ANNO 1945

SECONDA GUERRA MONDIALE

le RAPPRESAGLIE

NON PER GIUSTIFICARE. NON PER GIUDICARE. MA SOLO PER CAPIRE
(nelle "leggi" di guerra, c'� anche questo! il diritto della rappresaglia !)

Delle rappresaglie contro le popolazioni civili (di cui si fece ampio uso durante la seconda guerra mondiale, soprattutto in Italia) facevano parte non solo il coprifuoco, il divieto di riunione, la limitazione negli spostamenti, la riduzione degli alimenti, l'imposizione di tributi in denaro o in natura, la confisca del bestiame, il lavoro forzato, l'evacuazione dei territori in cui s'erano verificate sommosse e la distruzione di quartieri, ma anche l'uccisione di ostaggi o di detenuti.

La convenzione dell'Aja non prevedeva alcuna norma che vietasse l'esecuzione sommaria di civili. Anzi, durante la conferenza del 1907, nessun ascolto trov� la proposta del delegato olandese che chiedeva che in territori occupati i catturati potessero essere uccisi solo a seguito di una regolare sentenza.

Le rappresaglie non erano considerate misure penali contro la popolazione civile, bens� atti di autodifesa per far valere il diritto e piegare la volont� della popolazione che abbracciava la causa del nemico.

Tutte le rappresaglie tuttavia dovevano mantenersi in un limite che bastasse a garantire l'ordine e non dovevano eccedere. Dovevano comunque essere prese come misure temporanee e non permanenti.

Secondo l'Art. 2 della convenzione di Ginevra del 1929 non potevano essere utilizzati per una rappresaglia n� feriti n� prigionieri di guerra e neppure personale sanitario.

Nel caso n.9 il tribunale di Norimberga conferm� che "le misure di rappresaglia in guerra sono atti che, anche se illegali, nelle condizioni particolari in cui esse si verificano possono essere giustificati: ci� "in quanto l'avversario colpevole si � a sua volta comportato in maniera illegale e la rappresaglia stessa � stata intrapresa allo scopo di impedire all'avversario di comportarsi illegalmente anche in futuro."

Con la fucilazione di ostaggi si poteva ottenere l'obbedienza degli abitanti di territori occupati ai sensi dell'Art. 42 della convenzione dell'Aja allorquando altre misure non fossero risultate sufficienti: "La popolazione ha l'obbligo di continuare nelle sue attivit� abituali astenendosi da qualsiasi attivit� dannosa nei confronti delle truppe e delle operazioni militari. La potenza occupante pu� pretendere che venga data esecuzione a queste disposizioni al fine di garantire la sicurezza delle truppe occupanti e al fine di mantenere ordine e sicurezza. Solo al fine di conseguire tale scopo la potenza occupante ha la facolt�, come ultima ratio, di procedere alla cattura e alla esecuzione degli ostaggi".

Rappresaglie secondo il diritto internazionale, in particolare la fucilazione di ostaggi, secondo quanto stabilito dai tribunali per i crimini di guerra della seconda guerra mondiale, potevano essere effettuate in presenza di cinque condizioni:

1. Dopo attacchi contro la potenza occupante, laddove la rappresaglia si rendesse necessaria dal punto di vista militare. La rappresaglia serviva innanzi tutto per impedire ulteriori delitti commessi dall'avversario. L'ordine dell'alto comando dell'esercito di data 5 giugno 1941 imponeva "rappresaglie severe" quando esse si rendessero necessarie per la sicurezza della truppa che occupava il territorio.

2. Quando le ricerche degli autori di atti illeciti avessero dato esito negativo. Anche l'ordine "Barbarossa" (13 maggio 1941) contrario al diritto internazionale consentiva l'arresto collettivo di ostaggi "quando le circostanze non consentano una rapida individuazione degli autori di un fatto criminoso".

3. Che esse fossero ordinate da ufficiali superiori.

4. Che tenessero conto della proporzionalit�. Nel citato caso n.9 il tribunale di Norimberga conferm� che "misure di ritorsione, qualora consentite, debbono essere proporzionate al fatto illecito commesso". Questo � un punto di particolare importanza dal momento che si tratta di vite umane. Nel caso n.7, cio� nel processo a carico dei generali List, von Weichs e Rendulic tenutosi nel 1948, la proporzione accettata dal tribunale di Norimberga come equa era 10.1 vale a dire fucilazione di dieci ostaggi per ogni soldato tedesco ucciso da un atto terroristico.

5. Che la cerchia delle persone colpite dalla rappresaglia fosse in qualche modo in rapporto col reato commesso a danno delle forze occupanti. Che gli ostaggi o le persone destinate alla rappresaglia fossero tratte dalla cerchia della resistenza. Cosa questa che venne applicata anche dai tribunali postbellici francesi.

Per quanto riguarda i criteri di scelta degli ostaggi il diritto internazionale non fornisce chiarimenti. La scelta poteva essere effettuata con criteri di discrezionalit�. Come mezzo coercitivo infatti le rappresaglie acquistavano forza particolare soprattutto quando venivano colpite persone innocenti. Nel caso n. 7 giudicato a Norimberga i giudici affermarono: "Il criterio discrezionale nella scelta pu� essere disapprovato ed essere spiacevole, ma non pu� essere condannato e considerato contrario alle norme del diritto internazionale. Deve tuttavia esserci una connessione fra la popolazione nel cui ambito vengono scelti gli ostaggi e il reato commesso" (quindi luogo dell'attentato o l'appartenenza a gruppi clandestini che compiono atti terroristici).

L'ordine del comando supremo dell'Est in data 16 settembre 1941 relativo ai movimenti insurrezionali nei territori occupati appariva gi� di per s� illegittimo dal momento che era una misura di ritorsione contro un determinata razza o un determinato gruppo senza tener conto delle particolari circostanze del caso.
Il diritto alla rappresaglia venne accolto anche alle forze britanniche nel paragrafo n.454 del "British Manual of Military Law". Le forze americane a loro volta prevedevano la rappresaglia nel paragrafo n. 358 dei "Rules of Land Warfare del 1940. Per le truppe francesi, l'allegato I alle istruzioni di servizio del 12 agosto 1936 consentiva all'Art.29 il diritto di prendere ostaggi nel caso in cui l'atteggiamento della popolazione fosse ostile agli occupanti, e il successivo Art. 32 prevedeva l'esecuzione sommaria degli stessi ostaggi se si verificavano attentati.


"Nel 1947 i magistrati militari britannici, nel processo a carico di Albert Kesselring, commentarono che nulla impediva che una persona innocente potesse essere uccisa a scopo di rappresaglia".
(F.J.P. Veale, Advance to barbarism (ed.The Mitre Press. Londra 1968) e dello stesso autore, Crimes discretely veiled (ed. IHR, Torrance, California,1979)

Nell'occupazione del territorio tedesco nel 1944 e 1945, anche gli alleati fecero riscorso a rappresaglie e catture di ostaggi in conformit� alle disposizioni che erano in vigore nei loro paesi. Ecco alcuni esempi:

* A Stoccarda il generale francese Lattre de Tassigny minacci� l'uccisione di ostaggi tedeschi nel rapporto di 25:1 se fossero stati uccisi soldati francesi.
*A Marcktdorf erano previste fucilazioni di ostaggi nel rapporto di 30:1.
* A Reutlingen i francesi uccisero 4 ostaggi tedeschi affermando che era stato ucciso un motociclista che in realt� era rimasto vittima di un incidente.
* A Tuttlingen, i francesi annunciarono il 1� maggio 1945 che per ogni soldato ucciso sarebbero stati fucilati 50 ostaggi. (L'originale del manifesto appare nel libro di Spataro che citiamo sotto)

* Ad Harz le forze americane minacciarono di esecuzione punitive nel rapporto di 200:1.

* Quando il generale americano Rose, nel marzo del 1945, rimase vittima di una imboscata, gli americani fecero fucilare per rappresaglia 110 cittadini tedeschi. (In realt� Rose era stato ucciso in un normale combattimento, soldati contro soldati - e l'imboscata è pur sempre un atto di guerra se si portano le mostrine e la divisa).

* A Tambach, presso Coburg, in data 8 aprile 1945 il tenente americano Vincent C. Acunto fece fucilare 24 prigionieri di guerra tedeschi e 4 civili; accusato di omicidio venne assolto.

* A Berlino l'Armata Rossa che l'occupava minacci� fucilazione di ostaggi nel rapporto di 50:1. Il testo del comunicato era il seguente: "Chiunque effettui un attentato contro gli appartenenti alle truppe d'occupazione o commette attentati per motivi di inimicizia politica, provocher� la morte di 50 ex appartenenti al partito nazista". (Pubblicato sul quoridiano Verordnunsglatt di Berlino in data 1 luglio 1945).

*
A Soldin, Neumark, i russi andarono al di là di questa cifra: furono fucilati 120 cittadini tedeschi perch� un maggiore russo era stato ucciso nottetempo da una guardia tedesca. (che poi risult� essere stato ucciso perch� il russo gli stuprò la moglie (Mario Spataro, Dal caso Priebke al nazi gold, Ed. 7� Sigillo, vol.2, Pag. 913).

* Una delle pi� gravi fu la strage di Annecy del 18 agosto 1944, in un campo di prigionieri tedeschi gestito da americani e francesi; proporzioni di 80:1.(ib)

* A Bengasi, gli inglesi di Montgomery contro gli italiani applicarono quella del 10:1. (Ib.)

Dopo quanto detto sopra, a molti verr� in mente il noto attentato di Via Rasella a Roma il 23 marzo 1944 e la tragica rappresaglia del 10:1 delle Fosse Ardeatine due giorni dopo, il 24-25 marzo.
Su questi fatti esiste  un accuratissima ricostruzione nei due grossi volumi pubblicati nel 1999 da Mario Spataro, moltissimi i documenti, con una lunga serie di immagini, e i resoconti dei vari processi, fino all'ultimo quello di Priebke (il titolo lo abbiamo citato sopra).

Restando su questo argomento delle rappresaglie, prendiamo alcuni passi significativi che riporta Spataro nei dettagli citando alcuni passi di una vastissima bibliografia ufficiale.

"Secondo il diritto internazionale (Art. 1 della convenzione dell'Aia del 1907) un atto di guerra materialmente legittimo pu� essere compiuto solo dagli eserciti regolari ovvero da corpi volontari i quali rispondano a determinati requisiti, cio� abbiano alla loro testa una persona responsabile per i subordinati, abbiano un segno distintivo fisso riconoscibile a distanza e portino apertamente le armi. Ci� premesso, si pu� senz'altro affermare che l'attentato di Via Rasella, quale ne sia la sua materialit�, � un atto illegittimo di guerra per essere stato compiuto da appartenenti a un corpo sì di volontari che per�, nel marzo 1944, non rispondeva ad alcuno degli accennati requisiti. Stabilito che l'attentato di via Rasella costitu� un atto illegittimo di guerra, occorre accertare, per le diverse conseguenze giuridiche che ne derivano, quale fosse la posizione degli attentatori nei confronti dello stato italiano in quel preciso momento (e del governo del Sud Badoglio, che aveva diramato l'ordine a tutti gli uomini della Resistenza di evitare di fare attentati nelle citt�, proprio per evitare quel tipo di prevedibili (e ripetiamo per il nemico legittime) rappresaglie che avrebbero coinvolto anche civili).
 
Tutti i partigiani, come detto, facevano parte di una organizzazione militare inquadrata nella giunta militare. Questa, alla stessa stregua del CLN si poneva come organo legittimo, almeno di fatto, dello Stato italiano. Questa interpretazione trova conferma nel fatto che lo Stato, solo successivamente, consider� come propri combattenti i partigiani che avessero combattuto contro i tedeschi". "Lo Stato italiano dichiarava non punibili (quindi tutti amnistiati) gli atti compiuti dai partigiani, con il decreto legge n. 96 del 5 aprile 1944) pochi giorni dopo via Rasella), e con il n. 194 del 12 aprile 1945; gli attentati  li considerava quindi come legittimi.- Ora se veramente tutte le azioni commesse dai partigiani si fossero dovute classificare come atti legittimi di guerra, � fin troppo chiaro che nessun motivo ci sarebbe stato di promulgare questo provvedimento di amnistia." (ib.)
  
Si veda anche il processo "beffa di Franco" a Milano, sulle "diserzioni" (o "fuga dalle caserme") dell'8 settembre 1943; anche questo processo sollev� una questione di diritto non facilmente risolvibile, se non con un colpo di spugna generale; altrimenti tutti i "disertori" andavano puniti con le stesse pene (21 anni di reclusione) che si chiesero per Franco, cio� buona parte di tutta la nuova classe politica che var� la Costituente, il nuovo Parlamento, la Costituzione, la Repubblica italiana, il governo.

Altrettanto sarebbe accaduto se processavano i partigiani per aver commesso atti illegittimi; proviamo ad immaginare quanti (a parte i processi penali) se i responsabili delle azioni terroristiche e di cecchinaggio delle bande erano tenuti a risarcire per danni le famiglie delle loro vittime nonch� quelle delle vittime delle rappresaglie.  Una causa civile per danni fu infatti promossa nel 1949. Invece fin dalle prime sentenze di primo e secondo grado della magistratura civile (9 giugno 1950 e 14 gennaio 1954) stabilirono (quindi retroattivamente) che in Via Rasella si era svolta una "azione di guerra" condotta da "legittimi belligeranti". "L'autorit� giudiziaria non pu� quindi prendere in considerazione una richiesta di risarcimento per quella rappresaglia" concludeva la sentenza emessa dalla magistratura civile alla corte di cassazione il 9 maggio 1957. (Rappresaglia provocata dagli attentatori  -si disse durante il dibattimento, pur sapendo che il nemico aveva il diritto di attuarla. Ndr.))

Chiariti questi concetti da una parte (in quella civile), si pu� esaminare la tesi della difesa in quell'altra (penale), degli esecutori della strage alle Ardeatine, secondo la quale le fucilazioni degli ostaggi  costituirono una legittima rappresaglia. E per rappresaglia -si intende una via di fatto contro lo Stato che abbia commesso una violazione di diritto internazionale, posta in essere dallo Stato che abbia subito una occupazione. In questa situazione la rappresaglia pu� essere disposta, oltre che dall'autorit� statale facultata nei rapporti internazionali, anche dal comandante supremo o dal comandante di grande unit�.... Dall'accennato rapporto sussistente fra il movimento partigiano e lo Stato Italiano deriva che, in conseguenza dell'atto illegittimo di via Rasella, lo stato occupante aveva diritto di agire in via di rappresaglia.

Rappresaglie che non erano solo nell'ordine della legge internazionale, ma erano gi� state preannunciate, minacciate ed eseguite dai tedeschi con manifesti; che sembra nessuno abbia mai visto, ma per� non � sparito il Messaggero di quel giorno che riportava l'avviso.

Nell'ambito di un dibattito etico, politico e storico la questione se l'attentato era veramente necessario farlo � una cosa, ma non assume rilevanza giuridica alcuna ai fini delle norme inserite nelle convenzioni citate sopra e accettate da tutti gli stati. Quindi la prevedibilit� di una reazione tedesca era non solo scontata ma era giuridicamente legittimata.

La questione dei cinque (o sei) in pi� � tutt'altra questione. La famosa lista originale non � mai stata trovata. E alcuni dei fucilati (7) sono sempre rimasti ignoti. 
Come del resto non si sa ancora quanti civili perirono nell'attentato (
Anche se Il Messaggero del 28 marzo 1944, quattro giorni dopo l'attentato, gi� accennava a sette vittime civili) (Ib.)

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