DECRETO DI POLIZIA RELATIVO AL
MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE DEGLI EBREI

1 Settembre 1941

Articolo 1

1. Agli Ebrei (vedi Articolo 5 del Primo Decreto Supplementare alla Legge sulla Cittadinanza Tedesca del 14 Novembre 1935) di età superiore ai sei anni, è proibito mostrarsi in pubblico senza il simbolo giudeo della Stella di Davide.

2. Tale simbolo è rappresentato da una stella a sei punte di stoffa gialla bordata di nero, di formato equivalente al palmo di una mano. In essa deve essere inscritta, a caratteri neri, la parola "GIUDEO". La stella deve essere cucita sul lato sinistro del petto degli abiti in modo ben visibile.

Articolo 2

1. Agli Ebrei è proibito:

(a) uscire dall'area in cui risiedono senza un permesso scritto rilasciato dalla Polizia locale.

(b) indossare medaglie, decorazioni, o altre mostrine.

 

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