LEGGE SUL PASSAPORTO DEGLI EBREI

5 Ottobre 1938
In base alla Legge sul Passaporto e sull'identificazione delle persone da parte della Polizia, varata il 11 Maggio 1934 (Reichsgesetzblatt I, Pagina 589), di concerto con il Ministro della Giustizia del Reich, si ordina quanto segue:


Articolo 1

(1) Il passaporto tedesco di tutti gli Ebrei (considerati tali ai sensi del primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza, emanato il 14 Novembre 1935) residenti nel territorio del Reich, non è più considerato valido.

(2) Entro 2 settimane dalla data in cui la presente legge entrerà in vigore, i titolari di passaporto specificati al comma (1) di questo Articolo hanno l'obbligo di consegnare il documento alle Autorità Tedesche del distretto in cui hanno la propria permanente residenza o dove temporaneamente soggiornano. Per gli Ebrei che al momento dell'entrata in vigore di questa legge si trovino all'estero, il periodo suddetto di 2 settimane inizierà dal giorno in cui faranno rientro nel Reich.

(3) I passaporti non più validi per l'espatrio riacquisteranno validità quando saranno contrassegnati con il marchio stabilito dal Ministro dell'Interno del Reich attestante che il titolare è Ebreo.

Articolo 2

Chiunque, negligentemente o intenzionalmente, non ottemperi agli obblighi prescritti dall'Articolo 1 comma (2), sarà punito con il carcere o con una ammenda di 150 Marchi oppure con entrambe le sanzioni.

Articolo 3

La legge entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

Berlino, 5 Ottobre 1938
Firmata dal Dr. Best, per ordine del Ministro dell'Interno del Reich, Frick

Fonte del documento:
Nazi Conspiracy and Aggression, Vol. IV. USGPO, Washington, 1946, pp.754-755
1938 REICHSGESETZBLATT, PART I, PAGE 1342

Traduzione di UGO PERSIANI

Vai all'HOMEPAGE del sito Torna alla sezione LEGGI RAZZIALI IN GERMANIA