ANNO 1871
LA LEGGE DELLE |
Il Parlamento a maggio, il 15, aveva approvato con 105 voti a favore e 20 contrari "la legge delle guarentigie": Un pacchetto di garanzie per regolare i rapporti tra il nuovo Stato e il Papato; ma Pio IX sdegnosamente le ha rifiutate in blocco. Composto da 20 articoli, il pi� importante era l'ultimo, il n.20, che abrogava tutte le disposizioni di legge precedenti dello Stato Pontificio.
Fu dunque considerato un atto unilaterale e come tale respinto dal Papato. Tale legge incontr� l'opposizione sia dei clericali sia dei giurisdizionalisti.
Essa prevedeva l'impegno italiano a garantire il libero svolgimento del magistero papale ed ecclesiastico, l'attribuzione al Papa di una protezione giuridica simile a quella accordata al re, il diritto di mantenere un corpo di guardie armate, il privilegio della extra-territorialit� (la condizione delle sedi diplomatici nei Paesi ospitanti) per i palazzi del Vaticano e del Laterano, nonch� per la residenza di Castelgandolfo.
La legge si ispirava al principio cavouriano del "libera Chiesa in libero Stato", cio� ad una forma di separatismo liberale.
Dopo aver lanciato la scomunica maggiore contro quanti avevano attuato o favorito "l'usurpazione", Pio IX si chiuse nei palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero e appellandosi alle potenze cattoliche.In risposta alla legge delle Guarentigie, fu emessa l'enciclica "Ubi nos" del 15 maggio, con la quale fu ribadito il principio che il potere spirituale non potesse andare disgiunto da quello temporale.
Il problema dei rapporti fra cattolicesimo e Stato liberale divenne ancora pi� grave di quanto non fosse gi� in passato. Nel 1874 la Curia romana giunse a vietare esplicitamente ai cattolici la partecipazione alla vita politica, in particolare alle elezioni con la formula del "non expedit" ("non conviene").
Soltanto dopo alcuni decenni, nell'et� giolittiana, questo divieto sarebbe stato attenuato e poi progressivamente eliminato, fino al completo rientro dei cattolici, sia in quanto elettori sia in quanto eletti, nella vita politica italiana.
Riportiamo gli articoli pi� importanti della legge, ricordando che essa regol� i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede per quasi sessanta anni, fino al 1929.
ARTICOLI
Art.1 | La persona del Sommo Pontefice � sacra e inviolabile. |
Art.2 | L'attentato
contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo
sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione
a commetterlo contro la persona del re. Le offese e le ingiurie pubbliche
commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi,
con fatti, o coi mezzi indicati nell'art.1 della legge sulla stampa,
sono punite colle pene stabilite all'art.19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise. La discussione sulle materie religiose � pienamente libera. |
Art.3 | Il Governo
Italiano rende al Sommo Pontefice,nel territorio del regno, gli onori
sovrani; egli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai sovrani
cattolici. Il Sommo Pontefice ha facolt� di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi, senza pregiudizi degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti nel Regno |
Art.4 | E' conservata
a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di �3.225.000. Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intender� provveduto al trattamento del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede. |
Art.5 | Il Sommo
Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente,
continua a godere dei palazzi apostolici, Vaticano e Lateranense,
con tutti gli edifizii, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonch�
della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze. I detti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per causa di utilit� pubblica. |
Art.6 | Durante
la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorit� giudiziaria o politica
potr�, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libert�
personale dei Cardinali. Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza. |
Art.7 | -Nessun
uffiziale della pubblica Autorit� od agente della forza pubblica pu�,
per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e
luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo Pontefice,
o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico,
se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio. |
(omissis) | |
art.9 | Il Sommo
Pontefice � pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo
ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche
e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero. |
(omissis) | |
Art.11 | Gli inviati
dei governi esteri presso Sua Santit� godono nel Regno di tutte le
prerogative ed immunit� che spettano agli agenti diplomatici secondo
il diritto internazionale. |
Art.12 | Il Sommo
Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo
cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano. A tal fine gli � data facolt� di stabilire nel Vaticano, o in un altra sua residenza, uffizi di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta. |
(omissis) |
Art.14 | E' abolita ogni restrizione speciale all'esercito del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. |
Art.15 | I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. |
Art.16 | Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorit� ecclesiastiche. |
(omissis) |
"Per�, fino a quando non sia provveduto nella legge speciale di cui all'art.18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorit� che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della citt� di Roma e delle sedi suburbicarie".