LE LEGGI DI NORIMBERGA

LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO

15 Settembre 1935

Il Reichstag fermamente convinto che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per il futuro del popolo tedesco e ispirato dalla inflessibile volontà di salvaguardare il futuro della nazione Germanica, ha unanimemente deciso l'emanazione della seguente legge:

Articolo I

1. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibiti. I matrimoni contratti in violazione della presente legge sono nulli anche se per eludere questa legge venissero contratti all'estero.

2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziate soltanto dalla Procura di Stato.

Articolo II

Le relazioni extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco o affini sono proibite.

Articolo III

Agli ebrei non è consentito impiegare come domestiche donne di sangue tedesco o affini di età inferiore ai 45 anni.

Articolo IV

1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori.

2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

Articolo V

1. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo I sarà condannato ai lavori forzati.

2. Chiunque violi il divieto previsto dall'Articolo II sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.

3. Chiunque violi i divieti previsti dall'Articolo III e dall'Articolo IV sarà punito con un anno di carcere o con una ammenda, oppure con entrambe le sanzioni.

Articolo VI

Il Ministro degli Interni del Reich, in accordo con il Vice Führer e il Ministro della Giustizia del Reich, emaneranno i regolamenti e le procedure amministrative necessarie per l'applicazione della legge.

Articolo VII

La legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo III che avrà effetto entro e non oltre il 1° Gennaio 1936.

Il Fuehrer e Cancelliere del Reich: Adolph Hitler
Il Ministro degli Interni del Reich: Wilhelm Frick
Il Ministro della Giustizia del Reich: Dr. Gürtner
Il Vice Fuehrer: Rudolf Hess

Reichsgesetzblatt, 1, 1935, pp. 1146-1147.

Fonte del documento:
Y. Arad, Y. Gutman, A. Margolit, Documents on the Holocaust (1981), pp 78-79.

Traduzione di Ugo Persiani

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