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SISTEMI ELETTORALI (di F.R.)

 SISTEMI ELETTORALI 

Quando si parla di sistemi elettorali, il pensiero corre subito al maggioritario ed al proporzionale. In realt� questa � una prima, ma non esaustiva, n� esauriente classificazione dei sistemi elettorali: sistemi diversissimi si nascondono dietro a queste etichette ed altri, come quello attualmente in vigore per l'elezione del parlamento italiano, non sono configurabili esclusivamente in uno dei due gruppi.

 Nel corso dei secoli, nei diversi paesi, si possono trovare oltre tremila diversi sistemi elettorali. 
Cercher�, ora, brevemente di esporre le caratteristiche principali dei sistemi proporzionali e di quelli maggioritari, poi passer� ad analizzare le leggi elettorali attualmente in vigore in Italia ed infine mi soffermer� in modo particolare su alcune proposte avanzate per modificare l'attuale legge elettorale italiana. 
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Il sistema proporzionale 

L'elemento unificante dei diversi sistemi di rappresentanza proporzionale consiste nel cercare di avere una corrispondenza percentuale fra i voti ottenuti dai diversi partiti ed i seggi che vengono loro assegnati. Questo permette di far s� che il parlamento sia la "fotografia" (distorta il meno possibile) della situazione reale del paese. 
Appare subito evidente che un tale sistema serve a tutelare le minoranze, che si garantiscono, in tal modo, una rappresentanza (col proporzionale non si vince tutto, ma non si perde neppure tutto). A questo vantaggio, per�, fa da contraltare il maggior difetto del sistema, che � chiaramente visibile anche solo osservando la nostra storia politica fino a tempi recenti: il sistema favorisce la frammentazione politica, con conseguente necessit� di governi di coalizione, composti, cio�, da pi� partiti che si fanno la guerra al momento del voto (per massimizzare i propri consensi) e che vanno al governo per raggiungere determinati obiettivi, che possono non coincidere con gli obiettivi degli alleati. 

Conseguenza logica � l'instabilit� dei governi, il che riduce l'efficacia degli stessi. 
Per ridurre la frammentazione partitica vengono utilizzati principalmente tre strumenti: la dimensione delle circoscrizioni, le clausole di accesso alla distribuzione dei seggi ed il numero dei parlamentari da eleggere. 
La dimensione della circoscrizione dipende dal numero dei parlamentari da eleggere: circoscrizioni grandi, che eleggono pi� di 15-20 rappresentanti, hanno un alto livello di proporzionalit� e si pu� essere eletti con una bassa percentuale di voti (� il caso delle circoscrizioni di Roma e di Milano, che eleggevano 50 rappresentanti quando in Italia c'era il sistema proporzionale: grazie ad un "voto ludico" - dopo le preferenze serie se ne esprimeva una per scherzo, o quasi - e all'ampiezza delle circoscrizioni furono eletti esponenti come la pornostar Cicciolina). 

Soglie di esclusione precludono l'accesso ai partiti minori: in Spagna ed in Grecia occorre, ad esempio, ottenere il 3% su scala nazionale, mentre in Germania un partito deve avere almeno il 5% oppure tre deputati eletti nei collegi uninominali (per capire quest'ultima clausola occorre conoscere la legge elettorale tedesca). Anche in Italia, nella quota proporzionale, c'� attualmente una soglia di esclusione del 4%. 
Il numero dei parlamentari, infine, � inversamente proporzionale al grado di proporzionalit� del sistema: se un parlamento ha pochi membri, questi devono ottenere un vasto consenso. 
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Il sistema maggioritario 

I sistemi maggioritari si suddividono in due grandi famiglie: quelli a turno unico (o plurality) e quelli a doppio turno (o majority). 
Nei sistemi maggioritari a turno unico first past the post, ossia vince il candidato che nel collegio uninominale ottiene anche solo la maggioranza relativa. In ogni collegio, dunque, chi arriva primo vince e gli altri perdono e non vengono eletti (insisto su questo punto perch�, con l'attuale legge elettorale, in Italia questo principio viene brillantemente, e comunemente, scavalcato da un recupero proporzionale, di cui dir� pi� avanti).

Gi� a prima vista si capisce che questo sistema non "fotografa" il paese come il proporzionale: gli elettori che votano un candidato arrivato secondo, o peggio, non vengono rappresentati. Paradossalmente, se in tutti i collegi si presentassero cinque candidati e sempre quello di uno stesso partito ottenesse il 20%+1 di voti, quel partito avrebbe il 100% di seggi (ovviamente questa � solo un'ipotesi accademica, irrealizzabile nella realt�, per cui la rappresentanza non viene mai distorta fino a questo punto). 
Alcuni dicono che questo sistema comporta una riduzione dei partiti presenti nell'arena politica, e questo �, in una certa misura, vero, per� � altrettanto vero che "pu� vincere"  il candidato avversato dalla maggioranza dei cittadini, purch� questi abbiano frammentato il loro voto fra altri due o pi� contendenti. 
Il sistema maggioritario a doppio turno permette, se non di cancellare, almeno di ridurre notevolmente questo inconveniente.
 
Con questo sistema viene eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei consensi (50%+1 dei voti validi), altrimenti, se nessuno supera questa soglia, si va ad un secondo turno. Questo si pu� avere con diverse caratteristiche (stabilite dalla legge). E' luogo comune che il doppio turno preveda il ballottaggio, al secondo turno, fra i due candidati pi� votati, come avviene per l'elezione del presidente della repubblica francese. Questa ipotesi � vera, ma � solo una delle possibilit� che si possono stabilire per il secondo turno e, generalmente, non viene presa in considerazione per le elezioni dei parlamenti perch� punirebbe drasticamente tutte quelle forze che non possano aspirare al primo o al secondo posto. Sempre in Francia, il parlamento viene eletto con un sistema a doppio turno tale per cui accedono al secondo turno tutti i partiti che abbiano precedentemente superato la soglia del 12,5% dei voti ottenuti, calcolato sul totale degli aventi diritto al voto. Con tale sistema vengono disincentivati dal presentarsi autonomamente i partiti minori, ma rimane una certa quota di competizione elettorale. 

Col passare del tempo i sistemi maggioritari favoriscono il formarsi delle coalizioni di partiti che, trovandosi d'accordo su un programma comune, si presentano uniti alle competizioni elettorali. 
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I sistemi elettorali in Italia

Attualmente, in Italia, i sistemi elettorali in vigore sono differenziati per quasi ogni tipo di elezione: abbiamo un sistema proporzionale per le elezioni circoscrizionali (dei quartieri), un sistema maggioritario a turno unico per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei paesi fino a 15.000 abitanti, un sistema maggioritario a doppio turno per l'elezione del sindaco nei paesi con pi� di 15.000 abitanti, con premio di maggioranza al secondo turno nell'elezione del consiglio comunale e possibilit� di voto disgiunto (nella stessa scheda si pu� votare un sindaco ed una lista che non lo appoggia), analogo sistema per la provincia, ma senza voto disgiunto, ancora analogo per le elezioni regionali, sistema misto per le elezioni di Camera e Senato, con qualche differenza fra i due, ed infine proporzionale con voto di preferenza per il Parlamento europeo. 
E' un groviglio tale di sistemi elettorali, con differenze magari marginali, che induce in errore persino gli "addetti ai lavori". 

Mi limito ad esporre brevemente e per grandi linee i sistemi elettorali di Camera e Senato, cos� come definiti dalle leggi 176/93 e 177/93.

Per eleggere i 630 deputati che compongono la Camera disponiamo di due schede, alle quali corrispondono due differenti sistemi elettorali. I 3/4 dei seggi vengono attribuiti con un sistema maggioritario a turno unico, sulla base di collegi uninominali, mentre la restante parte viene assegnata mediante un sistema proporzionale, votando la lista prescelta sulla seconda scheda. 
La permanenza del sistema proporzionale, seppure limitato all'elezione di 1/4 dei componenti la Camera dei Deputati, non permette di compiere il "salto di qualit�" auspicato col tramonto della prima repubblica: i pezzi grossi continuano ad avere assicurato il posto in parlamento, anche i partiti minori possono auspicare una loro presenza (seppure la soglia di sbarramento sia del 4% dei voti validi), continuando cos� a detenere un potere di ricatto e, spesso, ad essere l'"ago della bilancia" nelle compagini governative, e tutti i partiti possono continuare a contarsi.
 Le coalizioni che si producono per vincere le elezioni (necessarie per la quota maggioritaria) si scontrano con la necessit� dei singoli partiti di essere visibili per ottimizzare i loro consensi nella parte proporzionale. 

Ma forse l'aberrazione maggiore di questo sistema misto (ironicamente definito mattarellum, dal nome dell'estensore della legge) � facilmente comprensibile vedendo il paradosso che, di fatto, vanifica parte del significato maggioritario. Ogni candidato, infatti, si pu� candidare in un solo collegio maggioritario, ma anche in tre circoscrizioni proporzionali. Questo fa s� che, in caso di sconfitta nel maggioritario, pu� comunque essere ripescato nella parte proporzionale (correttamente definita "recupero proporzionale"), vanificando il risultato del maggioritario, punitivo nei suoi confronti.
 
Per il Senato, invece, si dispone di un'unica scheda, nella quale si esprime solo una preferenza per il candidato prescelto nel maggioritario. La quota proporzionale (1/4), per�, � ugualmente presente e si ottiene scegliendo i migliori non eletti (semplifico qui il concetto, poich� il meccanismo col quale si giunge al recupero proporzionale � abbastanza complicato e di difficile comprensione). I problemi che si presentano sono analoghi a quelli di cui ho detto per l'elezione della Camera.

Da questi brevi cenni si pu� capire, quindi, come il sistema elettorale italiano non sia chiaramente configurabile in una delle due classi del binomio maggioritario - proporzionale: il mattarellum � un sistema misto, una soluzione ibrida che unisce, in una certa misura, i pregi delle due categorie, ma ne riassume anche molti difetti. 
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Conclusione 

Non � chiaro, mettendo a confronto le posizioni di diversi studiosi, se � il sistema partitico ad influenzare il sistema elettorale o viceversa: probabilmente c'� un'influenza reciproca che, per�, non � cos� determinante come si voglia far credere. 
E' indubbio che il nostro sistema partitico ha bisogno di una chiarificazione e di uno snellimento: a ci� si giunge, nel lungo periodo, adottando una serie di misure che non si possono certo esaurire nella riforma elettorale. Tuttavia � anche vero che l'attuale sistema elettorale � sintomo di una transizione in corso e che deve trovare uno sbocco. Da una parte sta chi vuole ricreare un grande centro, come era nel passato, un sistema consociativo in cui chi sta in mezzo non pu� mai venire punito dagli elettori e mantiene sempre il comando; per questo scopo, il proporzionale � sicuramente il sistema pi� adatto. Dall'altra parte vi sono quelle forze politiche che stanno cercando di portare la transizione ad un approdo diverso dal punto di partenza, dal quale si era fuggiti: si cerca di realizzare un sistema bipolare, una democrazia maggioritaria e competitiva, dove chi vince governa e, al termine del suo mandato, si presenta agli elettori che possono premiarlo, rinnovandogli la fiducia, o sanzionarlo, mandando al governo la parte opposta.

Personalmente penso che quest'ultima sia la soluzione migliore verso la quale pu� approdare l'attuale fase di transizione: � migliore perch� permette di mettere a tacere i ricatti ed i comportamenti clientelari, rende trasparente, e soprattutto sanzionabile, l'azione di governo, favorisce governi stabili e, pertanto, efficaci. Tutto questo, in una parola, significa un miglioramento della qualit� della politica.

I referendum elettorali del 1999 e del 2000 non riguardavano semplicemente una modifica alla legge elettorale, ma erano l'occasione, nelle speranze dei pi�, per portare a termine questa transizione. Un'occasione mancata? Non lo so: ricordo discussioni in cui il "fronte del s�" sosteneva che la vittoria sarebbe stato un primo passo per affrontare una riforma elettorale seria, mentre il "fronte del no" temeva che la vittoria avrebbe precluso ogni ulteriore modifica, consegnando un sistema ancora peggiore del preesistente, mentre una sconfitta referendaria avrebbe lasciato aperto il campo ad una necessaria riforma elettorale che passasse dal Parlamento (e non dalle urne). 
A prescindere da chi avesse ragione, la sensazione comune era, ed � tuttora, che quella legge deve essere cambiata.
 
All'epoca della caduta del governo Prodi si ventil� l'ipotesi di introdurre, come in Germania, la "sfiducia costruttiva" (non si pu� sfiduciare un primo ministro se non si presenta un'alternativa): escludendo un accordo di governo tra Rifondazione Comunista ed i partiti del Polo, con tutta probabilit� se ci fosse stata la sfiducia costruttiva Prodi sarebbe ancora il Presidente del Consiglio Italiano. 
Altra ipotesi ventilata, e recentemente ripresa in considerazione, � stata l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda elettorale, come si ha per il sindaco, i presidenti delle province e si avr� per i futuri presidenti delle regioni. Questa norma sic et simpliciter, per�, � stata criticata perch� potrebbe creare conseguenze gravi in caso di dimissioni o morte del premier eletto dal popolo, o qualora questo non goda pi� del consenso parlamentare (si veda, a tal proposito, il caso israeliano). 
Un buon punto di approdo sarebbe stato, a mio parere, una legge elettorale a doppio turno: non costringe a coalizioni di comodo pre-elettorali, ma porta ad appoggiare il candidato pi� vicino (con un potere di ricatto inferiore rispetto a quello esercitabile in un cartello elettorale fatto per passare l'elezione a turno unico) qualora il proprio non arrivi al secondo turno. Nel lungo tempo, poi, sarebbe venuta da s� una semplificazione del quadro politico. Quest'ipotesi sta perdendo consensi, e si continua a discutere senza decidere: speriamo che ci� non avvenga ancora a lungo e si giunga ad una buona legge elettorale, perch� l'Italia ha bisogno di entrare a pieno titolo in quella tanto agognata Seconda Repubblica, fase conclusiva di questa bella e dannata transizione

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ULTIMISSIME ANNO 2005

LA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Legge 21 dicembre 2005, n. 270
Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale».

2. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. – 1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista».

3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

5. Dopo l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi».

6. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. – 1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione».

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 alla presente legge.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione».

12. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

13. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

14. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili».

Art. 2. (Presentazione delle liste)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Art. 3. (Disposizioni transitorie)

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

3. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – 1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre».

5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge.

6. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

–«Art. 14. – 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

9. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. – 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8».

Art. 5. (Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII – DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE REGIONI VALLE D'AOSTA E TRENTINO-ALTO ADIGE.

«Art. 20. – 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Art. 20-bis. – 1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

Art. 21. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-bis. – 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21-ter. – 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale».

Art. 6. (Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957)
1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».

2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

g) al primo comma, il numero 7) è abrogato;

h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1) è abrogato;

b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

c) al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «all'art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

b) all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.

17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.

20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».

23. All'articolo 64-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».

24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67»; le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».

31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

Art. 7. (Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14).
1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

Art. 8. (Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

Art. 9. (Nomina degli scrutatori)
1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. All'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

Art. 10. (Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti).
1. L'articolo 4-bis del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni».

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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COSI' SPIEGATA DA FORZA ITALIA

Il 14 dicembre il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la nuova legge elettorale, che è quindi diventata legge dello Stato (Legge 21 dicembre 2005, n. 270).

La nuova legge elettorale abbandona l’uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso viene assicurata alla Camera alla coalizione che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare. Un po’ diverso è il discorso per il Senato.

Camera dei Deputati
Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il plenum di 630 deputati verrà raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero). Le 26 circoscrizioni saranno quelle attuali: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.

I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l’accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione) e l’impegno, al momento della scelta della persona a cui affidare il Governo, di indicare al Presidente della Repubblica il candidato premier della coalizione (anch’esso depositato con il contrassegno).

I seggi ai vari partiti sono assegnati in sede nazionale, conteggiando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima cosa si conteggiano i voti ottenuti: 1) dai partiti singoli che hanno superato la soglia del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. In prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.

Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono poi distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 2 % dei voti validi con l’aggiunta per ciascuna coalizione del primo partito sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.

Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti d’autorità 340 seggi. Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi.

Stabilito così per ogni partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati a cui ha diritto in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo criteri proporzionali.

Una volta determinato il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati come i primi nominativi della lista di candidati deputati che il partito ha indicato per ogni circoscrizione all’Ufficio Elettorale prima delle elezioni.

Senato della Repubblica
Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il plenum di 315 senatori eletti viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali.

Per il Senato il riparto dei seggi viene fatto regione per regione. In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti singoli con almeno l’8% dei voti; 2) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei voti. In prima attribuzione si suddividono i seggi disponibili nella regione tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.

Si verifica poi se la coalizione vincente (quella cioè che ha avuto il maggior numero dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio nella regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 3 % dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.

Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero superiore), ad essa viene attribuito d’autorità tale numero di seggi. I seggi restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli, sempre in termini proporzionali.

Anche per il Senato vi è un possibile premio di maggioranza, ma non su base nazionale, bensì regione per regione. Può perciò verificarsi che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un’altra regione ad un’altra coalizione, e di conseguenza nulla può dirsi circa l’effetto risultante su base nazionale, anche se è più probabile che la coalizione complessivamente più votata in tutte le regioni (a livello nazionale) ottenga una maggiore premialità regionale.

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Punti di forza
Governa la coalizione che ottiene più voti, nel rispetto della volontà dei cittadini. Questi sono i cardini della una nuova legge elettorale. Nessun imbroglio, nessuna truffa. E poiché l'Italia è ancora lontana dal bipartitismo, la nuova legge salvaguarda le identità storiche, culturali, sociali e politiche dei partiti ma nello stesso tempo, con il premio di maggioranza, che andrà a chi prende più voti popolari, salvaguardia la governabilità.

La nuova legge elettorale non rinnega il maggioritario ma è un tipo diverso di maggioritario, e lo rafforza nella sua ispirazione più profonda: dare stabilità e governabilità senza trucchi. Infatti, la stabilità e la governabilità saranno assicurate dal premio di maggioranza che assicura allo schieramento che vince una sufficiente maggioranza parlamentare e ciò avverrà senza trucchi, senza consentire al sistema elettorale di dare il potere a chi ha avuto meno voti, come è accaduto con l'Ulivo nel 1996.

La nuova legge elettorale consentirà agli italiani di scegliere un partito, una coalizione, un programma di governo e un leader, nel pieno rispetto della volontà dei cittadini, della Costituzione e delle prerogative del Capo dello Stato.

Il proporzionale è rispetto della volontà e degli orientamenti dei cittadini. Il maggioritario è possibilità data a una maggioranza di governare e realizzare un programma. La nuova legge elettorale combina questi due aspetti positivi molto meglio di quanto sia riuscito a fare il Mattarellum, un ibrido che è stato criticato fin dalla sua concezione e dalla sua applicazione.
La legge elettorale non è un fine ma un mezzo che serve a trasformare i voti in seggi e a dare un governo al Paese. La nuova legge elettorale trasforma i voti in seggi rispettando il principio proporzionale: tanti voti equivalgono a un numero proporzionale di seggi. Essa inoltre dà al Paese una maggioranza di governo, quindi assicura stabilità e governabilità.

Questa non era, non è e non sarà una legge ad personam. Questa legge migliora il nostro sistema politico, lo rende più vicino al sentire comune dei cittadini. E, risultato non da poco, ha aumentato il tasso di democrazia della nostra vita politica. L'opposizione ci accusa di aver votato compatti per la nuova legge elettorale non nell'interesse del Paese ma a fini personali. E' un'accusa falsa e soprattutto stupida. Appare del tutto evidente che governerà la coalizione chi avrà ottenuto anche un solo voto in più rispetto all'altra contendente. Ma è chiaro che il leader della coalizione dovrà per forza essere colui che ha preso più voti. L'opposizione ha paura non tanto di perdere quanto di non avere un leader. Che casacca indosserà Prodi? Quella dei Ds rischiando di passare per un vero comunista? Rutelli gli cede la Margherita? Faranno il vecchio e tanto odiato, da loro stessi, listone? Ecco allora il vero problema dell'Unione. La leadership di Prodi. Per questo motivo molto, molto personale, essi fanno questo gran rumore.

Col proporzionale, i partiti terrebbero i governi sotto ricatto e sotto minaccia di ribaltone. Se è per questo, la stessa cosa è accaduta col Mattarellum. Non è questione di sistema elettorale, ma di sistema istituzionale. Il centrosinistra ha un mezzo a portata di mano per garantire stabilità ed efficacia operativa al futuro governo: basta che approvi la riforma costituzionale all'esame del Parlamento, con le norme che danno potere al Premier e scoraggiano i ribaltoni parlamentari. Norme che l'opposizione ha fin qui, sconsideratamente, denunciato come indizi di un disegno dittatoriale.

L'opposizione ha ammesso la necessità di un cambiamento della legge elettorale, ma ha negato la legittimità di cambiarla prima delle elezioni. L'argomento è chiaramente strumentale, perché è vero esattamente il contrario, e cioè che le leggi elettorali si possono e si debbono cambiare solo al termine di una legislatura. All'inizio di una legislatura comporterebbe il ritorno immediato alle elezioni.
Molti partiti dell'attuale opposizione hanno ammesso di essere disponibili proprio ad una legge elettorale proporzionale, per cui l'accusa di voler truccare le elezioni è parsa contraddittoria e risibile. La realtà è che loro non possono fare riforme condivise con noi perché per la sinistra noi non siamo avversari politici ma siamo nemici con i quli non è possibile venire a patti.
La nuova legge elettorale va a superare alcuni evidenti problemi emersi in questi anni nel nostro Paese, ai quali il Mattarellum non ha potuto rispondere con efficacia. Il punto fondamentale è quello di garantire una piena governabilità e un bipolarismo maturo che non sia tenuto in ostaggio dalla presenza di troppi partiti minori dotati di un peso sproporzionato all'interno delle coalizioni, peso dal quale deriva inevitabilmente una sorta di “ricatto”che pende come una spada di Damocle su qualsiasi decisione dei governi. Di fronte a queste considerazioni, il ritorno a un proporzionale corretto dal premio di maggioranza appare come una risposta coerente, in grado di garantire governabilità nel pieno rispetto delle regole democratiche.

 

VOTO ITALIANI ALL'ESTERO


Il voto degli italiani all'estero
L'Italia nel 2001 era rimasta l'unico Paese civile al mondo che non dava la possibilità di votare all'estero ai cittadini residenti fuori dai propri confini.

Dopo più di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero) avvenuta nel 1988 e nonostante la riforma costituzionale recata dalla legge n. 1 del 2001, il Governo di centrosinistra allo scadere della XIII legislatura si accorse improvvisamente che non era ancora pronto "per affrontare gli adempimenti tecnici". E' stata una vera mistificazione. Nessuno doveva parlare di "ristrettezze dei tempi", considerato che il problema, cioè quello della bonifica dei dati dell'anagrafe elettorale (AIRE e Anagrafe consolare) tra il Ministero dell'interno e quello degli affari esteri, era dibattuto da oltre dieci anni.

Si trattava di votare in pochi giorni la legge ordinaria di attuazione delle norme costituzionali. In effetti, è stata ignorata la priorità assoluta della legge che rendeva attuali e attuabili quelle norme costituzionali.

Il Senato della Repubblica, ha concluso l'esame delle numerose iniziative legislative in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero in Commissione affari costituzionali il 22 febbraio 2001, rinviandole all'Aula, per una votazione impossibile, in data 7 marzo. Al di là delle singole responsabilità, si è compiuta una congiura e gli italiani all'estero sono stati defraudati del loro sacrosanto diritto.

I nostri elettori all'estero voteranno nella circoscrizione Estero, così che i rappresentanti in tale modo eletti in Parlamento saranno rappresentanti specifici della numerosissima comunità italiana all'estero. Il voto sarà effettuato per corrispondenza, poiché non può essere possibile, anche per motivi di ordine pubblico internazionale e per insufficienza di strutture, l'esercizio del voto presso le nostre sedi diplomatiche.

Il voto per corrispondenza fa salvi i princìpi della personalità, della segretezza e della libertà.

Gli uffici diplomatici e consolari vengono coinvolti nel procedimento elettorale solamente in relazione alle preziose funzioni di assistenza ed informazione che anche attualmente svolgono al servizio dei cittadini italiani all'estero.

Con la legge 27 dicembre 2001, n. 459, "Norme per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero", nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

Europa (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia);
America meridionale;
America settentrionale e centrale;
Africa, Asia, Australia, Oceania e Antartide.
In ciascuna delle ripartizioni è eletto un deputato e un senatore mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'anagrafe unica di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

COS'E':         ( UNA SINTESI )
IL FEDERALISMO E LA SECESSIONE - 
IL PARLAMENTO OGGI - IL MAGGIORITARIO E IL PROPORZIONALE 
IL PRESIDENZIALISMO E IL SEMIPRESIDENZIALISMO

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