In base alla Legge sul Passaporto e sull'identificazione delle persone da parte della Polizia, varata il 11 Maggio 1934 (Reichsgesetzblatt I, Pagina 589), di concerto con il Ministro della Giustizia del Reich, si ordina quanto segue:
Articolo 1(1) Il passaporto tedesco di tutti gli Ebrei (considerati tali ai sensi del primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza, emanato il 14 Novembre 1935) residenti nel territorio del Reich, non è più considerato valido.
(2) Entro 2 settimane dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore, i titolari di passaporto specificati al comma (1) di questo Articolo hanno l'obbligo di consegnare il documento alle Autorità Tedesche del distretto in cui hanno la propria permanente residenza o dove temporaneamente soggiornano. Per gli Ebrei che al momento dell'entrata in vigore di questa legge si trovino all'estero, il periodo suddetto di 2 settimane inizierà dal giorno in cui faranno rientro nel Reich.
(3) I passaporti non più validi per l'espatrio riacquisteranno validità quando saranno contrassegnati con il marchio stabilito dal Ministro dell'Interno del Reich attestante che il titolare è Ebreo.
Articolo 2
Chiunque, negligentemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi prescritti dall'Articolo 1 comma (2), sarà punito con il carcere o con una ammenda di 150 Marchi oppure con entrambe le sanzioni.
Articolo 3
La legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.