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Titolo
1. DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLA IMPRESA
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Art.
1. (Imprese socializzate) - Le imprese di propriet� privata che dalla
data del 1� gennaio 1944 abbiano almeno un milione di capitale o impieghino
almeno cento lavoratori, sono socializzate.
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Sono altres�
socializzate tutte le imprese di propriet� dello Stato, delle Province
e dei Comuni nonch� ogni altra impresa a carattere pubblico.
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Alla gestione
della impresa socializzata prende parte diretta il lavoro.
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Lordinamento
dellimpresa socializzata � disciplinato dal presente decreto e
relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle
norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in quanto non contrastino
con il presente decreto.
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Art. 2.
(Organi delle imprese socializzate) - Gli organi delle imprese socializzate
sono:
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a)
per le societ� per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilit�
limitata: il capo dellimpresa; lassemblea; il consiglio
di gestione; il collegio dei sindaci:
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b)
per le altre societ� e per le imprese individuali: il capo dellimpresa
e il consiglio di gestione:
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c)
per le imprese di propriet� dello Stato e per le imprese a carattere
pubblico che non abbiano forma di societ�: il capo dellimpresa;
il consiglio di gestione; il collegio dei revisori.
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Sezione
1. - Amministrazione delle Imprese socializzate.
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Capo I
(Organi delle imprese socializzate) - Amministrazione delle imprese
di propriet� privata aventi forma di societ�.
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Art.
3. (Organi collegiali delle societ� per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilit� limitata) - Nelle societ� per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilit� limitata, fanno parte degli organi collegiali,
membri eletti dai lavoratori dellimpresa: operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi.
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Art.
4. (Assemblea, consiglio di gestione, collegio sindacale) - Allassemblea
partecipano i rappresentanti dei lavoratori, operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti
del capitale intervenuto.
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Il consiglio
di gestione, nominato dallassemblea, � formato per met� di membri
scelti fra i lavoratori, operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
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Il collegio
sindacale, pure nominato dallassemblea, � formato per met� di
membri designati dai lavoratori e per met� di membri designati dai soci.
Il presidente del Collegio sindacale � scelto fra gli iscritti allalbo
dei revisori dei conti.
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Art.
5. (Consiglio di gestione delle societ� che non sono per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilit� limitata) - Nelle societ�
non contemplate nel precedente articolo � il consiglio di gestione �
formato da un numero di soci che verr� stabilito dallo statuto della
societ�, e di un egual numero di membri eletti fra i lavoratori dellimpresa,
operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.
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Art.
6. (Poteri del consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione delle
imprese private aventi forma di societ�, sulla base di un periodico
e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della
gestione:
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a)
delibera su tutte le questioni relative alla vita dellimpresa,
allindirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro del
piano nazionale stabilito dai competenti organi di Stato;
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b)
esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina
ed alla tutela del lavoro nella impresa;
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c)
esercita in genere nellimpresa tutti i poteri attribuitigli dallo
statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori,
ove non siano in contrasto con le disposizioni del presente provvedimento;
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d)
redige il bilancio dellimpresa e propone la ripartizione degli
utili ai sensi delle disposizioni del presente decreto e del Codice
Civile.
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Art.
7 (Votazioni) - Nelle votazioni tanto dellassemblea quanto del
consiglio di gestione, prevale, in caso di parit� di voti, il voto del
capo dellimpresa che di diritto presiede i predetti organi sociali.
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Art.
8 (Cauzione dei membri del consiglio di gestione) - I membri dei consigli
di gestione eletti dai lavoratori sono dispensati dallobbligo
di prestare cauzione.
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Art.
9 (Capo dellimpresa) - Nelle societ� per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilit� limitata il capo dellimpresa � eletto
dallassemblea fra persone di provata capacit� tecnica o amministrativa
nellimpresa o fuori.
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Nelle
altre imprese aventi forma di societ� il capo dellimpresa � nominato
fra soci con le modalit� previste dagli atti costitutivi, dagli statuti
e dai regolamenti delle societ� stesse.
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Art.
10. (Poteri del capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa
dirige e rappresenta a tutti gli effetti limpresa stessa; convoca
e presiede lassemblea, nelle imprese in cui esiste; convoca e
presiede altres� il consiglio di gestione.
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Egli ha
la responsabilit� ed i doveri di cui ai successivi articoli 22 e seguenti
e tutti i poteri riconosciutigli dallo statuto, nonch� quelli previsti
dalle leggi vigenti, ove non contrastino con le disposizioni del presente
decreto.
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Capo
II - Amministrazione delle imprese di propriet� privata individuale.
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Art.
11. (Consiglio di gestione) - Nelle imprese individuali viene costituito
un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti, secondo
il regolamento dellimpresa, dai lavoratori: operai, impiegati
amministrativi, impiegati tecnici.
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Art.
12. (Capo dellimpresa - Poteri del consiglio di gestione) - Nelle
imprese individuali limprenditore, il quale assume la figura giuridica
di capo dellimpresa con la responsabilit� e i doveri di cui ai
successivi articoli 22 e seguenti, � coadiuvato nella gestione della
impresa stessa dal consiglio di gestione.
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Limprenditore,
capo dellimpresa, deve riunire periodicamente e almeno una volta
al mese il consiglio, per sottoporgli le questioni relative alla vita
produttiva dellimpresa, ed ogni anno alla chiusura della gestione
per lapprovazione del bilancio e il riparto degli utili.
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Capo
III - Amministrazione delle imprese di propriet� dello Stato.
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Art.
13. (Capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa di propriet�
dello Stato � nominato con decreto del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze su designazione
dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tra i membri del consiglio
di gestione dellimpresa o fra altri elementi dellimpresa
stessa o di imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciali
garanzie di comprovata capacit� tecnica o amministrativa.
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Il capo
dellimpresa ha la responsabilit� ed i doveri di cui ai successivi
art. 22 e seguenti ed i poteri che saranno determinati dallo statuto
di ogni impresa.
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Art.
14. (Consiglio di gestione) - Il consiglio di gestione � presieduto
dal capo dellimpresa ed � composto di rappresentanti eletti dalle
varie categorie dei lavoratori dellimpresa: operai, impiegati
tecnici, impiegati amministrativi, nonch� di almeno un rappresentante
proposto dallIstituto di Gestione e Finanziamento e nominato dal
Ministro per lEconomia Corporativa di concerto con il Ministro
per le Finanze.
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Le modalit�
di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati
dallo statuto dellimpresa.
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Nessuno
speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, � dovuto ai membri
del consiglio di gestione per tale loro attivit�.
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Art.
15. (Poteri del consiglio di gestione) - Per i poteri del consiglio
di gestione delle imprese di propriet� dello Stato, valgono le norme
contenute nel precedente articolo 7.
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Art.
16. (Costituzione del collegio dei revisori) - Il collegio dei revisori
delle imprese di propriet� dello Stato � costituito con decreto del
Ministro per lEconomia Corporativa di concerto con il Ministro
per le Finanze, su designazione dellIstituto di Gestione e Finanziamento.
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Il compenso
dei revisori � determinato dallIstituto di Gestione e Finanziamento
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Art.
17. (Approvazione del bilancio e riparto degli utili; deliberazioni
eccedenti lordinaria amministrazione) - Nelle imprese di propriet�
dello Stato il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti
dal consiglio di gestione ed approvati dallistituto di Gestione
e Finanziamento.
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Gli aumenti,
le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni, nonch� lo scioglimento
e le liquidazioni delle imprese di propriet� dello Stato sono proposte
dallIstituto di Gestione e Finanziamento, sentito il consiglio
di gestione delle imprese interessate e approvati dal Ministro dellEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro delle Finanze e con gli altri
Ministri interessati.
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Capo
IV - Amministrazione delle imprese a carattere pubblico
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Art. 18.
(Amministrazione delle imprese a carattere pubblico) - LAmministrazione
delle imprese a carattere pubblico sar� regolata dalle norme di cui
al capo I di questa sezione, quando le imprese stesse siano costituite
in forma di societ�. In tutti gli altri casi si applicheranno le norme
di cui al capo terzo.
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Capo
V - Disposizioni comuni ai capi precedenti.
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Art.
19. (Statuti e regolamenti delle imprese di propriet� privata) - Tutte
le imprese private aventi forma di societ� dovranno provvedere ad adeguare
gli statuti alle norme contenute nel presente decreto; le imprese private
individuali dovranno anchesse redigere uno statuto.
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Gli statuti
saranno sottoposti allapprovazione del Ministero dellEconomia
Corporativa il quale li trasmetter� al Tribunale competente per territorio
per la trascrizione nel registro delle imprese previsto dal codice civile.
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Il Ministro
per Leconomia Corporativa stabilir� con propri decreti il termine
entro il quale le diverse categorie di imprese dovranno presentare i
nuovi statuti allapprovazione.
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Art.
20. (Atti costitutivi e statuti delle imprese di propriet� dello Stato
e delle imprese a carattere pubblico) - Gli ordinamenti, gli atti costitutivi
e gli statuti delle imprese di propriet� dello Stato e delle imprese
a carattere pubblico, come pure ogni loro modificazione, sono approvati
con decreto del Ministero per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati.
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Art.
21. (Modalit� di elezione dei rappresentanti dei lavoratori) - I rappresentanti
dei lavoratori chiamati a far parte degli organi delle imprese socializzate,
sono eletti con votazione segreta da tutti i lavoratori dellimpresa,
operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici, fra i lavoratori
delle singole categorie che abbiano almeno 25 anni di et� ed almeno
5 anni di appartenenza allimpresa e che abbiano inoltre dimostrato
fedelt� al lavoro e provata capacit� tecnica e amministrativa.
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Sezione
II. - Responsabilit� del capo dellimpresa e degli amministratori.
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Art.
22. (Responsabilit� del capo dellimpresa) - Il capo dellimpresa
� personalmente responsabile di fronte allo Stato dellandamento
della produzione dellimpresa e pu� essere rimosso e sostituito
a norma delle disposizioni di cui agli articoli seguenti, oltre che
nei casi previsti dalle vigenti Leggi, quando la sua attivit� non risponda
alle esigenze dei piani generali della produzione e alle direttive della
politica sociale dello Stato.
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Art.
23. (Sostituzione del capo dellimpresa di propriet� dello stato)
- Nelle imprese di propriet� dello Stato la sostituzione del capo dellimpresa
� disposta dal Ministro per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze e con gli altri Ministri interessati,
dufficio o su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento
o del consiglio di gestione dellimpresa o dei revisori, premessi
gli opportuni accertamenti.
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Art.
24. (Sostituzione del capo dellimpresa privata avente forma di
societ�) - Nelle societ� per azioni e a responsabilit� limitata ed in
accomandita per azioni la sostituzione del capo dellimpresa �
deliberata dallassemblea.
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Nelle
imprese aventi forma di societ�, la sostituzione del capo dellimpresa
� regolata dagli statuti, e pu�, in ogni caso, essere promossa dal Consiglio
di Gestione con la stessa procedura prevista dallart. 25 e seguenti
per le imprese private ed individuali.
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E
in ogni caso facolt� del Ministro per lEconomia Corporativa di
provvedere dapprima alla temporanea sostituzione del capo dellimpresa
quanto egli dimostri di non possedere i necessari requisiti inerenti
alle sue funzioni o manchi ai doveri indicati allart.22.
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Art.
25. (Sostituzione del capo della impresa privata individuata) - Nelle
imprese private individuali limprenditore capo dellimpresa
pu� essere sostituito soltanto in seguito a sentenza della Magistratura
del Lavoro che ne dichiari la responsabilit�.
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Lazione
per la dichiarazione di responsabilit� pu� essere promossa dal consiglio
di gestione dellimpresa, dallIstituto di Gestione e Finanziamento,
qualora interessato nellimpresa, e dal Ministro per lEconomia
Corporativa, mediante istanza al Procuratore di stato presso la Corte
dAppello competente per territorio.
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Art.
26. (Procedura dinanzi alla Magistratura del Lavoro) - La Magistratura
del Lavoro, sentito limprenditore, il Pubblico Ministero, il consiglio
di gestione dellimpresa, il Ministro per lEconomia Corporativa
e lIstituto di Gestione e Finanziamento in quanto interessato,
premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilit�
dellimprenditore.
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Contro
la sentenza � ammesso ricorso per cassazione a norma dellarticolo
426 del Cod. Pr. Civ.
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Art.
27. (Sanzioni contro il capo dellimpresa) - A seguito della sentenza
che dichiara la responsabilit� dellimprenditore, il Ministro per
LEconomia Corporativa adotter� quei provvedimenti amministrativi
che riterr� del caso affidando, se occorre, la gestione dellimpresa
ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dellimpresa
medesima con losservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.
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Art.
28. (Misure cautelari) - Pendente lazione di cui agli articoli
precedenti il Ministro per lEconomia Corporativa pu� sospendere,
con proprio decreto, limprenditore, capo dellimpresa, dalla
sua attivit� e nominare un commissario per la temporanea amministrazione
dellimpresa.
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Art.
29. (Responsabilit� dei membri del consiglio di gestione) - Qualora
il consiglio di gestione dellimpresa dimostri di non possedere
sufficiente senso di responsabilit� nellassolvimento dei compiti
affidatigli per ladeguamento dellattivit� dellimpresa
alle esigenze dei piani di produzione e alla politica sociale della
Repubblica, il Ministro per lEconomia Corporativa, di concerto
con il Ministro per le Finanze, puo disporre, premessi gli opportuni
accertamenti, lo scioglimento del consiglio e la nomina di un Commissario
per la temporanea gestione dellimpresa.
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Lintervento
del Ministro per lEconomia Corporativa pu� avvenire dufficio
o su istanza dellIstituto di Gestione e Finanziamento, se interessato,
o dal capo dellimpresa o dellassemblea o dei sindaci, ovvero
dei revisori.
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Art.
30. (Sanzioni penali) - Al capo dellimpresa ed ai membri del consiglio
di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste
dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle societ�
commerciali.
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Titolo
II. - DEL PASSAGGIO DELLE IMPRESE DI PROPRIETA' DELLO STATO
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Art.
31. Determinazione delle imprese da passare in propriet� dello Stato-
La propriet� di imprese che interessino settori chiave per la indipendenza
politica ed economica del Paese, nonch� di imprese fornitrici di materie
prime, di energia o di servizi necessari al regolare svolgimento della
vita sociale, pu� essere assunta dallo Stato a mezzo dellI.Ge.Fi.
secondo le norme del presente decreto.
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Quando
limpresa comprenda aziende aventi attivit� produttive diverse,
lo stato pu� assumere la propriet� di parte soltanto dellimpresa
stessa.
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Lo Stato
pu� inoltre partecipare al capitale di imprese private.
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Art.
32. (Procedura del passaggio delle imprese in propriet� dello Stato)
- Con decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana, sentito il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, saranno di volta
in volta determinate le imprese di cui lo Stato intenda assumere la
propriet�.
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Art.
33. (Nomina e compiti del sindacatore) - Con decreto del Ministro per
lEconomia Corporativa, ciascuna impresa per la quale sia stato
deciso il passaggio in propriet� dello Stato, � sottoposta a sindacato
e ne viene nominato un sindacatore.
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Il sindacatore
ha il compito di svolgere, sentiti gli organi normali di amministrazione
dellimpresa e con lIstituto di Gestione e Finanziamento,
le operazioni necessarie alla determinazione del valore reale delle
quote di capitale per la loro conversione in Titoli dellIstituto
di Gestione e Finanziamento.
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Art.
34. (Nomina e compiti del Commissario del Governo) - Il Ministro per
lEconomia Corporativa pu� anche affidare la gestione straordinaria
dellimpresa, di cui lo Stato intenda assumere la propriet�, ad
un Commissario del Governo, eventualmente scelto fra gli amministratori
in carica.
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In ogni
caso, alla data di pubblicazione del decreto di cui al successivo art.
40, che stabilisce il valore reale delle quote di capitale, gli organi
di amministrazione dellimpresa sono sciolti di diritto e il sindacatore
ne riassume i poteri con la veste di Commissario del Governo, per il
tempo necessario alla costituzione del consiglio di gestione e alla
nomina del capo dellimpresa.
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Art.
35. (Nullit� dei negozi che modificano il rapporto di propriet� del
capitale) - Sono nulli i negozi tra vivi che comunque modifichino il
rapporto di propriet� nei riguardi dei titoli azionari rappresentanti
il capitale delle imprese per le quali viene deciso il passaggio in
propriet� dello Stato, effettuati dal giorno dellentrata in vigore
del provvedimento che ordina il passaggio di propriet�.
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Art.
36. (Amministrazione del capitale delle imprese di propriet� dello Stato)
- LAmministrazione del capitale delle imprese assunte in
propriet� dello Stato � controllata dallIstituto di Gestione e
Finanziamento, ente pubblico con propria responsabilit� giuridica.
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La costituzione
dellIstituto e lapprovazione del relativo statuto saranno
disposti con separato provvedimento.
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Art.
37.(Compiti dellIstituto di Gestione e Finanziamento) -
LIstituto di Gestione e Finanziamento controlla lattivit�
delle imprese di cui allarticolo 31, secondo le direttive del
Ministro per lEconomia Corporativa e del Ministro per le Finanze
ed amministra altres� le partecipazioni assunte dallo Stato in imprese
private.
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Art.
38. (Trasformazione delle quote di capitale) - Le quote di capitale
gi� investite nelle imprese che passano in propriet� dello Stato vengono
sostituite da quote di credito dei singoli portatori verso lIstituto
di Gestione e Finanziamento, rappresentate da titoli emessi dallIstituto
medesimo ai sensi dei successivi articoli.
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Art.
39. (Valore di trasformazione delle quote di capitale) - La sostituzione
delle quote di capitale gi� investite in ciascuna impresa che passa
in propriet� dello Stato, con i titoli dellIstituto di Gestione
e Finanziamento viene effettuata per un ammontare pari al valore reale
di quelle quote di capitale.
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Art.
40. (Determinazione del valore delle quote di capitale) - Il valore
reale delle quote di capitale delle imprese da trasferire in propriet�
dello Stato, sar� determinato con decreto del Ministro per lEconomia
Corporativa di concerto con il Ministro per le Finanze, su proposta
dellIstituto di Gestione e Finanziamento, in contraddittorio con
gli amministratori dellimpresa.
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Contro
il decreto del Ministro per lEconomia Corporativa � ammesso ricorso
anche per il merito, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale da parte degli amministratori dellimpresa
o di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.
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Art.
41. (Caratteristiche dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento)
- I titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento sono nominativi,
negoziabili, trasferibili ed a reddito variabile.
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Essi vengono
emessi in serie distinte corrispondenti ai singoli settori di produzione.
Per ciascuna serie il reddito sar� annualmente determinato dal Comitato
dei Ministri per la difesa del risparmio e lesercizio del credito,
su proposta dellIstituto di Gestione e Finanziamento, tenuto conto
dellandamento dei relativi settori produttivi e quello generale
della produzione.
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Art.
42. (Limitazione alla negoziabilit� dei titoli) - E demandata
al Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e lesercizio
del credito la facolt� di limitare la negoziabilit� dei titoli dellIstituto
di Gestione e Finanziamento emessi in sostituzione di quote di capitale,
od anche di disporre liscrizione nei libri dellIstituto
del credito dei titolari di tali quote, senza che venga effettuata la
materiale consegna dei titoli.
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Art.
43. (Modalit� del passaggio in propriet� dello Stato) - Con il decreto
che dispone il trapasso della propriet� dellimpresa allo stato,
o con successivi decreti, possono essere stabilite le norme integrative
o di esecuzione sulle modalit� e termini del trapasso medesimo, nonch�
quelle altre norme, modalit� e termini che si rendessero necessari ed
opportuni per il trasferimento del capitale allo Stato e per la assegnazione
e distribuzione dei titoli dellIstituto di Gestione e Finanziamento
agli aventi titolo.
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Titolo
III. - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI
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Art.
44. (Determinazione degli utili) - Gli utili netti delle imprese risultano
dai bilanci compilati secondo le norme del codice civile e sulla base
di una contabilit� aziendale che sar� successivamente unificata con
opportuno provvedimento di legge.
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Art.
45. (Remunerazione del capitale) - Sugli utili netti, dopo le assegnazioni
di legge a riserva e la costituzione di eventuali riserve speciali che
saranno stabilite dagli statuti e dai regolamenti, � ammessa una renumerazione
al capitale conferito nellimpresa, in una misura non superiore
ad un massimo fissato annualmente per i singoli settori produttivi,
dal Comitato dei Ministri per la tutela del risparmio e lesercizio
del credito.
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Art.
46. - Gli utili dellimpresa, detratte le assegnazioni di cui allarticolo
precedente, verranno ripartiti tra i lavoratori, operai, impiegati tecnici,
impiegati amministrativi, in rapporto allentit� delle renumerazioni
percepite nel corso dellanno.
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Tale ripartizione
non potr� superare comunque il 30 per cento del complesso delle retribuzioni
nette corrisposte ai lavoratori nel corso dellesercizio.
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Le eccedenze
saranno destinate ad una cassa di compensazione amministrata dallIstituto
di Gestione e Finanziamento e destinata a scopi di natura sociale e
produttiva.
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Con separato
provvedimento del Ministro per lEconomia Corporativa di concerto
con il Ministro per le Finanze sar� approvato il regolamento di tale
cassa.
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Il presente decreto che sar� pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dItalia
ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale
delle leggi e decreti, entrer� in vigore il giorno stabilito con successivo
decreto del Duce della Repubblica Sociale Italiana.
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Dal quartiere
generale, add� 12 Febbraio 1944-XXII.
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MUSSOLINI
( Tarchi, Pellegrini, Pisenti )
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V� il
Guardiasigilli: Pisenti