"Sua Maestà
il Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia e il cancelliere
del Reich tedesco ritengono giunto il momento di confermare con un
patto solenne gli stretti legami di amicizia e di solidarietà
che esistono tra l'Italia Fascista e la Germania Nazionalsocialista.
Considerato che, con
le frontiere comuni, fissate per sempre, è stata creata fra
l'Italia e la Germania la base sicura per un reciproco aiuto ed appoggio,
i due Governi riconfermano la politica, che è stata già
da loro precedentemente concordata nelle sue fondamenta e nei suoi
obiettivi e che si è dimostrata altamente proficua tanto per
lo sviluppo degli interessi dei due Paesi quanto per la sicurezza
della pace in Europa.
Il Popolo italiano ed
il Popolo tedesco, strettamente legati fra loro dalla profonda affinità
delle loro concezioni di vita e dalla completa solidarietà
dei loro interessi, sono decisi a procedere anche in avvenire, l'uno
a fianco dell'altro e con le loro forze unite, per la sicurezza del
loro spazio vitale e per il mantenimento della pace. Su questa via
indicata dalla storia, l'Italia e la Germania intendono, in mezzo
ad un mondo inquieto ed in dissoluzione, adempiere al loro compito
di assicurare le basi della civiltà europea.
Allo scopo di fissare
a mezzo di un Patto, questi principi, hanno nominato loro Plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA:
il Ministro degli Affari Esteri Conte Galeazzo Ciano di Cortellazzo;
IL CANCELLIERE DEL REICH TEDESCO:
il Ministro degli Affari Esteri Sig. Joachim von Ribbentrop,
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona
e debita forma, hanno convenuto i seguenti articoli:
Art. 1. Le Parti Contraenti
si manterranno permanentemente in contatto allo scopo di intendersi
su tutte le questioni relative ai loro interessi comuni o alla situazione
generale europea.
Art. 2. Qualora gli interessi
comuni delle Parti Contraenti dovessero essere messi in pericolo da
avvenimenti internazionali di qualsiasi natura, Esse entreranno senza
indugio in consultazione sulle misure da adottare per la tutela di
questi loro interessi. Qualora la sicurezza o altri interessi vitali
di una delle Parti Contraenti dovessero essere minacciati dall'esterno,
l'altra Parte Contraente darà alla Parte minacciata il suo
pieno appoggio politico e diplomatico allo scopo di eliminare questa
minaccia.
Art. 3. Se, malgrado i
desideri e le speranze delle Parti Contraenti, dovesse accadere che
una di Esse venisse ad essere impegnata in complicazioni belliche
con un'altra o con altre Potenze, l'altra Parte Contraente si porrà
immediatamente come Alleato al suo fianco e la sosterrà con
tutte le sue forze militari per terra, per mare e nell'aria.
Art. 4. Allo scopo di
assicurare, per il caso previsto, la rapida applicazione degli obblighi
di alleanza assunti con l'art. 3, i Governi delle due Parti Contraenti
approfondiranno maggiormente la loro collaborazione nel campo militare
e nel campo dell'economia di guerra.
Analogamente i due Governi si terranno costantemente in contatto per
l'adozione delle altre misure necessarie all'applicazione pratica
delle disposizioni del presente Patto.
I due Governi costituiranno, agli scopi indicati nei summenzionati
paragrafi 1 e 2, Commissioni permanenti, che saranno poste sotto la
direzione dei due Ministri degli Affari Esteri.
Art. 5. Le Parti Contraenti
si obbligano fin da adesso, nel caso di guerra condotta insieme, a
non concludere armistizi e pace se non di pieno accordo fra loro.
Art. 6. Le due Parti Contraenti,
consapevoli dell'importanza delle loro relazioni comuni con le Potenze
loro amiche, sono decise a mantenere e a sviluppare di comune accordo,
anche in avvenire, queste relazioni, in armonia con gli interessi
concordati che le legano a queste Potenze.
Art. 7. Questo Patto entra
in vigore immediatamente al momento della firma. Le due Parti Contraenti
sono d'accordo nello stabilire a dieci anni il primo periodo della
sua validità. Esse prenderanno accordi in tempo opportuno,
prima della scadenza di questo termine, circa il prolungamento della
validità del Patto.
In fede di che, i Plenipotenziari
hanno firmato il presente Patto e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio originale,
in lingua italiana e in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente
fede.
Berlino, li 22 maggio
1939-Anno XVII dell'Era Fascista.
(L.S.) Galeazzo Ciano(L.S.) Joachim Von Ribbentrop