ORDINANZA PER L'ESCLUSIONE DEGLI EBREI DALLA VITA ECONOMICA TEDESCA

12 Novembre 1938
In base al Decreto del 18 Ottobre 1936 per l'esecuzione del Piano Quadriennale si ordina quanto segue:

Articolo I

1. Dal 1° gennaio 1938, è proibito agli Ebrei il libero esercizio della vendita al dettaglio, della vendita per corrispondenza e dell'artigianato.

2. A decorrere dalla stessa data, agli Ebrei è altresì proibito promuovere e pubblicizzare beni e servizi in qualsiasi mercato, fiera o mostra e accettare ordini di acquisto.

3. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi dalla polizia.

Articolo II

1. A nessun ebreo è consentito amministrare un'impresa con la qualifica di "amministratore" secondo la definizione che di tale termine dà la legge sul Lavoro Nazionale del 20 Gennaio 1934.

2. Qualora un ebreo ricopra una carica direttiva all'interno di un'impresa, potrà essere licenziato con un preavviso di sei settimane. Al termine di questo periodo tutti i diritti derivanti dal contratto d'impiego, specialmente quelli relativi a compensazioni e pensioni, saranno considerati nulli.

Articolo III

1. Nessun ebreo può essere membro di una Società Cooperativa.

2. Dal 21 Dicembre 1938, gli ebrei membri di Cooperative perderanno la qualifica di socio. Non sarà necessaria alcuna notifica.

Articolo IV

I Ministeri competenti del Reich sono incaricati di emanare i regolamenti richiesti per l'attuazione di questo decreto. Saranno permesse eccezioni soltanto nel caso di trasferimento di proprietà di aziende ebraiche a soggetti non ebraici.


Berlino, 12 Novembre 1938
Il Presidente del Piano Quadriennale: Hermann Göring, Gran Maresciallo del Reich

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