SCHEDA |
diritti dei nobili e diritti dei poveri |
* I DIRITTI FEUDALI ESISTENTI IN FRANCIA
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE *
* LE LAMENTELE DEI CONTADINI FRANCESI
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE
a cura di Michele Ducas Puglia
ACQUE: tutti i fiumi navigabili e corsi d'acqua capaci di sostenere dei natanti appartenevano al re, anche se attraversavano terre feudali. I Feudatari potevano riscuotere diritti di pesca, mulini, chiatte, traghetti, ma dovevano avere l'autorizzazione del re. I piccoli fiumi che attraversavano terre feudali, appartenevano al feudatario che poteva riscuotere gli stessi diritti che il re riscuoteva su quelli navigabili.
ALLODIO: era la proprietà individuale libera ed esclusiva, esente da qualsiasi gravame, non sottoposta ad alcun dovere o diritto feudale. Così denominata per distinguerla dalla proprietà comune dell'antichità. Si distinguevano allodi nobili, che comprendevano la giurisdizione dei feudi da essa dipendenti o delle terre a censo, e allodi plebei, che non avevano giurisdizione, né feudi o terre a censo ed erano costituiti da pura e semplice proprietà individuale.
BANALITA': costituita dall'uso pubblico e obbligatorio di impianti appartenenti al feudatario. Consisteva in pratica nell'uso pubblico di mulini e forni.
Altre banalità:
1) Uso comune di mulini industriali, come quelli per le stoffe, la scorza, la canapa.
2) Banalità del torchio
3) Banalità del toro.
BANDO DI VENDEMMIA: era un diritto di polizia che spettava al feudatario in qualità di alto giustiziere. Egli cioè aveva il diritto di vendemmiare un giorno prima di ogni altro proprietario delle vigne.
DIRITTO DI BANVIN: diritto (consuetudinario ma più normalmente per titolo) dei feudatari di vendere il loro vino (un mese o quaranta giorni) prima di tutti gli altri nel feudo. Il vino doveva essere del feudatario o dei suoi poderi. Agli osti era consentito venderlo solo agli stranieri.
BORDELAGE: applicato solo in alcune parti della Francia (Nivernese e Borbonese) consisteva in un canone annuale in danaro, granaglie e pollame pagato dal possessore del censo. Questo diritto comportava conseguenze molto rigorose. Il mancato pagamento per tre anni, provocava la commise, la confisca a favore del feudatario. Il debitore del bordelage era sottoposto anche ad altre limitazioni, come quella che il feudatario poteva ereditare dal debitore anche in presenza di suoi eredi legittimi.
CACCIA: il diritto di caccia era regio e non poteva essere ceduto come per la pesca. I feudatari lo esercitavano nell'ambito della propria giurisdizione, ma col permesso del re. I giudici del feudatario avevano invece la competenza per tutti i reati di caccia, ad eccezione di quelli per la caccia grossa, che era prerogativa regia. I dintorni di Parigi-Versailles per 150 km. erano riserva di caccia del re e pullulavano di cacciagione. La caccia era una prerogativa nobiliare, rigorosamente vietata ai non nobili. I contadini non potevano neanche tentare di ammazzare la selvaggina che distruggeva il raccolto. E se il raccolto non veniva distrutto dalla selvaggina, era calpestato dai cavalli durante le battute di caccia. Erano vietate recinzioni o siepi che sarebbero state di intralcio alla caccia. Sul diritto di caccia non si transigeva: le guardie ammazzavano anche per un coniglio o una lepre. Le pene inflitte erano pesanti, anche corporali. Inutile far causa per farsi indennizzare per la perdita delle granaglie�si perdeva il tempo,il raccolto e le spese del processo!.
CARPOT: in uso nel Borbonese era un diritto sulle vigne di prelevare una parte del raccolto, pari a un quarto.
CENSO (o livello censuario): era il diritto feudale per eccellenza che gravava sulla proprietà feudale. Era costituito da un canone (livello) perpetuo, in natura o danaro, connesso dalle leggi feudali al possesso di alcuni terreni. Il livello era innanzitutto indivisibile perciò uno dei proprietari rispondeva per gli altri. Inoltre il proprietario dell'immobile era soggetto a recupero livellare, nel senso che il proprietario originario (il feudatario) aveva diritto di prelazione nel caso di vendita del terreno, e, se questo veniva ugualmente venduto, egli aveva la possibilità di recuperare il terreno pagando il prezzo di vendita. Il censo veniva stimato nell'ordine del trenta per cento del valore del terreno. La valutazione era alta perché assorbiva altre rendite occasionali come il laudemio (v).
DIRITTO DI CHIATTA: differiva dal diritto di pedaggio in quanto si prelevava sulle mercanzie, mentre il pedaggio si prelevava sulle persone. Doveva essere autorizzato dal re e il consiglio ne fissava con decreto la quota.
CONIGLIERE: erano consentite sia ai nobili che ai plebei, ma solo i nobili potevano avere i furetti (le puzzole albine che venivano utilizzate per stanare i conigli).
COLOMBAIE: il diritto di avere colombaie forate (se ne trovano ancora nelle campagne francesi), spettava solo ai feudatari. Chi uccideva i piccioni andava incontro a pene anche corporali.
CORVéE: poteva essere personale o reale. La personale era dovuta dagli operai domiciliati nel feudo. La reale era connessa al possesso di certi patrimoni. Ne erano esenti i nobili, gli ecclesiastici, gli ufficiali di giustizia, medici, avvocati, notai e banchieri. La corvée doveva risultare da atto scritto. Questa corvée, che era feudale, non va confusa con la corvée reale che spettava al re sugli operai che erano tenuti a lavorare gratuitamente per la costruzione e manutenzione delle strade reali. La corvée feudale era valutabile in danaro: quella del bue corrispondeva a venti soldi, quella del bracciante a cinque soldi oltre al vitto.
FONTANE, POZZI, MACERATOI, STAGNI: le acque piovane che scorrevano lungo le vie maestre, appartenevano al feudatario, che ne disponeva in modo esclusivo e che poteva creare uno stagno nel suo feudo, anche se il terreno era posseduto da altri, pagando a costoro il prezzo del terreno che veniva sommerso.
DIRITTO DI GIUSTIZIA: spettava al feudatario che era il grande giustiziere e sovrintendeva alla giustizia e ai giudici del suo feudo. Nella sua valutazione economica si divideva in alta, media e bassa giurisdizione. Quella alta era valutabile a un decimo della rendita del feudo.
DECIME INFEUDATE-TERRAGE: da non confondere con la decima, che era una vera e propria imposta sul reddito delle persone, queste erano dovute in alcuni casi e dovevano risultare da contratto.
LAUDEMIO: era il diritto di vendita che il possessore di un patrimonio doveva pagare al feudatario. Normalmente equivaleva a un sesto del prezzo, che godeva di un diritto di prelazione rispetto ad altri crediti.
DIRITTO DI LEYDE: era una imposta che veniva prelevata sulle mercanzie portate alle fiere o ai mercati e spettante al feudatario alto giustiziere, in quanto privilegio feudale.
MARCIAGE: anche questo diritto era applicato in alcune località della Francia sui possessori di patrimoni o di terre sottoposte a censo. La rendita era però pagata in occasione della morte del feudatario.
PARCIèRES: costituiti da diritti da riscuotersi sulla raccolta dei frutti anch'essi limitati al Borbonese e all'Alvernia.
DIRITTO DI PASCOLO: spettava al feudatario il diritto di accordare agli abitanti il permesso di far pascolare il bestiame sulle terre assoggettate alla sua giurisdizione o su terre incolte. Il diritto del feudatario poteva essere scritto o consuetudinario.
PEDAGGI: in Francia esisteva un gran numero di pedaggi, su ponti, strade, fiumi, che si aggiungeva ai diritti gravanti sui mercanti, in parte aboliti dal Luigi XIV. Nel 1724 una commissione ne aveva soppressi milleduecento. Su questi pedaggi si commettevano molti abusi in quanto venivano concessi in affitto e l'affittuario tirava al massimo sul prezzo.
PESCA: La pesca nei fiumi navigabili o capaci di sostenere natanti, apparteneva al re che poteva autorizzare delle concessioni, normalmente date al feudatario proprietario delle terre attraversate da questi corsi d'acqua. Nei corsi d'acqua non navigabili era vietato pescare se non con l'autorizzazione del feudatario.
SERVAGE: questo diritto di servaggio poteva essere personale (tipo servitù della gleba) inerente quindi alla persona, che la seguiva ovunque essa andasse, con diritto del feudatario di rivendicarlo come res propria per diritto di persecuzione. A Parigi esisteva il diritto di asilo nel senso che chi vi si rifugiava non poteva essere perseguito. Questo diritto di asilo, se impediva al feudatario di sequestrare i beni (e la persona) che erano a Parigi, non gli impediva di impadronirsi del possesso dei beni lasciati nel feudo. Quello reale invece era la conseguenza del possesso di terra o di un' abitazione, che poteva cessare quando erano abbandonate.
STRADE: Il feudatario esercitava il diritto sulle strade che attraversavano il suo feudo. Quelle che invece erano le grandi strade maestre, chiamate strade del re, appartenevano al sovrano che provvedeva a costruirle (con le corvée) e mantenerle. I delitti che si commettevano su quelle strade non rientravano nella competenza dei feudatari e dei loro giudici.
TERRAGE o CAMPART, AGRIER, TASQUE: era costituita dal diritto del feudatario a ricevere una parte dei frutti prodotti dalla proprietà data a censo. Il terrage si distingueva in feudale, che era imprescrittibile, e prediale, prescrittibile in trent'anni.
Tutti i diritti feudali erano riportati nel terrier, che era il registro in cui erano indicati tutti i documenti che attestavano i diritti appartenenti al feudo sia in proprietà che in diritti onorifici, reali, personali o misti. Vi si inserivano tutte le dichiarazioni dei censuari, le usanze del feudo, i contratti a censo, ecc. . Al terrier veniva allegata una mappa del feudo.
Per rinnovare un terrier veniva designato dal tribunale un notaio, davanti al quale dovevano presentarsi i vassalli, nobili, plebei, censuari, enfiteuti e tutti coloro che erano soggetti alla giurisdizione del feudo.
I diritti feudali non ricadevano né sui nobili né sugli ecclesiastici, ma sul terzo stato, particolarmente sui contadini (affittuari, mezzadri, ecc.), che pur vivendo abbrutiti dal lavoro e dalla miseria più desolante, dovevano assolvere al pagamento dei tributi. I borghesi più o meno ricchi facevano a gara per cercare cariche di qualsiasi genere, che riconoscevano loro il privilegio di esenzione.
Per dare un quadro completo della situazione pubblicheremo prossimamente in questa rubrica una lettera-cahier de doleance, e delle schegge sulla vita dei nobili e dei contadini, nei due secoli che vanno dal regno di Luigi XIV fino alla Rivoluzione (ancien régime), che per il sovrano, i nobili e il clero, erano stati di grande splendore, ma anche il loro canto del cigno; per le classi povere erano state di squallore, abbrutimento e degradazione, tanto da chiedersi come mai la Rivoluzione fosse scoppiata così in ritardo (e lo spiegheremo)!.
*) Tratto da: L'antico regime e la rivoluzione di Alexis de Tocqueville.
LE LAMENTELE DEI CONTADINI FRANCESI E I PRIVILEGI
PRIMA DELLA RIVOLUZIONEDAI CAIHERS DE DOLEANCE (*)
�Voglia il cielo che il monarca prenda nelle proprie mani la difesa del miserabile contadino lapidato e tiranneggiato dagli agenti, dai signori, dalla giustizia e dal clero.
�Sire� Tutti quelli che venivano in vostro nome venivano sempre per chiedere danaro. Ci facevano illudere che sarebbe finita, ma ogni anno diventava sempre peggio non l'abbiamo con voi, tanto vi amiamo, ma con coloro che voi impiegate e che sanno fare i loro affari meglio dei vostri�Siamo oppressi da imposte di ogni specie, finora vi abbiamo dato parte del nostro pane, ma presto ci mancherà se le cose vanno così�Se vedeste le povere capanne dove abitiamo, il povero cibo che mangiamo, ne sareste commosso, ciò vi direbbe meglio delle nostre parole che non ne possiamo più e che bisogna alleviarci. La cosa che ci fa più male è che coloro i quali hanno di più, pagano di meno. Noi paghiamo per le taglie e per ogni specie d'imposta e gli ecclesiastici e i nobili che hanno tutti i beni più belli, non pagano nulla. Perché i ricchi devono pagare di meno e i poveri pagare di più? Non dovrebbe ciascuno pagare per quello che può?�Se osassimo cominceremmo a piantare qualche vigna sui pendii, ma siamo così perseguitati dagli agenti che piuttosto preferiremmo strappare quelle che vi sono piantate. Tutto il vino che produrremmo sarebbe per loro e a noi non rimarrebbe che la fatica. Tutti questi sbirri sono un flagello e per salvarci preferiamo lasciare incolte le terre� Il più disastroso degli abusi è la feudalità, e i mali che essa causa superano di molto il fulmine e la grandine. �Impossibile sopravvivere se si continua a prelevare i tre quarti dei raccolti per diritti di champart, terrage ecc (*). Il proprietario si prende la quarta parte, il ricevitore la dodicesima, la Chiesa la dodicesima, l'imposta la decima, senza contare dei danni di una selvaggina innumerevole che divora la campagna coltivata a verdura, all'infelice coltivatore non restano dunque, che la fatica e il dolore�Non sta a noi pagare il deficit annuale, tocca ai vescovi, ai beneficiari; togliete ai principi della Chiesa i due terzi delle loro rendite.* * *
Sin dall'epoca di Luigi XIV le campagne in stato d'abbandono avevano un aspetto di miseria e desolazione; alcune strade per la sporcizia e il puzzo si potevano paragonare a sentieri aperti in un mucchio di letame, nelle locande di grossi borghi vi era ristrettezza, miseria, sporcizia e tenebre.
Sembra veramente strano che nel 1750, quando già un secolo prima erano stati scritti trattati di agricoltura, una gran quantità di terra era incolta e, quel che è peggio, abbandonata. Erano le conseguenze della politica di un secolo prima di Luigi XIV. Un quarto del suolo francese era ancora da dissodare. Le brughiere formavano pianure immense che avrebbero potuto essere coltivate. Le terre che erano coltivate avevano un bassissimo rendimento perché l'agricoltura era arretrata, era rimasta quella del medioevo, i campi restavano a maggese un anno su tre o un anno sì e uno no. Gli utensili erano rimasti all'aratro di Virgilio, nessuno usava ancora l'aratro di ferro come l'asse dei carri e i cerchi delle ruote che erano in legno e il più delle volte l'erpice è un pezzo di carretta.
Dopo ogni raccolto le provviste duravano da tre a quattro mesi e poi c'era la fame. Era stato scritto che accanto al vaiolo, causa di morte vi era un'altra malattia endemica altrettanto dominante e altrettanto mortale, la fame!
Il contadino conduceva una vita grama, la sua dieta era fatta di pane nero fatto con segale e orzo, o addirittura con avena integrale (nel senso che non veniva tolta la crusca), nero e pesante come il piombo e da bere aveva acqua colorata, cioè acqua versata sulle vinacce; quando c'era la zuppa, era condita con olio da lumi, vestivano con lana delle loro pecore e canapa che essi stessi coltivavano, e niente calze, scarpe o zoccoli.
Con questo tipo di alimentazione i contadini erano deboli e piccoli di statura con una bassa natalità e alta mortalità tra i bambini che non avevano nulla da poppare dal seno materno, e se arrivavano a un anno gli facevano mangiare crusca bagnata e pane nero sì che tutti avevano il ventre gonfio come quello di una donna incinta. Una donna di ventotto anni ne mostrava sessanta o settanta, tanto il suo corpo era irrigidito e indurito dal lavoro�soltanto la cortesia suggeriva di chiamare questi esseri donna, più che altro erano mucchi di letame ambulante. Era questo il popolo delle campagne fatto di poveri schiavi, bestie da tiro attaccate a un giogo, che camminano a colpi di frusta, non s'interessano né si preoccupano di niente, purché possano mangiare e dormire alle loro ore, che non si lamentano e non pensano nemmeno di lamentarsi, i loro mali gli sembrano una cosa naturale come l'inverno o la grandine.
Le case dei contadini erano fatte di paglia mescolata a fango, coperte di strame, senza finestre e il pavimento era fatto di terra battuta, in alcune località erano costruite su quattro forche, spesso erano stalle o fienili in cui si era fatto un camino con quattro bastoni e fango.
Era questo il popolo delle campagne, che aveva un quinto del territorio francese, ad essere oppresso dalle tasse, mentre i privilegiati, che n'erano esenti, possedevano gli altri quattro quinti, cioè un quinto apparteneva alla corona e ai comuni (demanio), un quinto alla nobiltà, un quinto al clero e un quinto al Terzo Stato.Le città. Paragonate alle campagne sono sicuramente un rifugio. Ma la miseria segue i poveri, perché da un lato esse sono oberate di debiti e dall'altro la casta che le amministra ne fa fare le spese agli indigenti.
Oppresse dal fisco esse opprimono il popolo e scaricano sulle loro spalle il peso che il re impone loro" (1).
1) I PRIVILEGI. Delle cariche si faceva gran commercio. Un'infinità di posti e di funzioni pubbliche, amministrative o giudiziarie, oltre agli impieghi nella gabella, nelle dogane, nelle giurisdizioni signorili, nelle poste, nei balzelli e nelle régies esentavano il loro titolare dalla taglia personale e riducevano la capitazione a un quarantesimo del suo reddito. Inoltre, i mastri di posta erano esenti dal pagamento della taglia per tutti i beni posseduti, perfino per terreni dati in affitto fino alla concorrenza di cento iugeri. Erano esenti i signori delle elezioni, i presidenti e altri addetti allo spaccio di sale, tutti privati che possedevano grandi proprietà e pagavano solo un terzo o la metà delle imposte che avrebbero dovuto pagare. Alcuni notai erano esentati dalle corvée, dalla colletta, dall'alloggio di personale militare e i loro figli e i principali collaboratori erano esentati dal servizio militare.
Tutte le cariche erano normalmente acquistate a tempo indeterminato, ma Luigi XIV era ricorso al sistema di revocarle per rivenderle, il pagamento valeva anche per il diritto di nominare propri ufficiali municipali, e il balzello era a cascata nel senso di conseguenza venivano raddoppiati i dazi e chi li pagava a sua volta li faceva pagare, p. es. vi erano lamentele per l'eccessività di dazi sui prodotti più poveri come il fieno, la paglia, le granaglie, il sego, le candele, le uova, lo zucchero, il pesce, le fascine e la legna da ardere.
*) Hyppolite Taine: Le origini della Francia contemporanea. L'antico regime. Editore Adelphi.
Testo di MICHELE DUCAS PUGLIA
CURATORE DELLA "RIVISTA STORICA VIRTUALE"
http://www.rivstoricavirt.com/main.html
vedi anche LOTTA DI CLASSE E LOTTA FRA CLASSI