DA
20 MILIARDI ALL' 1 A.C. |
DA
1 D.C. AL 2000 ANNO x ANNO |
PERIODI
STORICI E TEMATICI |
PERSONAGGI E PAESI |
ANNO 438 d.C.
( QUI riassunto dell'intero periodo dal 432 al 476 ) >
*** I CODICI TEODOSIANI
*** LE LEGGI RAZZIALI
Nel corso dell'anno l'imperatore TEODOSIO II provvede alla compilazione di una raccolta di leggi che entreranno in vigore gi� con l'inizio del prossimo anno.
E' il Codice Teodosiano, la raccolta pi� completa di leggi che si conoscono prima di quelle di Giustiniano. La curiosit� � che nasce questo codice per entrambi i due imperi sia quello occidentale di VALENTINIANO III sia per quello orientale che � quello di suo zio TEODOSIO II che lo ha concepito.
Questo fa pensare che ancora quest'anno, Teodosio, pensa ancora alla possibilit� di riunire i due imperi in uno solo.
Anche se questo codice servir� da modello a quello di Giustiniano, e poi successivamente a tutti gli altri fino ai nostri giorni, contiene cose molte curiose che fanno parte della morale dell'epoca. E nel matrimonio di VALENTINIANO III dello scorso anno abbiamo gi� visto qualche scampolo in anticipo (sulla libera unioni di consanguinei, ma solo se sono nobili) cio� le morali e certe motivazioni non sono sempre valide per tutti, ma solo per alcuni.
Con la conseguente separazione dell'impero, tale codice verr� ancora diversificato in due tronconi che si adegueranno uno al mondo occidentale, l'altro al mondo orientale. Sempre sulla falsariga di questi due codici verr� poi anche compilato il "Lex Romana-Visigothorum" di Gundobado re dei Visigoti per i suoi sudditi burgundi e romani in quelle zone residenti. Qui la materia � costituita soprattutto da illeciti, reati di furto di bestiame, fuga di schiavi, successione, donazioni, matrimonio, tutela, processo e altre norme di diritto.
Questo di TEODOSIO che entrera' in vigore il prossimo 1 Gennaio 439 � la summa di tutte quelle leggi che prima erano in vigore dai tempi piu' lontani ma che venivano applicate ricorrendo non a un vero e proprio numero di articoli che si riferivano a un ben preciso reato ma si faceva riferimento a sententiae o novellae di ogni giudice che aveva trattato la causa, che operava con il sistema della tradizione, della casistica, delle punizione precedenti, non vi era cio� codificato "per quel reato questa � la pena x da comminare".
Si pu� immaginare quante e come venivano trattate certi liti.
Teodosio bandisce una quantit� di volumi polverosi dove venivano riportate le vecchie liti e le relative sentenze, e dissip� nel campo del diritto quell'oscurit� che costringeva i cittadini a consultare gli avvocati che a loro volta dovevano prendere visione di tutte le sentenze emesse prima e che si riferivano a quel tipo di reato.
Ma qualcosa del genere esiste ancora oggi nella legge britannica- dove per i vari reati, applica la condanna-punizione, riferendosi a quella che la casistica penale e civile precedentemente ha emesso nella circostanza dello stesso reato.
E' impossibile fornire qui un riassunto adeguato dati i limiti imposti all'argomento nel quadro di una storia generale come questa cos� brevemente condensata, ma non si pu� far accenno a certe leggi che con questo codice vengono emesse, perch� rispecchiano il costume, la morale, la vita di questo periodo.
Nella Voce "FAMILIA" compaiono le leggi sugli schiavi; "questi sono considerati beni mobili vivi, senza propriet� o diritti giuridici, totalmente a disposizione del loro padrone che ha su di essi il potere di vita o di morte".
Fino alle leggi di Costantino del 326, si disponeva che incatenare o battere uno schiavo anche se questo moriva non giustificava alcuna indagine, e quindi non c'era alcuna incriminazione, essendo considerato normale diritto del proprietario. Essendoci poi penuria di schiavi, ma venendo sempre di pi� a crescere quella categoria che Diocleziano aveva creato, "la gleba", questi venivano trattati allo stesso modo.
Venivano distinti in originari, censiti, adscripti, tributarii. I primi erano quelli che erano considerati inscindibilmente vincolati al fondo per sempre, quindi dalle unioni di questi, i figli che nascevano divenivano sempre di propriet� del padrone del fondo.
Gli altri erano quelli (censiti e iscritti) che venivano portati dentro il fondo per lavorare quando si creava un fondo nuovo; lo si censiva quindi questo con la terra, gli animali e gli addetti.
Gli ultimi (quelli diremmo privilegiati ) erano quelli che pur legati al fondo come gli altri (pieno possesso del padrone ) avevano il privilegio di lavorarla per conto proprio e non su indicazione del padrone ma dovevano pur sempre allo stesso il 50% del raccolto.
C'erano poi altri che si chiamavano inquilini ed erano quelli che non possedevano un fondo, erano di propriet� sempre di un padrone insieme alle bestie che accudivano ma vivevano non in un fondo fisso ma in capanne o grotte sulle montagne o colline come pastori di greggi.
In parole povere, per tutti, quando un padrone vendeva una propriet� , scriveva nel contratto di vendita " 30 vacche, 15 pecore, 50 galline, 50 jugeri di terreno, 1 fabbricato, 15 uomini, 3 donne. nelle ultime due voci non si doveva superare questo rapporto, perch� le donne non erano produttive ma dovevano solo allevare i nuovi futuri lavoranti e "non essere l� per sollazzarsi o sollazzare i coloni" quindi intuibile quando i neonati erano femmine che fine facevano. Solo nel 529 Giustiniano apporta un piccolo comma in merito, dicendo che il padrone poteva scegliere se farne delle schiave; ma rimase per altri 1350 anni un comma ignorato da tutti anche perch� ci fu uno che interpret� l'opinione corrente "se la cosa prende piede avremo le campagne spopolate".
Curioso le leggi sul MATRIMONIO - Proibito sposare sotto pena di morte, barbari, ebrei, e appartenenti a religione ariana, manichei, donatisti, samaritani, eretici tutti; agli stessi presbiteri, diaconi, suddiaconi di religione ortodossa cristiana stessa pena e eventuali figli vanno trattati come i nati da un'unione incestuosa. Nell' unione matrimoniale � richiesto il consenso delle parti solo se queste non sono sotto la patria potest� (devono essere insomma entrambi orfani di padre), altrimenti � solo il padre ad acconsentire e scegliere lo sposo a cui dare la propria figlia, anche se la figlia dissentisce.
Minima et� 7 anni. Pertanto un padre che prometteva la propria figlia fanciulla, in sposa a tizio o a caio, se non manteneva la promessa, (che era un vero e proprio negoziato con tot di dote contemplata ed elencata) doveva in caso di non adempimento, restituire al promesso sposo il quadruplo della somma (la caparra piu tre volte la stessa) o dei beni fatti all'atto della promessa.
Verosimilmente a tale imposizione il padre vi si sottraeva dando o con "le buone o con le cattive" in sposa la propria figlia, che per� non poteva dallo sposo pi� nemmeno essere ripudiata nel caso non gli piacesse pi�, perch� altrimenti la stessa sorte della penale toccava proprio allo sposo.
E il promesso sposo allora, se quella ragazzina promessa a 7 anni era diventata bruttina e senza attrattive come si comportava? Viene in soccorso la legge sul CONCUBINATO: Questo lo si considera un legame non puramente transitorio od occasionale, ma continuo, contratto per il soddisfacimento della passione e non per fondare una famiglia di "cittadini", infatti se per caso in questi rapporti nascevano anche figli, erano considerati alla pari della loro madre (cio� concubina gi� alla nascita) cio� non aventi diritti ad alcun rapporto giuridico con il loro padre, pertanto questi poteva ignorarne completamente l'esistenza, o al limite prenderne possesso dalla madre, e regalarli a chicchessia o farne una sua schiava, col diritto come abbiamo detto sopra di vita o di morte, essendo non considerato un reato punibile.
Diametralmente (con molta ipocrisia ) era considerato l'adulterio che se sotto la legge di Augusto, Lex Julia, si comminava la pena all'esilio per la donna (di un cittadino onorato per�) e per l'uomo la confisca di met� dei beni, in queste leggi nuove e in quelle che seguiranno con Giustiniano la pena � trasformata con la pena di morte inflitta con la spada all'uomo, e alla donna prima la fustigazione pubblica poi la chiusura obbligatoria in un monastero. Chiunque sottraeva una ragazza promessa sposa anche se questa era consenziente al ratto, venivano entrambi puniti a morte; anche la ragazza perch� non si era sottratta al rapitore e di non aver fatto accorrere i vicini con le sue grida; e chi aveva aiutato a fare il ratto, o sapeva e non ha parlato, la punizione � di riempigli la bocca con il piombo fuso.
E per finire, la breve carrellata, sempre con quello spirito religioso ormai censorio e potente nella vita cittadina dell'impero; la legge di Teodosio contempla che in nessun processo � valida la testimonianza di un pagano, samaritano, ebreo, ariano, manicheo, e di qualsiasi eretico, non godendo essi di diritti civili. Nessuno di questi pu� citare in tribunale per debiti un cristiano. Nessuno di questi pu� succedere, donare, comprare e vendere, concludere contratti di commercio, di matrimonio riconosciuti dallo stato, n� di fare testamento; per quest' ultimo non potendo legalmente e giuridicamente passare i beni ai superstiti (salvo che l'erede si convertisse alla religione cristiana- potete immaginare se non lo facevano opportunisticamente tutti) venivano gli stessi beni confiscati dallo stato. Nessuno di questi poteva accedere nell'esercito e nell'amministrazione civile. Proibizione assoluta in ogni punto del territorio romano di riunirsi in qualsiasi luogo anche privato interno o esterno fare riti e pregare. Ma non � finita, il colpo finale � questo: Proibito a chicchessia, ricchi, magnati, tribunali e chiese fare elemosina alle categorie sopra citate.
Stiamo entrando nel medioevo, ma non dimentichiamo che in pieno '900 sono state emanate le leggi razziali con un contenuto molto simile a questa ultima parte.