STATUTO
DEL REGNO DI SARDEGNA

(Statuto Albertino)

QUI . doc. 1802 )

Carlo Alberto
per la grazia di Dio
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO, E DI GERUSALEMME Ecc. Ecc. Ecc.

Con lealt� di Re e con affetto di Padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai Nostri sudditi col Nostro proclama dell’8 dell'ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la Nostra confidenza in loro crescesse colla gravit� delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore fosse ferma Nostra intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignit� della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto Fondamentale come un mezzo il pi� sicuro di raddoppiare coi vincoli d’indissolubile affetto che stringono all’itala Nostra Corona un Popolo, che tante prove Ci ha dato di fede, d’obbedienza e d’amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo; nella fiducia che Iddio benedir� le pure Nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrer� sempre pi� degna dell’antica fama, e sapr� meritarsi un glorioso avvenire.

Perci� di Nostra certa scienza, Regia autorit�, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo in forza di Statuto Legge fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

Art. 2. - Lo Stato � retto da un Governo Monarchico Rappresentativo. Il Trono � ereditario secondo la legge salica.

Art. 3. - Il potere legislativo sar� collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. - La persona del Re � sacra ed inviolabile.

Art. 5. - Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli � il Capo Supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d’alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l’assenso delle Camere.

Art. 6. - Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato; e fa i decreti e regolamenti necessari per l’esecuzione delle leggi, senza sospenderne l’osservanza o dispensarne.

Art. 7. - Il Re solo sanziona le leggi e le promulga.

Art. 8. - Il Re pu� far grazia e commutare le pene.

Art. 9. - Il Re convoca in ogni anno le due Camere: pu� prorogarne le sessioni, e disciogliere quella dei Deputati, ma in quest’ultimo caso ne convoca un’altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. - La proposizione delle leggi apparterr� al Re ed a ciascuna delle due Camere. Per� ogni legge d’imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sar� presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. - Il Re � maggiore all’et� di diciotto anni compiti.

Art. 12. - Durante la minorit� del Re, il Principe suo pi� prossimo parente, nell’ordine della successione al trono, sar� Reggente del Regno, se ha compiti gli anni vent’uno.

Art. 13. - Se, per la minorit� del Principe chiamato alla Reggenza, questa � devoluta ad un parente pi� lontano, il Reggente, che sar� entrato in esercizio, conserver� la Reggenza fino alla maggiorit� del Re.

Art. 14. - In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterr� alla Regina Madre.

Art. 15. - Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci Giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. l6. - Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso, in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilit� di regnare. Per�, se l’Erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sar� in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. - La Regina Madre � tutrice del Re finch� egli abbia compiuto l’et� di sette anni; da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. - I diritti spettanti alla podest� civile in materia beneficiaria, o concernenti all’esecuzione delle Provvisioni d’ogni natura provenienti dall’estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. - La dotazione della Corona � conservata durante il Regno attuale quale risulter� dalla media degli ultimi dieci anni. Il Re continuer� ad avere l’uso dei. reali palazzi, ville e giardini e dipendenze, nonch� di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sar� fatto inventario a diligenza di un Ministro responsabile. Per l’avvenire la dotazione predetta verr� stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima legislatura, dopo l’avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. - Oltre ai beni, che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno. Il Re pu� disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili, che limitano la quantit� disponibile. Nel rimanente il patrimonio del Re � soggetto alle leggi che reggono le altre propriet�.

Art. 21. - Sar� provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe ereditario giunto alla maggiorit�, od anche prima in occasione di matrimonio; all’appannaggio dei Principi della Famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. - Il Re, salendo al trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. - Il Reggente, prima d’entrare in funzioni, presta il giuramento di essere fedele al Re, e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. - Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. - Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. - La libert� individuale � garantita. Nessuno pu� essere arrestato, o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. - Il domicilio � inviolabile. Niuna visita domiciliare pu� aver luogo se non in forza della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. - La Stampa sar� libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. - Tutte le propriet�, senza alcuna eccezione, sono inviolabili. Tuttavia, quando l’interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si pu� essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennit� conformemente alle leggi.

Art. 30. - Nessun tributo pu� essere imposto o riscosso se non stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. - Il debito pubblico � guarentito. Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori � inviolabile.

Art. 32. – E’ riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz’armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l’esercizio nell’interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non � applicabile alle adunanze in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

DEL SENATO

Art. 33. - Il Senato � composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l’et� di quarant’anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1� Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato;

2� Il Presidente della Camera dei Deputati;

3� I Deputati dopo tre legislature, o sei anni di esercizio;

4� I Ministri di Stato;

5� I Ministri Segretari di Stato;

6� Gli Ambasciatori;

7� Gli Inviati straordinari, dopo tre anni di tali funzioni;

8� I Primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti;

9� I Primi Presidenti dei Magistrati d’appello;

10� L’Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzioni;

11� I Presidenti di Classe dei Magistrati di appello, dopo tre anni di funzioni;

12� I Consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti, dopo cinque anni di funzioni;

13� Gli Avvocati Generali o Fiscali Generali presso i Magistrati d’appello, dopo cinque anni di funzioni,

14� Gli Ufficiali Generali di terra e di mare. Tuttavia i Maggiori Generali e i Contr’Ammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attivit�.

15� I Consiglieri di Stato, dopo cinque anni di funzioni:

16� I Membri dei Consigli di Divisione, dopo tre elezioni alla loro presidenza;

17� Gli Intendenti Generali, dopo sette anni di esercizio;

18� I rnembri della Regia Accademia delle Scienze, dopo sette anni di nomina;

19� I Membri ordinari del Consiglio superiore d’Istruzione pubblica, dopo sette anni di servizio;

20� Coloro che con servizi o meriti eminenti avranno illustrata la Patria;

21� Le persone, che da tre anni pagano tremila lire d’imposizione diretta in ragione de’ loro beni, o della loro industria.

Art. 34. - I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a vent’un anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. - Il Presidente e i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re. Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretari.

Art. 36. - Il Senato � costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento, e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati. In questi casi il Senato non � capo politico, Esso non pu� occuparsi se non degli affari giudiziarii, per cui fu convocato. sotto pena di nullit�.

Art. 37. - Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore pu� essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso � solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. - Gli atti, coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimoni e le morti dei Membri della Famiglia Reale, sono presentati al Senato. che ne ordina il deposito ne’ suoi archivi.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39. - La Carnera elettiva � composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla legge.

Art. 40. - Nessun Deputato pu� essere ammesso alla Camera, se non � suddito del Re. non ha compiuto l’et� di trent’anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in s� gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. - I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo pu� loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. - I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. - Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretari della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d’ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. - Se un Deputato cessa, per qualunque motivo, dalle sue funzioni, il Collegio che l’aveva eletto sar� tosto convocato per fare una nuova elezione,

Art. 45. - Nessun Deputato pu� essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto. nel tempo della sessione, n� tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. - Non pu� eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. - La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta corte di Giustizia.

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DUE CAMERE

Art. 48. - Le sessioni del Senato e della Camera, dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell’altra � illegale. e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. - I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. - Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennit�.

Art. 51. - I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. - Le sedute delle Camere sono pubbliche. Ma, quando dieci membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. - Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali n� valide, se la maggiorit� assoluta dei loro membri non � presente.

Art. 54. - Le deliberazioni non possono essere prese se non alla, maggiorit� de’ voti.

Art. 55. - Ogni proposta di legge debb’essere dapprima esaminata dal le Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera. la proposta sar� trasmessa all’altra per la discussione ed approvazione; e poi presentata alla sanzione del Re. Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56. – Se un progetto di legge � stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potr� essere pi� riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. - Ognuno che sia maggiore di et� ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e, dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed, in caso affermativo, mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. - Nissuna petizione pu� essere presentata personalmente alle Camere. Le Autorit� costituite hanno solo il diritto di indirizzar petizioni in nome collettivo.

Art. 59. - Le Camere non possono ricevere alcuna deputazione, n� sentire altri, fuori dei proprii membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. - Ognuna delle Camere � sola competente per giudicare della validit� dei titoli di ammessione dei proprii membri.

Art. 61. - Cos� il Senato, come la Camera dei Deputati, determina per mezzo di un suo Regolamento interno, il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. - La lingua italiana � la lingua officiale delle Camere. E' per� facoltativo di servirsi della francese ai membri, che appartengono ai paesi. in cui questa � in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. - Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per isqruittinio segreto. Quest’ultimo meno sar� sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ci� che concerne al personale.

Art. 64. - Nessuno pu� essere ad un tempo Senatore e Deputato.

DEI MINISTRI

Art. 65. - Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. - I Ministri non hanno voto deliberativo nell'uno o nella altra Camera se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l’ingresso, e debbono essere sentiti sempre che lo richiedano.

Art. 67. - I Ministri sono responsabili. Le Leggi e gli Atti del Governo non hanno vigore, se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL‘ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68. - La Giustizia emana dal Re, ed � amministrata in suo Nome dai Giudici ch’Egli istituisce.

Art. 69. - I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Art. 70. - I Magistrati, Tribunali, e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potr� derogare all’organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. - Niuno pu� essere distolto dai suoi Giudici naturali. Non potranno perci� essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. - Le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. - L’interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74. - Le istituzioni comunali e provinciali, e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolati dalla legge.

Art. 75. - La Leva militare � regolata dalla legge.

Art. 76. - E' istituita una Milizia comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. - Lo Stato conserva la sua bandiera: e la coccarda azzurra � la sola nazionale.

Art. 78. - Gli Ordini Cavallereschi ora, esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorch� in quello prefisso dalla propria istituzione. Il Re pu� creare altri Ordini, e prescriverne gli statuti.

Art. 79. - I titoli di nobilt� sono mantenuti a coloro. che vi hanno diritto. Il Re pu� conferirne dei nuovi.

Art. 80. - Niuno pu� ricevere decorazioni, titoli, o pensioni da una potenza estera senza l’autorizzazione del Re.

Art. 81. - Ogni legge contraria al presente Statuto � abrogata.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 82. - Il presente Statuto avr� il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avr� luogo appena compiute le elezioni. Fino a quel punto sar� provveduto al pubblico servizio d’urgenza con Sovrane disposizioni secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin d’ora abolite.

Art. 83. - Per l’esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla Stampa, sulle elezioni, sulla Milizia comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato. Sino alla pubblicazione della legge sulla Stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. - I Ministri sono incaricati e responsabili della esecuzione e, della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dato in Torino add� quattro del mese di marzo l’anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO

* Il Ministro e Primo Segretario di Stato per gli affari dell’Interno -  BORELLI
* Il Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria - AVET
* Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Finanze - DI REVEL
* Il Primo Segretario di Stato dei Lavori Pubblici, dell’Agricoltura, e del Commercio -
DES AMBROIS
* Il Primo Segretario di Stato per gli Affari Esteri - E. DI SAN MARZANO
* Il Primo Segretario di Stato per gli affari di Guerra e Marina -  BROGLIA
Il Primo Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione - C. ALFIERI

Torino 4 Marzo 1848


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