nemica" fino al 10 febbraio 1947, quando ufficialmente fu firmato a Parigi il
"Trattato di Pace" (qui le 182 pagine in originale)
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Sono trascorsi 21 giorni dal famoso annuncio di Badoglio, dove affermava:
 

"....sono cessate le ostilit� di tutte le forze italiane in ogni luogo.."  "...esse per� reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza..."

Non specific� la provenienza. E i primi a non capire - pur avendo cultura e mestiere - furono i suoi colleghi. Gli ufficiali superiori.  Infatti nel dubbio si diedero alla fuga, lasciando l'esercito, la marina e l'aviazione allo sbando. Il primo a scappare fu proprio lui, Badoglio!

Poi improvvisamente lo ritroveremo a capo del Governo.
Poteva esserci un'altra soluzione o un altro uomo pi� intelligente e pi� forte? Forse. Ma � anche certo che nella situazione in cui si trovava ormai l'Italia a settembre, agli anglo-americani non era gradito un uomo che avesse le due virt� sopra accennate.

 (
Churchill ci toglie ogni dubbio: " Badoglio � stato un utile strumento per noi quando egli ci ha consegnato la flotta a dispetto del nemico, nelle nostre mani senza incidenti". (Loewenheim- Langley- Jonas, Lettere di Churchill a Roosevelt, pag. 526, doc. 377, lettera 10 giugno 1944)

Conveniva insomma un uomo che facesse delle "badogliate", gi� note fin dalla prima guerra mondiale, poi in Abissinia, in Francia e in Grecia. Solo un uomo cos�  poteva firmare l'armistizio che riportiamo qui sotto.
Fra gli ufficiali alleati, ma anche in mezzo ai caporali e nella truppa, divenne persino un modo di dire denigratorio il "to do not badogliate" che � simile al nostro pi� popolano "non fare una cazzata".
Pi� che un armistizio (che significa un reciproco cessate il fuoco temporaneo) � una capitolazione incondizionata. La consegna delle armi fu infatti  una esplicita richiesta di resa, non certo un'alleanza e tanto meno una co-belligeranza (senza armi?).
In nessun punto si parla di alleanza (anche se in seguito li continueremo a chiamare "Alleati"). I prigionieri infatti non furono liberati. Gli Italiani nemici erano e nemici rimasero.
N� i soldati del nuovo Governo potevano essere considerati "cobelligeranti" visto che gli erano state requisite le armi, gli aerei e le navi. Un co-belligerante senza armi, aerei, navi a disposizione perch� consegnate al nemico, non � un co-belligerante. Infatti i pochi militari che Badoglio a Brindisi mise a disposizione agli alleati, furono usati da questi solo come facchini, a scaricare merci al porto. Solo molto più tardi utilizzarono alcuni reparti, ma sotto il loro comando, e dove volevano loro.

""Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 (FIRMATO IL 3) la sovranit� di fatto o meglio l'autorit� del potere legale fu, nella parte dell'Italia ove risiedeva il Governo legittimo (ossia quello del Re),  esercitata però dalle Potenze "alleate" "occupanti" (cio� gli anglo-americani). Non poteva essere diverso, dal momento che, durante il regime dell'armistizio, permaneva lo stato di guerra e l'occupante era sempre giuridicamente "il nemico". Pertanto il Governo del Re era un governo che esercitava il suo potere, "su condicione", nei limiti assegnati dal comando degli eserciti nemici, (...) Se questi erano gli aspetti giuridici della Sovranit� nell'Italia del Sud, non poteva di certo questo governo che aveva solo questa limitata potest� che le potenze occupanti gli concedevano, interferire nell'Italia del Nord e del Centro, dove gli alleati (ossia gli Anglo-americani) non erano ancora pervenuti". (Tribunale Supremo Militare di Roma, sentenza 26 aprile 1954 (infra, cap.6, nota 2), motivazione, p.859. Cfr Silvestri, Contro la vendetta, p.149)
Perfino quando il governo Badoglio dichiar� guerra alla Germania, la sua dichiarazione non era di certo autonoma. Ricordiamo che nel documento che Badoglio aveva firmato c'era la clausola che affermava che "l'Italia sarebbe stata priva, di qualsiasi libertà e potere in materia di politica estera; essendo un Paese sconfitto (resa incondizionata) ogni suo atto internazionale sarebbe stato soggetto al beneplacito dei vincitori".

"Pi� esattamente, tutti i pubblici poteri appartenevano all' AMGOT (Allied Military Government od Occupied Territory - ma il 10 novembre del '43 divenne solo AMG, omettendo  ufficiosamente le ultime due parole) dipendente dal Theatre Commander in Italy, ed all'Allied Control Commission, dipendente dal Supreme Allied Commander in Algeries. Il primo valeva per il fronte e le retrovie secondo le esigenze militari; l'altro valeva per tutto il restante territorio occupato. La completa soggezione della sovranit� italiana al potere angloamericano risulta evidente dalle competenze dell'Allied Controll Commission che, a tali fini, si suddivideva in quattro sections: Political, Economy, Administrative  e Regional control and military government  che aveva altre sei subcommission (telecomunicazioni, prigionieri, guerra nazionale, esercito, marina, aviazione). (Documents of American foreign relations, VII (luglio 1944 giugno 1945), a cura di L.M. Goodrich e M. J. Carrol, ed Princeton University Press, Norwood 1947, pag. 175-179)

vedi anche la BIOGRAFIA DI CASTELLANO

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Il 29 settembre 1943 nelle acque di Malta, sul quadrato della nave britannica � Nelson �, si riunirono:

   * per gli �alleati�, il gen. Eisenhower, l'ammiraglio Cunningham, il gen. MacFarlane, il gen. Gorth, coi loro ufficiali;
   * per l'Italia (dopo la infelice ma provvidenziale fuga a Chieti, poi a Brindisi); il Maresciallo Badoglio, il gen. Ambrosio, il gen. Roatta, il gen. Sandalli, l'ammiraglio De Courten, coi loro ufficiali.

    Nella riunione fu discussa la dichiarazione di guerra del R. Governo italiano (del Sud) da presentare alla Germania, richiesta dagli anglo-americani attraverso il gen. Eisenhower (che l'ha suggerita, trovandosi l'Italia in una situazione giuridica del tutto anomala)
 
(Ma la presentazione della dichiarazione di guerra alla Germania ufficialmente non avvenne mai; i tedeschi si rifiutarono di riceverla, proprio perch� la stessa veniva da un governo sotto costrizione, non autonomo, quindi non riconosciuto nell'esercizio della propria sovranit�. - C'era del resto un precedente, avvenuto alla capitolazione della Francia il 24 ottobre 1940. E quella volta furono gli Inglesi a rifiutarsi di accettare le (ufficiali) ostilit� francesi nei confronti degli inglesi, perch� il governo francese (sotto i tedeschi) veniva considerato prigioniero, quindi costretto a servire il suo vincitore contro il suo ex-alleato.) (la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania fu sempre considerata nulla e non avvenuta; infatti alla fine della guerra, nel trattato di pace, nessuno menziona una pace fra Italia e Germania, perchè la guerra non era stata mai (ufficialmente) dichiarata. Nè l'Italia era nelle condizioni di dichiararla, non rientrava fra i poteri e le competenze del Governo Italiano (che si era "arreso senza condizioni" agli Alleati. Ricordiamo che nel documento che Badoglio aveva firmato (armistizio lungo) c'era la clausola che affermava che "l'Italia sarebbe stata priva, di qualsiasi libertà e potere in materia di politica estera. Essendo un Paese sconfitto ("resa incondizionata") ogni suo atto internazionale sarebbe stato soggetto al beneplacito dei vincitori".)

In tutto il periodo armistiziale, per l'Italia gli anglo-americani erano il "nemico" e ovviamente gli italiani "nemici" degli anglo-americani,  e tali rapporti sono giuridicamente rimasti fino alla conclusione del trattato di Parigi del  10 febbraio 1947 ricordato all'inizio.
Fino a questa data vigeva il principio di uno stato giuridico che era quello di uno Stato che aveva  �intrapreso una guerra di aggressione� e "in attesa di una punizione". Che furono poi, la mutilazioni del territorio nazionale, la rinunzia alle colonie, le riparazioni, le limitazioni della sovranit� dello Stato precedente, i divieti per gli armamenti anche solo difensivi, e restrizioni di ogni genere. 
Che leggeremo appunto nel lungo TRATTATO DI PACE che l'Italia "dovette" firmare a Parigi.
Che riportiamo integralmente in lingua originale (184 PAGINE) 

Intanto leggiamo le condizioni aggiuntive fatte a Malta.
Ma poi ce ne fu un altro, il 9 novembre, con un protocollo di modifica di alcune parole che Badoglio si ostinava a non voler comprendere. Ed erano quella della "resa incondizionata", accettata e firmata da lui, e non "dalle forze armate".
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L'armistizio "LUNGO"

Malta 29 settembre 1943

Nella stessa riunione fu firmato l'atto definitivo dell'armistizio italiano,  intitolato �Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia�, e integrava il primo schema di quello che era stato denominato "armistizio corto�, firmato il 3 settembre '43.
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� Condizioni aggiuntive di armistizio con l'Italia "
     �Poich� in seguito ad un armistizio in data 3 settembre 1943, fra i Governi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, agenti nell'interesse di tutte le Nazioni Unite, da una parte, e il Governo italiano dall'altra, le ostilit� sono state sospese fra l'Italia e le Nazioni Unite in base ad alcune condizioni di carattere militare; e poich�, oltre queste condizioni, era stabilito in detto armistizio che il Governo italiano si impegnava ad eseguire altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario da trasmettere in seguito;

    e poich� � opportuno che le condizioni di carattere militare e le suddette condizioni di carattere politico, economico e finanziario siano, senza menomare la validit� delle condizioni del suddetto armistizio dei 3 settembre 1943, comprese in un atto successivo;

    le seguenti, insieme con le condizioni dell'armistizio del 3 settembre 1943, sono le condizioni in base a cui i Governi degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e dell'Unione Sovietica, agendo per conto delle Nazioni Unite, sono disposti a sospendere le ostilit� contro l'Italia sempre che le loro operazioni militari contro la Germania ed i suoi alleati non siano ostacolate e che l'Italia non aiuti queste Potenze in qualsiasi modo e non esaudisca le richieste di questi Governi.

    Queste condizioni sono state presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, Comandante Supremo delle Forze Alleate, debitamente autorizzato a tale effetto;

    E sono state accettate senza condizioni dal Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, rappresentante il Comando Supremo delle Forze italiane di terra, mare ed aria, e debitamente autorizzato a tale effetto dal Governo italiano.

    1 (A) Le Forze italiane di terra, mare, aria, ovunque si trovino, a questo scopo si arrendono.

(B) La partecipazione dell'Italia alla guerra in qualsiasi zona deve cessare immediatamente. Non vi sar� opposizione agli sbarchi, movimenti ed altre operazioni delle Forze di terra, mare e aria delle Nazioni Unite. In conformit� il Comando Supremo italiano ordiner� la cessazione immediata delle ostilit� di qualunque genere contro le Forze delle Nazioni Unite ed impartir� ordini alle autorit� navali, militari e aeronautiche italiane in tutte le zone di guerra di emanare immediatamente le istruzioni opportune ai loro comandi subordinati.

(C) Inoltre il Comando Sapremo italiano impartir� alle Forze navali, militari ed aeronautiche, nonch� alle autorit� ed ai funzionari, ordini di desistere immediatamente dalla distruzione e dal danneggiamento di qualsiasi propriet� immobiliare o mobiliare, sia pubblica che privata.

    2. Il Comando Supremo italiano fornir� tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia.

    3. Il Comando Supremo italiano prender� tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prender� tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potr� essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferir� in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno.

    4. Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che verr� stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformit� degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verr� dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verr� concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    5. Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o propriet� nelle zone specificate nel capoverso n. 4.

    6. La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verr� notificato, dovr� seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    7. Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in merito a dette navi verr� presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

ANNOTAZIONE.- Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sar� stata riunita nei porti alleati, questo articolo avr� il seguente tenore: � le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da trasporto rimarranno fino a ulteriori ordini nei porti dove sono attualmente radunate ed ogni decisione in merito ad esse verr� presa dal Comandante Supremo delle Forze Alleate �.

    8. Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    9. Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalit� in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovr�, in attesa di verifica della loro identit� o posizione, essere impedito di partire.

    10. Il Comando Supremo italiano fornir� tutte le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate istruzioni.

    11. Il Governo italiano fornir� subito gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l�indicazione della localit� ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verr� posto in magazzino sotto il controllo che egli potr� stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verr� decisa dalle Nazioni Unite.

    12. Non dovr� aver luogo alcuna distruzione n� danneggiamento, n�, fatta eccezione per quanto verr� autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radiolocalizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di servizi pubblici e privati e di propriet� di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorit� italiane.

    13. La fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua importazione, esportazione e transito, � proibita, fatta eccezione a quanto verr� disposto dalle Nazioni Unite. Il Governo italiano si conformer� a quelle istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite per la fabbricazione, produzione e costruzione, e l'importazione, esportazione e transito di materiale da guerra.

    14. (A) Tutte le navi italiane mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni, ovunque si trovino, nonch� quelle costruite o completate durante il periodo di validit� del presente atto, saranno dalle competenti autorit� italiane messe a disposizione, in buono stato di riparazione e di navigazione, in quei luoghi e per quegli scopi e periodi di tempo che le Nazioni Unite potranno prescrivere. Il trasferimento alla bandiera nemica o neutrale � proibito. Gli equipaggi rimarranno a bordo in attesa di ulteriori istruzioni riguardo al loro ulteriore impiego o licenziamento. Qualunque opzione esistente per il riacquisto o la restituzione o la ripresa in possesso di navi italiane o precedentemente italiane, che erano state vendute od in altro modo trasferite o noleggiate durante la guerra, verr� immediatamente esercitata e le condizioni sopra indicate verranno applicate a tutte le suddette navi e ai loro equipaggi.

(B) Tutti i trasporti interni italiani e tutti gli impianti portuali saranno tenuti a disposizione delle Nazioni Unite per gli usi che esse stabiliranno.

    15. Le navi mercantili, da pesca ed altre imbarcazioni delle Nazioni Unite, ovunque esse si trovino, in mano degli italiani (incluse, a tale scopo, quelle di qualsiasi paese che abbia rotto relazioni diplomatiche con l'Italia) a prescindere dal fatto se il titolo di propriet� sia gi� stato trasferito o meno in seguito a procedura del Tribunale delle prede, verranno consegnate alle Nazioni Unite e verranno radunate nei porti che saranno indicati dalle Nazioni Unite le quali disporranno di esse come crederanno opportuno. Il Governo italiano prender� le disposizioni necessarie per il trasferimento del titolo di propriet�. Tutte le navi mercantili, da pesca od altre imbarcazioni neutrali gestite o controllate dagli italiani saranno radunate in modo simile in attesa di accordi per la loro sorte definitiva. Qualunque necessaria riparazione alle sopraindicate navi se richiesta sar� eseguita dal Governo italiano a proprie spese. Il Governo italiano prender� tutte le misure necessarie per assicurarsi che le navi ed i loro carichi non saranno danneggiati.

    16. Nessun impianto di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni Unite, potr� trasmettere finch� disposizioni per il controllo di questi impianti non saranno state impartite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le autorit� italiane si conformeranno alle disposizioni per il controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potr� prescrivere il Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Comandante Supremo delle Forze Alleate potr� a sua discrezione rilevare stazioni radio, cavi od altri mezzi di comunicazione.

    17. Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano.

    18. Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformit� agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantir� agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo.

    19. Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorit� italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metter� a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite riterranno richiedere.

    20. Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verr� provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguir� le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti.

    21. In aggiunta ai diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli dal numero 18 al 20:

(A) i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree ed i funzionari delle Nazioni Unite avranno il diritto di passaggio nel territorio italiano non occupato o al di sopra di esso e verr� loro fornita ogni facilitazione e assistenza necessaria per eseguire le loro funzioni.

(B) Le autorit� italiane metteranno a disposizione, nel territorio italiano non occupato, tutte le facilitazioni per i trasporti richieste dalle Nazioni Unite compreso il libero transito per il loro materiale ed i loro rifornimenti di guerra, ed eseguiranno le istruzioni emanate dal Comandante in capo alleato relative all'uso ed al controllo degli aeroporti, porti, navigazione, sistemi e mezzi di trasporto terrestre, sistemi di comunicazione, centrali elettriche e servizi pubblici, raffinerie, materiali ed altri rifornimenti di carburante e di elettricit� ed i mezzi per produrli, secondo quanto le Nazioni Unite potranno specificare, insieme alle relative facilitazioni per le riparazioni e costruzioni.

    22. Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite.

    23. Il Governo italiano metter� a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite domanderanno. Il Governo italiano ritirer� e riscatter� in valuta italiana entro i periodi di tempo e alle condizioni che le Nazioni Unite potranno indicare tutte le disponibilit� in territorio italiano delle valute emesse dalle Nazioni Unite durante le operazioni militari o l'occupazione e consegner� alle Nazioni Unite senza alcuna spesa la valuta ritirata. Il Governo italiano prender� quelle misure che potranno essere richieste dalle Nazioni Unite per il controllo delle banche e degli affari in territorio italiano, per il controllo dei cambi con l'estero, delle relazioni commerciali e finanziarie con l'estero e per il regolamento del commercio e della produzione ed eseguir� qualsiasi istruzione emessa dalle Nazioni Unite relativa a dette o a simili materie.

    24. Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.

    25. (A) Le relazioni con i paesi in guerra con una qualsiasi delle Nazioni Unite, od occupati da uno di detti paesi, saranno interrotte. I funzionari diplomatici, consolari ed altri funzionari italiani e i componenti delle Forze terrestri, navali ed aeree italiane accreditati in missione presso qualsiasi di detti paesi o in qualsiasi altro territorio specificato dalle Nazioni Unite saranno richiamati. I funzionari diplomatici, consolari di detti paesi saranno trattati secondo quanto potr� essere disposto dalle Nazioni Unite.

(B) Le Nazioni Unite si riservano il diritto di richiedere il ritiro dei funzionari diplomatici e consolari neutrali dal territorio italiano occupato ed a prescrivere ed a stabilire i regolamenti relativi alla procedura circa i metodi di comunicazione fra il Governo italiano e suoi rappresentanti nei paesi neutrali e riguardo alle comunicazioni inviate da o destinate ai rappresentanti dei paesi neutrali in territorio italiano.

    26. In attesa di ulteriori ordini ai sudditi italiani sar� impedito di lasciare il territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante Supremo delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art. 25 (A), n� si recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. Coloro che attualmente servono o lavorano in tal modo saranno richiamati secondo le disposizioni del Comando Supremo delle Forze Alleate.

    27. Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilit� oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane.

    28. (A) Alle navi da guerra, ausiliarie e da trasporto di qualsiasi tale paese o territorio occupato cui si riferisce l'art. 27, che si trovino nei porti o nelle acque italiane od occupate dagli italiani, ed ai velivoli, ai veicoli ed ai mezzi di trasporto di tali paesi entro o sopra il territorio italiano od occupato dagli italiani sar�, nell'attesa di ulteriori istruzioni, impedito di partire.

(B) Al personale militare, navale ed aeronautico e alla popolazione civile di qualsiasi di tali paesi o territorio occupato che si trovi in territorio italiano od occupato dagli italiani sar� impedito di partire, ed essi saranno internati in attesa di ulteriori istruzioni.

(C) Qualsiasi propriet� in territorio italiano appartenente a qualsiasi paese o territorio occupato o ai suoi nazionali, sar� sequestrata e tenuta in custodia in attesa di ulteriori istruzioni.

(D) Il Governo italiano si conformer� a qualsiasi istruzione data dal Comandante Supremo delle Forze Alleate concernente l'internamento, custodia o susseguente disposizione, utilizzazione od impiego di qualsiasi delle sopraddette persone, imbarcazioni, veicoli, materiale o propriet�.

    29. Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.

    30. Tutte le organizzazioni fasciste, compresi tutti i rami della milizia fascista (MVSN), la polizia segreta (OVRA) e le organizzazioni della Giovent� Fascista saranno, se questo non sia gi� stato fatto, sciolte in conformit� alle disposizioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. Il Governo italiano si conformer� a tutte le ulteriori direttive che le Nazioni Unite potranno dare per l'abolizione delle istituzioni fasciste, il licenziamento ed internamento del personale fascista, il controllo dei fondi fascisti, la soppressione della ideologia e dell'insegnamento fascista.

    31. Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia gi� stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempir� a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potr� dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l�eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa.

    32. (A) I prigionieri di guerra appartenenti alle Forze delle Nazioni Unite, o designati da questi e qualsiasi suddito delle Nazioni unite, compresi i sudditi abissini, confinati, internati, o in qualsiasi altro modo detenuti in territorio italiano od occupato dagli italiani, non saranno trasferiti e saranno immediatamente consegnati ai rappresentanti delle Nazioni Unite o altrimenti trattati come sar� disposto dalle Nazioni Unite. Qualunque trasferimento durante il periodo tra la presentazione e la firma del presente atto sar� considerato come una violazione delle sue condizioni.

(B) Le persone di qualsiasi nazionalit� che sono state poste sotto sorveglianza, detenute o condannate (incluse le condanne in contumacia) in conseguenza delle loro relazioni o simpatie colle Nazioni Unite, saranno rilasciate in conformit� agli ordini delle Nazioni Unite e saranno sciolte da tutti gli impedimenti legali ai quali esse sono state sottomesse.

(C) Il Governo italiano prender� le misure che potranno essere prescritte dalle Nazioni Unite per proteggere le persone e le propriet� dei cittadini stranieri e le propriet� degli Stati e dei cittadini stranieri.

    33. (A) Il Governo italiano adempir� le istruzioni che le Nazioni Unite potranno impartire riguardo alla restituzione, consegna, servizi o pagamenti quale indennizzo ("payments by reparation of war ") e pagamento delle spese di occupazione.

(B) Il Governo italiano consegner� al Comandante Supremo delle Forze Alleate qualsiasi informazione che possa essere prescritta riguardo alle attivit�  sia in territorio italiano sia fuori di esso, appartenenti allo Stato italiano alla banca d'Italia a qualsiasi istituto statale o parastatale italiano od organizzazioni fasciste o persone domiciliate in territorio italiano e non disporr� n� permetter� di disporre di qualsiasi tale attivit� fuori del territorio italiano salvo col permesso delle Nazioni Unite.

    34. Il Governo italiano eseguir� durante il periodo (di validit�) del presente atto quelle misure di disarmamo, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze alleate.

    35. Il Governo italiano fornir� tutte le informazioni e provveder� tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sar� proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione.

    36. Il Governo italiano prender� ed applicher� qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorit� militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate.

    37. Verr� nominata una Commissione di controllo che rappresenter� le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate.

    38.(A) Il termine "Nazioni Unite nel presente atto comprende il comandante supremo delle forze alleate, la commissione di controllo, e qualsiasi altra autorit� che le nazioni unite possano nominare.

(B) Il termine �Comandante Supremo" delle forze alleate nel presente atto comprende la commissione di controllo e quegli altri ufficiali e rappresentanti che il comandante supremo delle forze alleate potr� nominare.

    39. Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unit� militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate.

    40. Il termine "materiali di guerra� nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo.

    41. Il termine "territorio italiano� comprende tutte le colonie e possedimenti italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione della sovranit�) sar� considerata inclusa l'Albania. Resta tuttavia stabilito che, eccetto nei casi e nella misura prescritta dalle Nazioni Unite, i provvedimenti del presente atto non saranno applicabili n� riguarderanno l'amministrazione di qualsiasi colonia o possedimento italiano gi� occupato dalle Nazioni Unite, o i diritti o poteri col� posseduti o esercitati da esse.

    42. Il Governo italiano invier� una delegazione al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorit� italiane gli ordini della commissione di controllo.

43. Il presente atto entrer� in vigore immediatamente. Rimarr� in forza fino a che sar� sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrer� in vigore il trattato di pace con l'Italia.
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 ( ( Il "trattato" (meglio dire "diktat") di pace definitivo verr� firmato il 10-2-1947, atto di natura unilaterale imposto all'Italia e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia sar� costretta a riconoscere il principio di aver �intrapreso una guerra di aggressione� (premessa, cpv. 2�): e pertanto le sue clausole avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale, rinunzia alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranit� dello Stato, divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di vario genere. (Ndr.) ))
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    44. Il presente atto pu� essere denunciato dalle Nazioni Unite, con effetto immediato, se gli obblighi italiani di cui al presente atto non saranno adempiuti o, altrimenti, le le Nazioni Unite possono punire contravvenzioni dell'atto stesso con misure adatte alle circostanze, quali ad esempio l'estensione delle zone di occupazione militare, od azioni aeree, oppure altra azione punitiva.

    Il presente atto � redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarr��.

Firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943:

M.llo PIETRO BADOGLIO, 
Capo del Governo italiano

DWIGHT D. EISENHOWER, 
Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato

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A questo testo, fu poi aggiunto il 9 NOVEMBRE un protocollo di modifica, per togliere ogni dubbio interpretativo che Badoglio aveva sulla parola "resa senza condizione". Ed inoltre veniva aggiunto oltre al Governo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, il "Governo dell'Unione Sovietica".
IL PROTOCOLLO DI MODIFICA LO RIPORTIAMO IN ALTRE PAGINE


Il 10 Novembre 1943 gi� operava la
 Commissione Alleata di Controllo
che aveva il compito:

"...di porre in atto i termini dell'armistizio e di allineare l'economia italiana integralmente a sostegno della guerra delle Nazioni Unite contro la Germania... La Commissione ha il controllo delle attivit� militari ed economiche dell'Italia... Curer� che tutte le risorse economiche e la capacit� di lavoro dell'Italia siano utilizzate, quando � possibile, nel migliore modo per la guerra". (cos� sintetizzava Degli Espinosa, in Il Regno del Sud, pag.  85). E avendo vissuti quei momenti cos� proseguiva:

" ....finita la giornata di lavoro, ministri e funzionari raggiungevano le mense e le case, ed ascoltavano la radio. Radio Londra dette le notizie militari, poi pass� a quelle politiche, e ad un tratto si ud� una comunicazione dell'United Press.  IL presidente Roosevelt, nella conferenza stampa della mattina... aveva informato i giornalisti tiuniti che il messaggio (di Stalin) trattava dell'impiego della flotta italiana, di cui una parte doveva essere utilizzata dalla Russia.... La richiesta russa risaliva all'epoca dell'armistizio. Colp� soprattutto il fatto che il governo italiano dovesse conoscere la notizia ascoltandola alla radio come un privato qualsiasi. Si disponeva della cosa in quel momento pi� preziosa dell'Italia, senza darne il preavviso al Governo d'Italia. Nulla pi� di questa procedura misurava la decadenza italiana". (Ib. pag. 300).

Il 16 Novembre il "governo tecnico" badogliano inizia a operare.  In un grave disagio morale. "...ministri comandati senza riguardo da ufficialetti inglesi e americani...un caporale inglese, se non un soldato, poteva imporsi ad un ministro italiano" (Ib. pag. 237).

Lo stesso BADOGLIO ammetteva: "...Persino nelle province, anche il pi� modesto funzionario alleato poteva sospendere o neutralizzare provvedimenti adottati dalle massime autorit� italiane...."  (cio� lui! Ndr)- "...Per ordine del comando supremo alleato, il governo italiano non poteva comunicare direttamente con nessuna potenza alleata o neutrale; ma doveva solo comunicare per tramite della commissione di controllo" (Augenti- Mastino Del Rio - Carnelutti, Il dramma di Graziani, pag. 281, 289).

"Niccol� Carandini che era stato nominato "Italian Representative", presso il governo britannico fin dal 25 ottobre 1944 con il "rango" di ambasciatore non era stato ammesso a "presentare le credenziali a re Giorgio d'Inghilterra", anzi era sottoposto alla normale sorveglianza della polizia, ed in pubbliche cerimonie, non aveva un posto riservato, "ma staccato dagli altri ambasciatori accreditati".
(Carandini, Diario, di Filippone-Thaulero, pag. 328) (cit. Tribunale Supremo Militare, sentenza 26 aprile 1954 "durante il periodo di armistizio, permaneva lo stato di guerra e l'occupante -ossia gli Anglo-americani- era sempre giurdicamente "il nemico". (citato anche in Repubblica Sociale Italiana e resistenza, di Balboni, Nobetti, Menarini, Ed. Politeia, Ferrara, 1990)

Le cose non cambieranno neppur con la costituzione, il 27 aprile 1944, del cosiddetto "Governo di Salerno", sempre sotto la "tutela" esercitata dall' Allied Military Government.

Questo stato di cose, se inizialmente portarono a fare piani militari di cooperazione con i soldati e i generali italiani, subito dopo gli alleati iniziarono ad agire con diffidenza dettata dal timore, come ebbe a dire Murphy di costituire il nucleo di forza di uno stato comunista dopo la guerra, e muteranno atteggiamento soltanto nell'estate 1944, ossia quando avranno convinzione che l'espansionismo russo era una grave minaccia per l'Occidente. Infatti: "In un colloquio di Alan Brooke con Antony Eden, il 27 luglio 1944, annotava nel proprio diario, fra l'altro. "...da oggi in poi dobbiamo guardare alla Germania sotto una luce molto differente... Dobbiamo salvare la Germania, organizzarla e farla partecipare ad una Federazione dell'Europa occidentale" ( Documento citato da Montemaggi, in Offensiva, p. 167).

Churchill il 7 SETTEMBRE non aveva pi� dubbi "...dei pericoli del comunismo... che si diffonde come un cancro da un paese all'altro... e nell'agire con le sue valutazioni strategiche "era ormai il
momento cruciale da cui dipender� il futuro del mondo per generazioni". (ib. pag.180)

Perch� era il
momento? Perch� proprio il 7 SETTEMBRE le truppe sovietiche dopo aver travolto le armate tedesche, con i suoi 912.000 uomini, 20.000 cannoni, 3000 carri armati e 3200 aerei, hanno  liquidato i tre Paesi Baltici, si sono affacciata su Briga, stanno travolgendo  ogni resistenza e sono  arrivata al confine della Iugoslavia -in Friuli- quasi unendosi ai partigiani slavi di Tito, che li stanno aspettando come salvatori (anche se poi faranno tutto da soli). In Carnia si � formata una Repubblica Partigiana Comunista che Tito vuole assorbire, mentre agli Azionisti della Osoppo ordina di sgomberare la zona (entrambe erano del CLN). La strage di Porzus � una delle tante avvenute in questa circostanza. (vedi 1944 3a parte).  Insomma Italiani antifascisti  contro italiani antifascisti - Insomma non c'entrava pi� n� l'antifascismo n� la lotta contro i tedeschi. C'era solo la lotta per il potere (politico).  E per averlo alcuni  italiani diventarono "pazzi". Adottando gli stessi metodi che combattevano. Via una dittatura, avanti un'altra!

Churchill molto preoccupato voler� a Mosca il 9 ottobre a "sistemare la faccende nei Balcani con Stalin. Procedendo a offerte e controfferte stiracchiate". Fa anche lui le "linee" (come Wilson nel '18) sulla cartina dell'Europa, usando un foglietto a quadretti di un block notes. Poi ha pure qualche scrupolo "Non saremo troppo cinici per il fatto che abbiamo deciso questioni cos� gravide di conseguenze per milioni di uomini in maniera cos� improvvisata?" (
Memorie di Churchill in La 2nda Guerra Mondiale)

Iniziarono dunque delle trattative per "salvare la Germania", ma al nord gli italiani non ne sapevano nulla. Lasciarono - pur diffidandoli- i partigiani a dare la "caccia al tedesco" e ai "fascisti" e seguitarono a bombardare le citt� del settentrione fino al 27 aprile del '45. In effetti le bombe non erano indirizzate n� ai tedeschi e neppure agli italiani, cadevano sull'Italia ma le esplosione  dovevano essere sentite a Mosca. 
Come del resto furono poi le due bombe atomiche sganciate sul Giappone. Soprattutto la seconda su Nagasaki. La destinazione virtuale (per farsi capire, visto che i Russi avevano dopo la prima iniziato a invadere la Manciuria giapponese) era Mosca.

Qualcosa del genere era gi� avvenuto in Grecia. Ed � ancora Churchill a chiarirci le idee: " noi avevamo pagato il nostro prezzo alla Russia, e non dovevamo esitare a sbarazzarci di quella gente" (i 250.000 partigiani greci) ""Stalin non ci fece una parola di rimprovero, si attenne strettamente e fedelmente al nostro accordo del 9 ottobre, fatto sul foglio a quadretti" (Memorie di Churchill):
Infatti Stalin per la Grecia (per i "compagni") non mosse un dito. Come del resto non l'avrebbe mai mosso se la stessa insurrezione fosse avvenuta in Italia. Con Togliatti, prima che questi arrivasse in Italia, a Salerno, fu molto chiaro (ritroveremo queste frasi - confermate poi da Kruscev- in altre pagine).


sull'armistizio vedi anche BORGHESE >

< < e ovviamente tutto il 1943


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