DECRETO DI POLIZIA RELATIVO AL
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EBREI
Articolo 1
1. Agli Ebrei (vedi Articolo 5 del Primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza Tedesca del 14 Novembre 1935) di età superiore ai sei anni, è proibito mostrarsi in pubblico senza il simbolo giudeo della Stella di Davide.
2. Tale simbolo è rappresentato da una stella a sei punte di stoffa gialla bordata di nero, di formato equivalente al palmo di una mano. In essa deve essere inscritta, a caratteri neri, la parola "GIUDEO". La stella deve essere cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.
Articolo 2
1. Agli Ebrei è proibito:
(a) uscire dall'area in cui risiedono senza un permesso scritto rilasciato dalla Polizia locale.
(b) indossare medaglie, decorazioni, o altre mostrine.