UNO STATO  -   I CITTADINI -  LA SOVRANITA' - I DOVERI -  LE ELEZIONI - LE LEGGI

 

LO STATO - L'ordinamento italiano ha avuto per base fino a tutto il 1947 lo Statuto del Regno, concesso dal re Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Il 22 dicembre 1947 fu approvata dall'Assemblea Costituente la Costituzione della Repubblica Italiana...

QUI: COME NACQUE LA COSTITUENTE E LA COSTITUZIONE ITALIANA

... entrata in vigore il 1� gennaio 1948.
Fin dal 1944 si riconobbe, con Decreto Legge, che soltanto al popolo spettava il diritto di scegliersi la forma di Stato (monarchia o repubblica) e il diritto di eleggere una Assemblea Costituente che fissasse le forme fondamentali dello Stato (Costituzione).
Lo Statuto Albertino era stato concesso dal sovrano. Invece la nuova Carta Costituzionale � stata creata per libera volont� del popolo. Il 2 giugno 1946, con il "REFERENDUM", il popolo scelse la forma repubblicana dello Stato; nella stessa data elesse i suoi rappresentanti nella "ASSEMBLEA COSTITUENTE".
Questi elaborarono la nuova Costituzione.
La COSTITUZIONE ITALIANA  consta di 139 articoli
e 18 disposizioni transitorie

(vedi qui la pagina con tutti gli articoli)

essa � divisa in tre parti:

Principi fondamentali 
Diritti e doveri dei cittadini
Ordinamento della Repubblica


PRINCIPI FONDAMENTALI - Nella Repubblica Italiana la sovranit� appartiene al popolo. Il Popolo la esercita innanzitutto col formare le leggi che debbono regolare la sua vita collettiva. E' evidente che il popolo non pu� esercitare questo potere direttamente; non possono tanti milioni di persone riunirsi e proporre e discutere una legge. La "demoCrazia diretta" � possibile soltanto in uno Stato di poche migliaia di abitanti.

Il popolo elegge i suoi rappresentanti - con le elezioni politiche - e ad essi d� il mandato di formare le leggi che assicurino il suo benessere e il suo sviluppo materiale e morale.
I rappresentanti del popolo, eletti nelle elezioni politiche, formano il Parlamento: E lo Stato in cui il popolo esprime la sua volont� attraverso i suoi rappresentanti si chiama Stato rappresentativo.
Il Parlamento pu� essere formato da una sola Camera (sistema unicamerale) o da due Camere (sistema bicamerale). La Costituzione italiana ha adottato il sistema bicamerale: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. ILLUSTREREMO PIU' AVANTI.

Le Elezioni,  il Regime Parlamentare, i Partiti Politici, la Formazione delle leggi


DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Nei doveri distinguiamo due categorie: doveri generali verso tutti gli uomini, che si possono riassumere nella giustizia, e doveri particolari verso le persone che fanno parte del nostro ambiente: doveri familiari, doveri professionali, doveri sociali. 
Il dovere della giustizia si pu� esprimere nel rispetto della persona umana.
In primi luogo, quindi, rispetto per la vita altrui: proibito l'omicidio non solo intenzionale ma anche involontario: un cittadino che guida a pazza velocit�, o un imprenditore che non prende accorgimenti per rendere sicuro un determinato lavoro, attentano alla vita del prossimo.
Rispetto per l'intelligenza della persona umana, e quindi sincerit�; per la sua libert� di pensiero, e quindi tolleranza, una virt� spesso tanto difficile sia in campo religioso che politico: essere tollerante non vuol dire essere scettico n� pronto a cambiare la propria opinione: vuol dire lasciare agli altri la libert� di avere e di esprimere la loro. 
La giustizia ci obbliga di dare a ciascuno ci� che gli � dovuto; a ciascuno secondo il proprio merito: chi � volenteroso e abile non deve essere messo alla pari di chi � pigro e maldestro.
Nei nostri rapporti con gli altri la giustizia si riassume nell'antico e saggio assioma: "Non fare agli altri ci� che non vorresti fosse fatto a te".
Ma la giustizia non � solo fatta di meriti ai pi� bravi o ai pi� dotati, essa deve essere completata dalla solidariet� che non considera gli uomini solo per il loro merito, ma secondo la loro natura e le loro necessit�. Perci� essa ispira sentimenti veri di fratellanza, di benevolenza, di generosit�.
Una comunit�, uno Stato � -non dimentichiamolo mai- una grande famiglia!
La famiglia � stata  la prima cellula della societ�: le virt� familiari hanno formato l'uomo  influenzando il suo carattere pi� d'ogni altra forza.
Ma dalla famiglia primordiale, si � poi passati ai grandi clan, ai villaggi, alle citt�, ai regni, alle nazioni.
Sono nate delle istituzioni, con diritti, doveri e gerarchie simile a quella della prima cellula familiare. Sacrificarsi e aiutarsi a vicenda assumendo dei doveri, come quelli di mantenere la famiglia, o come quelli di educare i figli, al rispetto, all'obbedienza, e alla solidariet� verso chi non ha certe attitudini, o perch� � ancora in et� minore o perch�  anziano.
Doveri e diritti che sono usciti dalla famiglia e si sono poi estesi all'esterno quando sono nate delle comunit� numerose. Rispetto e obbedienza quando ai capi famiglia si sono sostituiti gli educatori delle scuole, il maestro artigiano, l'imprenditore; rispetto e obbedienza quando all'autorit� paterna si � sostituito il funzionario incaricato a far rispettare le leggi che la grande "famiglia-comunit�" ha stabilito per convivere e prosperare dentro il territorio.

Oltre la famiglia dunque, sono stati anche questi nuovi ambienti che hanno offerto all'uomo la possibilit� di perfezionarsi, anche se hanno creato numerosi nuovi doveri. Lavoro, Scuola, Sport, Professioni, Esercito, sono tutti gruppi che uniscono gli uomini per determinati scopi; ma chi vi partecipa deve osservare lealmente e fedelmente le norme stabilite per tutti, e con senso di collaborazione.
In questa pi� grande famiglia -che chiamiamo societ�- gli uomini di una nazione hanno altri particolari doveri; primo di tutti quello del suo amore per il proprio territorio, che non � pi� solo casa sua, ma l'intero suo Paese. E come una volta lo era per la propria casa, questo suo amore deve fargli desiderare e volere il benessere del suo Paese, indurlo a collaborare secondo le sue possibilit�, per il rispetto dell'ordine, obbedendo ai governanti e alle leggi che il suo Paese si � dato; difendendolo se oltraggiato o aggredito, o aiutando chi meno fortunato ha bisogno del necessario per vivere.
L'illuminato sovrano prussiano Federico II, era solito ripetere ai ricchi del suo paese "Fin quando nel vostro Paese c'� un uomo che non ha il necessario per vivere, quando andate all'estero non dite che fate parte di un paese ricco, ma tacete, e vergognatevi!"
E ai principi che oltre essere tiranni facevano vivere nell'ignoranza i propri sudditi, ripeteva: "trattateli come uomini, come amici, non come animali, perch� quando vi dovranno difendere avrete a disposizione solo un branco di stupidi animali".

L'amore di Patria � amore della tradizione, della storia, della lingua, dell'arte, degli antenati e degli eroi della propria nazione; � fierezza dell'appartenervi, � sacrificio per farla grande; � amore per i propri connazionali, amore pratico, industrioso, efficace.
Questo sentimento non impedisce anzi facilita il senso di supernazionalit�, o, per dir meglio, di fraternit� universale, non solo nel significato detto prima, di amore per ogni uomo in quanto tale, ma nel senso di amore per tutte le nazioni, desiderio del loro benessere e di intesa reciproca, il che poi, alla fine, significa ordine sociale e pace, elementi d'ogni vera e feconda civilt�.

Lo Stato � dunque la pi� alta manifestazione della vita sociale, la quale � costituita da una serie di rapporti religiosi, morali e civili, che gli uomini realizzano per soddisfare i  bisogni  individuali e collettivi delle loro esistenza. Esso consiste in quel complesso di individui che allo Stato appartengono in qualit� di cittadini,  stabiliti su un  territorio  determinato ed obbedienti ad una autorit� comune,  che � incaricata di attendere alle attivit� della vita sociale secondo i principi del diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato sono dunque: il popolo, il territorio ed una autorit� comune.

Lo Stato ha per caratteri essenziali di essere investito del potere pubblico che esercita su tutti gli individui stabiliti sul suo territorio, e della  sovranit�  per cui non riconosce altra autorit� al di sopra della sua, cio� esso � indipendente.

LE ELEZIONI

Votare � un preciso dovere, se si vuole essere cittadini responsabili. Votare � anche un diritto al quale rinunciano solo coloro che non partecipano alla vita sociale e ne sono esclusi per indegnit�; in questo diritto-dovere consiste l'elemento fondamentale della responsabilit� di ogni cittadino, che deve scegliere coloro che lo rappresentano e che decidono dell'avvenire del suo Paese; mettendo il suo voto nelle urne elettorali sceglie gli uomini e i programmi in cui egli ripone la sua fiducia, e che una volta eletti, poi in Parlamento, voteranno le leggi, amministreranno il Paese.

In Italia tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore et�, hanno diritto al voto. Come ogni Costituzione democratica, quella italiana accoglie il principio del suffragio universale, secondo il quale ogni cittadino, qualunque sia la sua condizione sociale o il suo grado di istruzione, � elettore.


I PARTITI POLITICI

Per consentire ai cittadini di partecipare, pi� facilmente, alla vita politica, ci sono i Partiti Politici. Essi svolgono azione di diffusione di idee e di programmi, di stimolo e provvedono alle varie attivit� organizzative necessarie perch� la vita politica possa effettivamente attuarsi. In definitiva, l'esistenza dei partiti, in uno stato democratico, � un presupposto indispensabile, costituendo essi un mezzo per interpretare e difendere gli interessi e le aspirazioni dei cittadini che ne condividono idee e programmi.

I partiti -errato pensarlo- non costituiscono solo un tramite -o peggio- un ostacolo, tra i cittadini e i rappresentanti eletti dal popolo. Senza i partiti mancherebbe  la possibilit� di riunire coloro che hanno la medesima concezione dei grandi problemi dello Stato e di mantenere un collegamento tra gli elettori aventi tali concezioni e gli eletti. Questi ultimi sono destinati a sostenere la concezione stessa sul piano parlamentare e cio� nell'ambito del potere che valuta gli interessi generali della collettivit� ed approva le leggi.

Ecco perch� l'esercizio del voto non � soltanto un diritto ed un dovere, ma risponde ad un preciso interesse dei cittadini. E' con il voto che gli elettori scelgono coloro che interpretano le loro idee.
Chi non si avvale di questo diritto, non solo rinuncia di esprimere le proprie idee, ma perde anche il diritto di reclamare. Vale sempre la regola che "gli assenti hanno sempre torto".
Ma � condannabile anche quel politico che in certe occasioni  invita a non andare a votare, ed � censurabile anche quell'altro che tratta i suoi elettori da deficienti.
Giulia Ortese, la portavoce del movimento delle Riforme esorta i "partiti, leaders, rappresentanti sindacali e responsabili istituzionali ad abbandonare quell'infelice formula - per la verit� grottescamente antienne reg�me ed adottata a turno da maggioranze e opposizioni  - "Lasciamo libert� di voto". Infatti questa, chiamiamola espressione verbale, irrita e maldispone i cittadini che, se fino a prova contraria sono ritenuti tali, e non "sudditi" di un antico reame, vogliono e sanno benissimo discernere da s� senza ordini calati dall'alto. La decisione di voto � sacra e personale e questa espressione riteniamo, e verifichiamo tra gli elettori, offensiva e lesiva del diritto al suffragio sancito dalla Costituzione italiana.


I SISTEMI ELETTORALI

I sistemi elettorali si ripartiscono in due grandi gruppi: a scrutinio uninominale, in cui un elettore vota per un solo nome, cio� per un solo candidato; a scrutinio di lista, in cui vota per una lista di candidati.


IL COLLEGIO UNINOMINALE

E' il pi� antico di tutti i sistemi elettorali ( Nel corso dei secoli, nei diversi paesi, si possono trovare oltre tremila diversi sistemi elettorali). 
(L'uninominale ad esempio regola le elezioni nella democrazia inglese).

Il territorio nazionale viene diviso in una serie di collegi o circoscrizioni. E ciascun collegio pu� essere costituito o secondo criteri puramente territoriali (un collegio, ad esempio, per Comune) o secondo criteri numerici (un collegio ogni tanti abitanti). Per� con il sistema uninominale i candidati in lizza si presentano nella loro circoscrizione individualmente; e cio� sia che non appartengono ad alcun partito sia che rappresentino qualche partito.
Per uno di questi candidati vota l'elettore; il candidato che conquista sugli avversari la maggioranza anche d'un solo voto, viene proclamato eletto. Da quel momento egli � un rappresentante popolare.

IL SISTEMA PROPORZIONALE

E' il sistema che venne adottato in Italia il 18 aprile 1948 per le elezioni della Camera dei Deputati. La differenza � fortissima con  l'Uninominale; mentre in questo i candidati si presentano individualmente, con il Proporzionale i candidati si presentano raggruppati in tante liste, che sono quasi sempre compilate dai partiti in lotta. Inoltre, mentre nel collegio uninominale uno solo � il candidato eletto per circoscrizione (e gli avversari scompaiono), con il proporzionale ogni lista - anche quella che abbia riportato meno voti - ha diritto di ottenere un numero di seggi proporzionato al numero di voti riportati.

Il SISTEMA MAGGIORITARIO

Si fonda come il proporzionale, sul principio della presentazione di pi� liste di partito. Ma mentre la proporzionale d� a queste liste e ai partiti che le sostengono un numero di seggi parlamentari proporzionato matematicamente ai voti ottenuti, il sistema maggioritario si chiama cos� perch� d� un particolare premio di maggioranza alla lista che avr� ottenuto la maggioranza sulle liste avversarie.
Questo sistema pu� essere modificato con l'ammissione del principio dell'apparentamento. Pi� liste possono allearsi e apparentarsi fra loro, per unire i propri voti in un unica somma.


(DI MODIFICHE NELLA LEGGE ELETTORALE, NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI NE SONO STATE FATTE MOLTE - PER QUELLE ATTUALI (ANNO 2001) E CON LE NUOVE PROPOSTE  VI RIMANDIAMO A QUESTE PAGINE )

IL REGIME PARLAMENTARE

Attraverso organi fra loro separati ed indipendenti, lo Stato esercita la sue funzioni.
Il principio della divisione dei poteri � stato formulato da Montesquie, che distingue nello Stato tre poteri:


POTERE LEGISLATIVO
POTERE ESECUTIVO
POTERE GIUDIZIARIO

Il potere LEGISLATIVO � il potere di fare le leggi, che spetta agli organi parlamentari; il potere ESECUTIVO � quello che applicando queste leggi, amministra e governa il paese (con i vari Ministeri ed Uffici dipendenti); al potere GIUDIZIARIO spetta il compito di amministrare la giustizia (Magistratura).

Il regime parlamentare � essenzialmente caratterizzato dal seguente ordinamento: il Presidente della Repubblica, eletto dalle Camere riunite, rappresenta l'unit� nazionale; il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita il potere esecutivo con i Ministri e governa il Paese, ed � responsabile dei suoi atti davanti al Parlamento del quale deve godere la fiducia: Il voto di sfiducia comporta le dimissioni del gabinetto e la scelta del nuovo Capo del Governo da parte del Presidente della Repubblica.

Esistono per� anche altre forme di regime parlamentare. Cos�, il Presidente degli Stati Uniti governa realmente con i Ministri che egli nomina, egli ha inoltre le medesime attribuzioni che ha il Presidente del Consiglio in Italia. E' eletto per� non dal Parlamento (Congresso americano) ma dal popolo direttamente col suffragio universale, e da questa elezione gli deriva un prestigio e un potere che gli permettono talvolta di imporsi allo stesso Congresso.

Il Presidente Usa ricopre sia la funzione di Capo dello Stato (equivalente al nostro Presidente della Repubblica o del Re nel sistema monarchico inglese) che di Presidente del Consiglio dei Ministri (o Premier inglese). �, quindi, l'espressione pi� compiuta del potere esecutivo.

LA FORMAZIONE DELLE LEGGI

Come si � visto sopra, il potere legislativo spetta al Parlamento
La Costituzione italiana riconosce per� a tutti i cittadini il potere di proporre le leggi. Cos� il popolo, mediante la sottoscrizione di almeno 50.000 elettori, pu� rappresentare un progetto di legge redatto in articoli che dovr� essere discusso ed eventualmente approvato, dalle Camere. Uguale potere di iniziativa spetta al Governo, a ciascun membro delle Camere e a determinati Organi.
Il procedimento delle formazione delle leggi � distinti in quattro fasi: iniziativa, esame e discussione, promulgazione, pubblicazione.

L'iniziativa, come si � detto, spetta ai vari organi: per la grande maggioranza, tuttavia, i provvedimenti sono del governo e si usano definire "disegni" di legge, mentre quelli che provengono da altra fonte si dicono "proposta" o "progetto" di legge.

L'ESAME-DISCUSSIONE avvengono di norma nel modo seguente. La presidenza della Camera, cui si � presentato il disegno o la proposta di legge, lo trasmette ad una delle Commissioni legislative permanenti. La commissione, dopo la discussione, incarica uno dei suoi membri di presentare una Relazione alla Camera. La relazione viene poi distribuita, unitamente al progetto, ai parlamentari perch� possano prendere adeguata cognizione prima della Discussione alla Camera: la discussione e la votazione si fanno prima sul progetto nel suo complesso, poi sui singoli articoli.
Il  testo eventualmente approvato alla prima Camera viene trasmesso all'altra (Senato) ove si svolge analoga procedura: se in questa sede si apportano delle modifiche o emendamenti, il progetto deve prima tornare alla prima Camera per l'approvazione del testo unificato. Sino a che sullo stesso testo non siano uniformi le volont� delle due Camere, il procedimento non seguir� l'ulteriore corso.

La PROMULGAZIONE � un atto del presidente della Repubblica. Essa � l'attestazione della esistenza di una legge e l'ordine di farla osservare.
La PUBBLICAZIONE si articola in due momenti: primo, la inserzione del provvedimento nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti dello Stato; secondo, la notizia di tale inserzione data attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge entra in vigore contemporaneamente in tutto il territorio dello Stato nel quindicesimo giorno dopo la pubblicazione, salvo il caso che la legge espressamente disponga altrimenti.

QUADRO GENERALE


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