STATUTO DELLE NAZIONI UNITE

26 GIUGNO 1945

NOI, POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, decisi a:

ABBIAMO DECISO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI OBBIETTIVI.

Conseguentemente i nostri rispettivi Governi, attraverso i propri rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri, hanno approvato il presente Statuto ed istituiscono con esso un’organizzazione internazionale che sarà denominata Organizzazione delle Nazioni Unite.

CAPITOLO I

FINI E PRINCIPI

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed a tale scopo prendere efficaci misure collettive per prevenire o allontanare ogni minaccia contro la pace; reprimere atti di aggressione o altre violazioni della pace; raggiungere con mezzi pacifici ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero mettere in pericolo la pace.

2. Sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto dei principi dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodecisione dei popoli ed adottare ogni altra misura atta a rafforzare la pace universale.

3. Ottenere la cooperazione internazionale nella soluzione di problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale o umanitario e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

4. Costituire un centro per il coordinamento delle attività delle nazioni, tese al conseguimento di questi obbiettivi comuni.

Articolo 2

L’Organizzazione ed i suoi Stati Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’Articolo 1, dovranno agire in conformità ai seguenti principi:

1. L’Organizzazione è basata sul principio dell’eguale sovranità di tutti gli Stati Membri.

2. Tutti gli Stati Membri, al fine di assicurare ad ognuno di essi i diritti e i privilegi derivanti dall’essere tali, adempiranno in buona fede gli obblighi da loro assunti conformemente a quanto contenuto in questa Carta.

3. Tutti gli Stati Membri dirimeranno le proprie controversie internazionali con mezzi pacifici in modo che la pace, la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo.

4. Nelle rispettive relazioni internazionali gli Stati Membri dovranno astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato e dall'adottare qualsiasi altro comportamento che risulti incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. Gli Stati Membri dovranno assicurare alle Nazioni Unite il necessario supporto a qualsiasi azione che l'Organizzazione intraprenderà in conformità alle disposizioni del presente Statuto e dovranno astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite compiano azioni preventive o coercitive.

6. L'Organizzazione dovrà fare in modo che gli Stati che non siano Membri delle Nazioni Unite agiscano comunque in conformità a questi princìpi per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni interne di uno Stato, che sono di competenza di quello Stato, né obbliga gli Stati Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamentazione in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive secondo quanto previsto dal Capitolo VII.

CAPITOLO II

MEMBRI

Articolo 3

Membri fondatori delle Nazioni Unite sono gli Stati che avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite di San Francisco od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’Articolo 110.

Articolo 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che a giudizio dell’Organizzazione, abbiano la capacità e la volontà di adempiere tali obblighi.

2. L’ammissione di uno Stato che, accettandone le condizioni, chieda di aderire alle Nazioni Unite in qualità di Membro, è decisa dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5

Uno Stato Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa da parte del Consiglio di Sicurezza un’azione preventiva o coercitiva, può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dai privilegi di Membro, dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e il godimento dei privilegi potranno essere ripristinati dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6

Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i principi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall’Organizzazione con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO III

ORGANI

Articolo 7

1. Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite, una Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico c Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia ed un Segretariato.

2. Potranno essere istituiti, in conformità al presente Statuto, eventuali organi ausiliari che si rivelassero necessari.

Articolo 8

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne a far parte dei propri organi principali e ausiliari, in qualsiasi qualità ed in condizioni di parità.

CAPITOLO IV

ASSEMBLEA GENERALE

Composizione

Articolo 9

1. L’Assemblea Generale si compone di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite.

2. Ogni Stato Membro non può avere più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

Funzioni e Poteri

Articolo 10

L’Assemblea Generale discute qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che riguardi poteri e funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni agli Stati Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi, relativamente a tali questioni od argomenti.

Articolo 11

1. Per tutelare la pace e la sicurezza internazionale, l’Assemblea Generale si riferirà ai principi generali di cooperazione, compresi i principi che regolano il disarmo e le norme sugli armamenti e può, relativamente a tali principi, formulare raccomandazioni ai propri Stati Membri oppure al Consiglio di Sicurezza o ad entrambi.

2. L’Assemblea Generale discute di ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che sia sottoposta alla sua attenzione da qualsiasi Stato Membro delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza, o da uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite e in conformità a quanto previsto dall’Articolo 35 Paragrafo 2, ma salvo quanto disposto dall’Articolo 12, può rivolgere raccomandazioni in merito a tali questioni allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza, o ad entrambi. Ogni questione per la quale si renda necessario intraprendere un’azione, deve essere sottoposta da parte dell’Assemblea Generale al Consiglio di Sicurezza prima o dopo che sia stata discussa dall’Assemblea stessa.

3. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su situazioni che possono mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionali.

4. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in questo articolo non limitano l’ambito generale descritto nell’Articolo 10.

Articolo 12

1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto nei riguardi di una controversia o di una qualsiasi altra situazione, l’Assemblea Generale non dovrà esprimere alcuna raccomandazione relativamente a tale controversia o situazione, a meno che non sia espressamente richiesta a farlo dal Consiglio di Sicurezza.

2. Ad ogni seduta il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informerà l’Assemblea Generale di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui si stia occupando il Consiglio di Sicurezza stesso. Il Segretario Generale, qualora l'Assemblea non sia riunita, informerà comunque gli Stati Membri non appena il Consiglio di Sicurezza abbia risolto tali questioni.

Articolo 13

1. L’Assemblea Generale intraprende studi ed esprime raccomandazioni allo scopo di:

a. promuovere la cooperazione internazionale in campo politico ed incoraggiare il costante sviluppo del diritto internazionale e la sua codificazione;

b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico sociale, culturale, culturale e della sanità pubblica e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà che sono fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.

2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale relativamente alle materie indicate nel precedente Paragrafo 1.b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.

Articolo 14

Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per risolvere pacificamente qualsiasi situazione che indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata, possa pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra le nazioni, ivi comprese le situazioni create da violazioni delle disposizioni del presente Statuto che enunciano fini e principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15

1. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali o straordinarie del Consiglio di Sicurezza. Tali relazioni comprendono un resoconto dei provvedimenti decisi dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16

L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria, che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non definite strategiche.

Articolo 17

1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.

2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.

3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all’Articolo 57 ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti al fine di rivolgere loro delle raccomandazioni.

Votazione

Articolo 18

1. Ogni Stato Membro dell‘Assemblea Generale ha diritto a un voto.

2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese con la maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del Paragrafo 1c dell’Articolo 86, l’ammissione di nuovi Stati Membri, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Stati Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie supplementari di questioni che devono essere decise con la maggioranza dei due terzi, sono prese a maggioranza dagli Stati Membri presenti e votanti.

Articolo 19

Uno Stato Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato con il pagamento dei contributi finanziari dovuti all’Organizzazione, non ha diritto di voto all’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da esso dovuti per i due anni precedenti. L’Assemblea Generale può però consentire a tale Stato Membro di votare qualora egli dimostri che il mancato pagamento è dovuto a circostanze indipendenti dalla propria volontà.

Procedura

Articolo 20

L’Assemblea Generale si riunisce annualmente in seduta ordinaria e in sedute straordinarie qualora particolari circostanze lo richiedano. Le sedute straordinarie sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza degli Stati Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21

L’Assemblea Generale adotterà le proprie norme procedurali. Essa eleggerà il Presidente di ogni seduta.

Articolo 22

L’Assemblea Generale potrà istituire gli organi ausiliari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni.


CAPITOLO V

CONSIGLIO DI SICUREZZA

Composizione

Articolo 23

1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Stati Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale eleggerà altri dieci Stati Membri non permanenti scegliendoli pricipalmente tra Paesi che hanno maggiormente contribuito al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e agli altri fini dell’Organizzazione e che siano inoltre espressione di una equa rappresentazione geografica.

2. Gli Stati Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza rimangono in carica per un periodo di due anni. Tuttavia alla prima elezione tre di essi rimarranno in carica per un solo anno. Gli Stati Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

3. Ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza ha un proprio rappresentante nel Consiglio stesso.

Funzioni e Poteri

Articolo 24

1. Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, gli Stati Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e l'autorità ad agire in loro nome nell’adempiere i doveri che tale responsabilità comporta.

2. Nell’adempimento di questi doveri il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali doveri sono indicati nei Capitoli VI, VII VIII e XII.

3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone all’esame dell’Assemblea Generale le relazioni annuali e quando necessario le relazioni straordinarie.

Articolo 25

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Sicurezza secondo le disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26

Al fine di instaurare e mantenere la pace attraverso la drastica riduzione delle risorse umane ed economiche mondiali da destinare agli armamenti, il Consiglio di Sicurezza, con l’ausilio del Consiglio di Stato Maggiore previsto dall’Articolo 47, avrà il compito di formulare e sottoporre all'attenzione degli Stati Membri delle Nazioni Unite, i piani necessari alla realizzazione di un sistema per il controllo degli armamenti.

Votazione

Articolo 27

1. Ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza ha diritto a un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura, sono prese con il voto favorevole di nove Stati Membri.

3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione vengono prese con il voto favorevole di nove Stati Membri, compresi i voti dei Membri permanenti. Tuttavia, nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal Paragrafo 3 dell’Articolo 52, uno Stato Membro che sia coinvolto in una controversia internazionale dovrà astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28

1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato per funzionare permanentemente. A tal fine, ogni Stato Membro del Consiglio di Sicurezza dovrà rendere disponibile un proprio rappresentante nella sede dell’Organizzazione.

2. Il Consiglio di Sicurezza terrà riunioni periodiche alle quali ogni Stato Membro potrà essere rappresentato da un componente del proprio Governo o da altro rappresentante appositamente nominato.

3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in località diverse dalla sede dell’Organizzazione quando suo giudizio ciò può facilitare i lavori.

Articolo 29

Il Consiglio di Sicurezza potrà istituire gli organi ausiliari che ritiene necessari per l’adempimento delle proprie funzioni.

Articolo 30

Il Consiglio di Sicurezza adotterà proprie norme procedurali compreso il metodo per la nomina del proprio Presidente.

Articolo 31

Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite che non sia membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, qualora quest’ultimo ritenga che siano coinvolti in modo specifico gli interessi di tale Stato Membro.

Articolo 32

Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza, o ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in causa in una controversia all’esame del Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare alla discussione relativa senza diritto di voto. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene più opportune per consentire la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

 

CAPITOLO VI

SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 33

1. Le parti coinvolte in una controversia che possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, dovranno tentare di dirimerla attraverso negoziati, mediazioni, conciliazione, arbitrato, provvedimento giudiziale, oppure ricorrendo ad organizzazioni territoriali, ad accordi, o ad altri mezzi pacifici di loro libera scelta.

2. Il Consiglio di Sicurezza, ove lo ritenga necessario, inviterà le parti a dirimere regolare la loro controversia mediante tali mezzi.

Articolo 34

Il Consiglio di Sicurezza potrà effettuare indagini su qualunque situazione che possa creare attriti internazionali o generare controversie allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione conflittuale possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 35

1. Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia o situazione tra quelle indicate nell’Articolo 34.

2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia in cui esso sia coinvolto se accetta in via preventiva l'obbligo della soluzione pacifica previsto dal presente Statuto.

3. Gli atti dell’Assemblea Generale relativi alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli Articoli 11 e 12.

Articolo 36

1. Il Consiglio di Sicurezza in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’Articolo 33, o di una situazione conflittuale tra Stati ha il potere di raccomandare procedure e metodi di soluzione appropriati.

2. Il Consiglio di Sicurezza ha il dovere di prendere in considerazione i provvedimenti che siano già stati adottati dalle parti per risolvere la controversia.

3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo, il Consiglio di Sicurezza dovrà inoltre tener presente che come regola generalele le controversie giuridiche dovrebbero essere riferite, a cura delle parti in causa, alla Corte Internazionale di Giustizia secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Corte stessa.

Articolo 37

1. Se le parti coinvolte in una controversia della natura indicata nell’Articolo 33, non riescono a dirimerla con i mezzi indicati nello stesso Articolo 33, esse dovranno ricorrere al Consiglio di Sicurezza.

2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia possa mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso deciderà se agire a norma dell’Articolo 36 o raccomandare l'adozione della soluzione ritenuta più appropriata.

Articolo 38

Senza pregiudicare quanto previsto dalle disposizioni degli Articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza, se le parti coinvolte in una controversia lo richiedono, potrà rivolgere ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica di tale controversia.

CAPITOLO VII

AZIONI CONTRO MINACCE ALLA PACE, VIOLAZIONI DELLA PACE E ATTI DI AGGRESSIONE

Articolo 39

Il Consiglio di Sicurezza qualora accerti l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, deciderà quali misure debbano essere adottate per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale conformemente a quanto stabilito dagli Articoli 4 e 42.

Articolo 40

Al fine di prevenire l'aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza, prima di fare raccomandazioni o di decidere le misure di cui all’Articolo 39, potrà invitare le parti interessate ad adottare provvedimenti provvisori da esso considerati auspicabili o necessari. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le aspirazioni o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza terrà in debito conto la mancata attuazione di tali misure provvisorie.

Articolo 41

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, tra quelle che non prevedono il ricorso alle forze armate, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare gli Stati Membri ad applicare tali misure. Queste possono comprendere la totale o parziale interruzione delle relazioni economiche e delle vie di comunicazione ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radiofoniche ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste dall’Articolo 41 siano inadeguate o si dimostrino inadeguate, esso potrà intraprendere con forze aeree, navali e terrestri, ogni azione ritenuta necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tali azioni potranno comprendere blocchi ed altre operazioni da condurre con forze armate appartenenti agli Stati Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, dietro sua richiesta ed in conformità ad accordi preventivi, le forze armate, l’assistenza e le attrezzature, compreso il diritto di passaggio sul proprio territorio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. L’accordo o gli accordi sopracitati indicheranno il numero, la tipologia, il grado di disponibilità e la dislocazione delle forze armate richieste nonchè la natura delle attrezzature e dell’assistenza da fornire.

3. L’accordo o gli accordi saranno negoziati il più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Stati Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Stati Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 44

Qualora il Consiglio di Sicurezza decida di impiegare la forza, prima di richiedere ad uno Stato Membro non rappresentato nel Consiglio stesso di rendere disponibili proprie forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’Articolo 43, inviterà tale Stato Membro, se lo desidera, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di tali contingenti militari.

Articolo 45

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, gli Stati Membri metteranno immediatamente a disposizione contingenti di proprie forze aeree per una azione internazionale combinata di coercizione. L’entità e il grado di disponibilità di tali contingenti ed i piani per la loro azione combinata, saranno definiti, entro i limiti stabiliti dall’accordo o dagli accordi previsti dall’Articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza con la collaborazione della Commissione di Stato Maggiore Militare.

Articolo 46

I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza con la collaborazione della Commissione di Stato Maggiore Militare.

Articolo 47

1. Sarà istituita una Commissione di Stato Maggiore Militare per consigliare ed assistere il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio stesso per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per il comando delle forze poste a sua disposizione, per la definizione delle norme sugli armamenti e per la realizzazione di un eventuale disarmo.

2. La Commissione di Stato Maggiore Militare sarà composta dai Capi di Stato Maggiore degli Stati Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o da loro rappresentanti. Ogni Stato Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nella Commissione sarà invitato dalla Commissione stessa ad associarsi ad essa nel caso in cui l’adempimento dei doveri della Commissione richieda la partecipazione di tale Stato Membro.

3. La Commissione di Stato Maggiore è responsabile, sotto l’autorità del Consiglio di Sicurezza, della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza stesso. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno affrontate successivamente.

4. La Commissione di Stato Maggiore, con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazione con le organizzazioni regionali competenti, potrà istituire delle sub-Commissioni.

Articolo 48

1. L’azione necessaria per rendere esecutive le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sarà intrapresa da tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni saranno rese esecutive dagli Stati Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui essi siano membri.

Articolo 49

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite si presteranno reciproca assistenza nell’eseguire i provvedimenti decisi dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50

Qualora il Consiglio di Sicurezza adotti misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, indipendentemente dal fatto che sia o meno Membro delle Nazioni Unite, che si trovi ad affrontare particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha il diritto di coinvolgere il Consiglio di Sicurezza per superare tali difficoltà.

Articolo 51

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale all'autodifesa individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato contro uno Stato Membro delle Nazioni Unite, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese dagli Stati Membri nell’esercizio di questo diritto all'autodifesa saranno immediatamente portate all’attenzione del Consiglio di Sicurezza e non influenzeranno in alcun modo l’autorità e le responsabilità del Consiglio stesso nell’intraprendere in qualsiasi momento ogni azione ritenuta necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

CAPITOLO VIII

ACCORDI REGIONALI


Articolo 52

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude il raggiungimento di intese o la costituzione di organizzazioni regionali per trattare le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, purché tali intese e le attività di tali organizzazioni siano conformi ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

2. Gli Stati Membri delle Nazioni Unite che partecipano a tali intese o costituiscono tali organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale attraverso le intese o le organizzazioni regionali a cui hanno aderito, prima di ricorrere al Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali su iniziativa sia degli Stati interessati che del Consiglio stesso.

4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli Articoli 34 e 35.

Articolo 53

1. Il Consiglio di Sicurezza ricorre, dove necessario, agli accordi o alle organizzazioni regionali per intraprendere azioni coercitive sotto la sua egida. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali, senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, fatta eccezione per le misure da adottare nei confronti di uno Stato nemico la cui definizione è data dal Paragrafo 2 di questo articolo ai sensi dell’Articolo 107, o da intese regionali dirette contro la politica aggressiva di tale Stato fino al momento in cui l’Organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte di detto Stato.

2. La qualifica di “Stato nemico” secondo l'espressione usata nel Paragrafo 1 di questo articolo, viene attribuita ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Articolo 54

Il Consiglio di Sicurezza dovrà essere tenuto costantemente informato delle azioni intraprese o progettate, in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

CAPITOLO IX

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, ECONOMICA E SOCIALE

Articolo 55

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni che siano fondati sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56

Gli Stati Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente e in cooperazione con l’Organizzazione, per raggiungere i fini indicati all’Articolo 55.

Articolo 57

1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi ed aventi in conformità ai loro statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, culturale, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’Articolo 63.

2. Gli istituti collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “istituti specializzati”.

Articolo 58

L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.

Articolo 59

Qualora fosse utile l’Organizzazione promuoverà negoziati tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nell’Articolo 55.

Articolo 60

La responsabilità di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.

CAPITOLO X

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

Composizione

Articolo 61

1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di 54 Stati Membri delle Nazioni Unite, eletti dall’Assemblea Generale.

2. Fatte salve le disposizioni del Paragrafo 3, 18 Stati Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno e rimangono in carica per un periodo di tre anni. Gli Stati Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

3. Alla prima elezione dopo l’aumento dei componenti del Consiglio Economico e Sociale da 27 a 54 membri, oltre agli Stati Membri eletti al posto dei 9 il cui mandato scade al termine di quell’anno, saranno eletti 27 ulteriori membri. Di questi 27 membri addizionali il periodo in cui restano in carica i 9 membri così eletti, scadrà dopo un anno e 9 degli altri membri dopo due anni secondo quanto disposto dall’Assemblea Generale.

4. Ogni Stato Membro del Consiglio Economico e Sociale avrà un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e Poteri

Articolo 62

1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e potrà fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, agli Stati Membri delle Nazioni Unite e agli istituti specializzati interessati.

2. Esso potrà fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

3. Esso potrà elaborare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni di propria competenza.

4. Esso potrà convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, Conferenze Internazionali su questioni di propria competenza.

Articolo 63

1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà concludere accordi con qualsiasi istituto tra quelli indicati nell’Articolo 57 definendo le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi saranno soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale.

2. Esso potrà coordinare le attività degli istituti specializzati, consultarsi con essi e formulare raccomandazioni agli istituti stessi, all’Assemblea Generale e agli Stati Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64

1. Il Consiglio Economico e Sociale potrà adottare opportuni provvedimenti per ricevere rapporti regolari dagli istituti specializzati. Esso potrà concludere accordi con gli Stati Membri delle Nazioni Unite e con gli istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni su questioni che rientrino nelle proprie competenze e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale

2. Esso potrà comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65

Il Consiglio Economico e Sociale potrà fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza ed assisterlo qualora esso lo richieda.

Articolo 66

1. Il Consiglio Economico e Sociale assolverà tali funzioni se rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni formulate dall’Assemblea Generale.

2. Esso potrà, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, assolvere compiti che siano richiesti dagli Stati Membri delle Nazioni Unite o da istituti specializzati.

3. Esso assolve ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto e che possano essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.

Votazione

Articolo 67

1.Ogni Stato Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

2.Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese dalla maggioranza degli Stati Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 68

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché altre commissioni necessarie per l’assolvimento delle proprie funzioni.

Articolo 69

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Stato Membro delle Nazioni Unite a partecipare senza diritto di voto, alle deliberazioni relative a qualsiasi questione di particolare interesse per lo stesso Stato Membro.

Articolo 70

Il Consiglio Economico e Sociale potrà stabilire che rappresentanti di istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e che propri rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli istituti specializzati.

Articolo 71

Il Consiglio Economico e Sociale potrà prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni di propria competenza. Tali accordi potranno essere presi con organizzazioni internazionali o nazionali.

Articolo 72

1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce le proprie regole di procedura incluso il criterio di nomina del proprio Presidente.

2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunirà quando necessario, secondo le proprie regole che comprenderanno anche le disposizioni per la convocazione di riunioni richieste dalla maggioranza dei suoi Membri.

CAPITOLO XI

DICHIARAZIONE CONCERNENTE I TERRITORI NON AUTONOMI

Articolo 73

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite che abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio secondo il quale gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano la missione di ottemperare all’obbligo di promuovere, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori al fine di:

a) assicurare ad essi, nel rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il progresso politico, economico, sociale ed culturale, il giusto trattamento e la protezione dagli abusi;

b) sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prenderne in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e del diverso grado di sviluppo delle popolazioni stesse;

c) rafforzare la pace e la sicurezza internazionale;

d) promuovere l'adozione di misure di sviluppo, incoraggiare la ricerca, e collaborare, quando necessario, con gli istituti internazionali specializzati, per l’effettivo raggiungimento degli scopi sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

e) trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a titolo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da vincoli costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative dei territori di cui sono rispettivamente responsabili, fatta eccezione per quei territori ai quali si applicano le disposizioni contenute nei Capitoli XII a XIII.

Articolo 74

Gli Stati Membri delle Nazioni Unite riconoscono inoltre che la propria politica nei riguardi dei territori a cui si riferisce questo Capitolo e nei riguardi delle loro aree metropolitane, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato, tenendo in debita considerazione gli interessi e il benessere in campo sociale, economico e commerciale del resto del mondo.

CAPITOLO XII

REGIME INTERNAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Articolo 75

Le Nazioni Unite istituiranno sotto la propria autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria di controllo in quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni specifiche. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione fiduciaria”

Articolo 76

Gli obbiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’Articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b) promuovere il progresso politico, economico, sociale e culturale degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo sviluppo verso l’autonomia e indipendenza, nel rispetto dei desideri liberamente espressi dalle popolazioni interessate e delle disposizioni eventualmente previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, e incoraggiare il riconoscimento dell’ interdipendenza tra i popoli del mondo.

d) assicurare parità di trattamento in campo sociale, economico e commerciale a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite e ai loro cittadini garantendo a questi ultimi parità di trattamento nell’amministrazione della giustizia, senza pregiudicare il conseguimento dei sopraindicati obbiettivi e rispettando le disposizioni previste dall’Articolo 80.

Articolo 77

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie qualora essi siano stati compresi in tale regime attraverso accordi di amministrazione fiduciaria:

a) territori attualmente sottoposti a mandato;

b) territori che vengono sottratti a Stati nemici come conseguenza della seconda guerra mondiale;

c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. La definizione dei territori delle sopracitate categorie che saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria e delle relative condizioni, sarà oggetto di successivi accordi.

Articolo 78

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori diventati Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni fra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana parità.

Articolo 79

Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, compresi i relativi mutamenti od emendamenti, saranno concordate tra gli Stati direttamente interessati, compreso il potere vincolante nel caso di territori sotto mandato di uno Stato Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli Articoli 83 e 85.

Articolo 80

1. Salvo quanto convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norma degli Articoli 77, 79 e 81 per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo capitolo dovrà in alcun modo essere interpretata come alterazione dei diritti di uno Stato o di una popolazione o di atti internazionali vigenti sottoscritti dai rispettivi Stati Membri delle Nazioni Unite.

2. Il Paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato come causa di ritardo o di rinvio dei negoziati per la stipulazione di convenzioni per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria i territori sotto mandato od altri, secondo quanto previsto dall’Articolo 77.

Articolo 81

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere i termini in base ai quali il territorio in questione sarà amministrato e nominare l’autorità che ne eserciterà l’amministrazione. Tale autorità, definita autorità amministrante, potrà essere rappresentata da uno o più Stati Membri o dall’Organizzazione stessa.

Articolo 82

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere definite una o più aree strategiche che potranno comprendere tutto o parte del territorio a cui il regime si applica senza pregiudicare l’accordo o gli accordi stipulati ai sensi dell’Articolo 43.

Articolo 83

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti, sono assolte dal Consiglio di Sicurezza

2. Gli obbiettivi fondamentali indicati nell’Articolo 76 riguarderanno la popolazione di ogni area strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvarrà, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudicare le esigenze di icurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per assolvere nelle zone strategiche quelle funzioni di carattere politico, economico e sociale che in base al regime di amministrazione fiduciaria sono di competenza delle Nazioni Unite

Articolo 84

Sarà dovere dell’autorità amministratrice assicurare che il territorio amministrato contribuisca al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo scopo l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate composte da volontari, di attrezzature e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio amministrato.

Articolo 85

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in relazione alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le aree non definite strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni degli accordi di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti, sono esercitate dall’Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale assisterà l’Assemblea stessa nell’assolvere tali funzioni.

CAPITOLO XIII

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA

Composizione

Articolo 86

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Stati Membri delle Nazioni Unite:

a) Gli Stati Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b) Gli Stati Membri menzionati nell’Articolo 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

c) Tutti gli altri Stati Membri eletti per il triennio dall’Assemblea Generale per poter assicurare che il numero totale dei membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sia diviso in parti uguali tra gli Stati Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in regime fiduciario e quelli che non ne amministrano.

2. Ogni Stato Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria nominerà una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo.

Funzioni e Poteri

Articolo 87

L’Assemblea Generale e sotto la propria direzione il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, possono, nell’esercizio delle loro funzioni:

a) esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;

b) accettare petizioni ed esaminarle di concerto con l’autorità amministratrice;

c) stabilire visite periodiche nei rispettivi territori in amministrazione fiduciaria secondo modalità concordate con l’autorità amministratrice;

d) svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dai termini degli accordi relativi alla amministrazione fiduciaria.

Articolo 88

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria definirà un questionario sul progresso politico, economico, sociale e culturale degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio di competenza dell’Assemblea Generale consegnerà all’Assemblea stessa un rapporto annuale compilato in base a tale questionario

Votazione

Articolo 89

1. Ogni Stato Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria avrà diritto ad un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria saranno prese dalla maggioranza dei membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 90

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria adotterà le proprie regole di procedura compresa quella della nomina del proprio Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunirà quando necessario, in conformità al proprio regolamento che comprenderà disposizioni per la convocazione di riunioni su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Articolo 91

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, quando necessario, si avvarrà dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli istituti specializzati per le questioni di propria competenza.

CAPITOLO XIV

CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Articolo 92

La Corte Internazionale di Giustizia rappresenterà il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite. Essa opererà in conformità allo Statuto allegato basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e che costituisce parte integrante di questa Carta.

Articolo 93

1. Tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite riconoscono lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni che saranno determinate, caso per caso, dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 94

1. Ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia in cui esso sia coinvolto.

2. Se una delle parti coinvolte in una controversia non adempie gli obblighi previsti da una sentenza emessa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza il quale avrà la facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o decidere di assumere provvedimenti affinché la sentenza abbia esecuzione.

Articolo 95

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce agli Stati Membri delle Nazioni Unite di affidare la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che potranno essere conclusi successivamente.

Articolo 96

1. L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza potranno chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati, che siano autorizzati dall’Assemblea Generale, avranno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri consultivi su questioni giuridiche che possano sorgere nell’ambito delle loro attività.

CAPITOLO XV

SEGRETARIATO

Articolo 97

Il Segretariato comprenderà un Segretario Generale ed il personale che l’Organizzazione riterrà necessario. Il Segretario Generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli sarà il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.

Articolo 98

Il Segretario Generale agirà in tale funzione in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli saranno demandate da tali organi. Il Segretario Generale presenterà all’Assemblea Generale una relazione annuale sulle attività svolte dall’Organizzazione

Articolo 99

Il Segretario Generale potrà sottomettere all’attenzione del Consiglio di Sicurezza qualunque questione che a suo giudizio possa minacciare la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 100

1. Nell’adempimento dei propri doveri, il Segretario Generale e il suo personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun governo o da alcuna altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali che rispondono solo all’Organizzazione.

2. Ciascuno Stato Membro delle Nazioni Unite s’impegna a rispettate il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario Generale e del personale e a non tentare di influenzarli nell’adempimento dei loro doveri.

Articolo 101

1. Il personale sarà nominato dal Segretario Generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale.

2. Appositi funzionari saranno assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unire. Questi funzionari faranno parte del Segretariato.

3. La condizione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di servizio dovrà essere quella di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza,professionalità e integrità. Sarà data la necessaria importanza al reclutamento di personale in base alla più ampia rappresentazione geografica.

CAPITOLO XVI

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 102

1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da ogni Stato Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto, dovrà essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato che provvederà alla sua pubblicazione.

2. Nessuna delle parti contraenti un trattato o un accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del Paragrafo 1 di questo Articolo, potrà appellarsi a tale trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

Articolo 103

In caso di contrasto tra gli obblighi dei Membri delle Nazioni Unite stabiliti dal presente Statuto e gli obblighi derivanti da ogni altro accordo internazionale, prevarranno quelli derivanti dal presente Statuto.

Articolo 104

L’Organizzazione godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi Stati Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni e per il conseguimento dei suoi scopi.

Articolo 105

1. L’Organizzazione godrà, nel territorio di ciascuno dei suoi Stati Membri, dei privilegi e delle immunità necessarie al conseguimento dei propri fini.

2. I rappresentanti degli Stati Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessarie per il libero esercizio delle proprie funzioni in seno all’Organizzazione.

3. L’Assemblea Generale potrà dare suggerimenti per stabilire le condizioni relative all’applicazione dei Paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre agli Stati Membri delle Nazioni Unite di organizzare delle convenzioni a tale scopo.

CAPITOLO XVII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DI SICUREZZA

Articolo 106

In attesa che entrino in vigore gli accordi speciali previsti all’Articolo 43 che, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, consentano ad esso di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’Articolo 42, gli Stati firmatari della Dichiarazione delle Quattro Potenze e della Francia, firmata a Mosca il 30 ottobre 1943, secondo le disposizioni del Paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e quando le circostanze lo richiederanno, con altri Membri delle Nazioni Unite, per intraprendere quella azione comune in nome dell’Organizzazione necessaria per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 107

Nessuna disposizione del presente Statuto può invalidare o precludere nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, azioni intraprese o autorizzate in conseguenza di quella guerra da parte di Governi che hanno la responsabilità di condurre tale azioni.

CAPITOLO XVIII

EMENDAMENTI

Articolo 108

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore quando saranno stati approvati dal voto dei due terzi dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, compresi i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 109

1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta in data e luogo da stabilirsi con il voto favorevole dei due terzi degli Stati Membri dell’Assemblea Generale e con il voto di tutti i nove Stati Membri Membri del Consiglio di Sicurezza. A tale Conferenza ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto.

2. Ogni modifica al presente Statuto approvata con il voto dei due terzi dei partecipanti alla Conferenza, entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi degli Stati Membri delle Nazioni Unite, compresi gli Stati Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Qualora tale Conferenza non sarà stata tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale successiva all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella Sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza verrà considerata approvata con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Membri dell’Assemblea Generale e dai nove Membri del Consiglio di Sicurezza.

CAPITOLO XIX

RATIFICA E FIRMA

Articolo 110

1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà l'avvenuta consegna a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario Generale dell’Organizzazione non appena verrà nominato.

3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la presentazione delle ratifiche della Repubblica della Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un protocollo relativo all'elenco delle ratifiche depositate sarà redatto dal Governo degli Stati Uniti d’America che ne invierà copia a tutti gli Stati firmatari.

4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore, diventeranno Membri delle Nazioni Unite a partire dalla data in cui avranno depositato le rispettive ratifiche.

Articolo 111

Il presente Statuto, le cui versioni redatte in Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono considerate autentiche, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie autenticate saranno trasmesse ai Governi degli altri Stati firmatari.

San Francisco, 26 Giugno 1945

Fonte del documento originale:
A Decade of American Foriegn Policy : Basic Documents, 1941-49
Prepared at the request of the Senate Committee on Foreign Relations
By the Staff of the Committe and the Department of State.
Washington, DC : Government Printing Office, 1950

Traduzione di UGO PERSIANI

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