LEGGE SULLA CITTADINANZA TEDESCA
15 Settembre 1935
Il Parlamento del Reich ha approvato all'unanimità la seguente legge:
Articolo I
1. Cittadino dello Stato è quella persona che gode della protezione del Reich Tedesco e che in conseguenza di ciò ha specifici doveri verso di esso.
2. Lo status di cittadino del Reich viene acquisito secondo le norme stabilite dai Decreti del Reich e dalla Legge sulla Cittadinanza dello Stato.
Articolo II
1. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco o affine e che dimostri, attraverso il suo comportamento, il desiderio di voler servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco.
2. Il diritto alla Cittadinanza viene acquisito attraverso la concessione di un Certificato di Cittadinanaza del Reich.
3. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i diritti politici stabiliti dalla Legge.
Articolo III
Il Ministro degli Interni del Reich, di concerto con il Vice Führer, emanerà le ordinanze e i provvedimenti amministrativi necessari ad integrare ed attuare questa legge.
Norimberga, 15 Settembre 1935La Legge entrerà in vigore il 30 Settembre 1935.
Il Führer cancelliere del Reich
Adolf HitlerIl Ministro degli Interni del Reich
Wilhelm FrickReichsgesetzblatt, 1, 1935, p. 1146