Vienna, 3 ottobre 1866
Pace di Vienna fra Italia e Austria
In nome della Serenissima ed Indivisibile Trinit�. Sua
Maest� il Re d'Italia e Sua Maest� l'Imperatore d'Austria avendo
risoluto di stabilire fra i Loro Stati rispettivi una pace sincera e
durevole: S.M.
l'Imperatore d'Austria avendo ceduto a S.M. l'Imperatore dei Francesi il
Regno Lombardo-Veneto: S.M. l'Imperatore dei Francesi dal canto suo,
essendosi dichiarato pronto a riconoscere la riunione del detto Regno
Lombardo Veneto agli Stati di S.M. il Re d'Italia, sotto riserva del
consenso delle popolazioni debitamente consultate: S.M. il Re
d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria hanno nominato per Loro
Plenipotenziari: S.M. il Re d'Italia, il Signor Luigi Federico Conte di
Menabrea, Senatore del Regno, Gran Cordone dell'Ordine Militare di
Savoia, Cavalier dell'Ordine del merito civile di Savoia,
Grand'Ufficiale dell'Ordine dei SS Maurizio e Lazzaro, decorato della
medaglia d'oro al valor militare, Luogotenente Generale, Comandante
Generale del genio all'armata e Presidente del Comitato dell'Arma, ecc,.
ecc,. Sua Maest� l'Imperatore d'Austria, il signor Felice Conte
Wimpffen, Suo ciambellano attuale, inviato Ministro plenipotenziario in
missione straordinaria, ecc.
- I quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati
in buona e debita forma, sono convenuti degli articoli seguenti:
Art. I - Dal giorno dello scambio delle ratifiche del presente trattato
vi sar� pace ed amicizia tra S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore
d'Austria, loro Eredi e successori, Loro Stati e sudditi rispettivi in
perpetuo.
Art. II - I prigionieri di guerra italiani e austriaci saranno
immediatamente restituiti dall'una e dall'altra parte.
Art. III - S.M. l'Imperatore d'Austria, consente alla riunione del Regno
Lombardo-Veneto al Regno d'Italia.
Art. IV - La frontiera del territorio ceduto � determinata dai confini
amministrativi attuali del Regno Lombardo-Veneto.
Una Commissione militare istituita dalle due Potenze contraenti sar�
incaricata di eseguire il tracciato sul terreno entro il pi� breve
tempo possibile.
Art. V - L'evacuazione del territorio ceduto e determinato
dall'articolo precedente comincer� immediatamente dopo la
sottoscrizione della pace. e sar� terminata il pi� breve tempo
possibile, conforme agli accomodamenti combinati fra i Commissari
speciali a questo effetto designati.
Art. VI - Il Governo Italiano prender� a suo carico:
1� la parte del Monte Lombardo-veneto che rimase all'Austria in virt�
della Convenzione conclusa a Milano nel 1860 per l'esecuzione
dell'articolo 7 del trattato di Zurigo;
2� I debiti aggiunti al Monte Lombardo_Veneto dal 4 giugno 1859 fino al
giorno della conclusione del presente trattato;
3� Una somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro
effettivo, per la parte del prestito del 1854 riguardante la Venezia e
per il prezzo del materiale da guerra non trasportabile. Il modo di
pagare di tal somma di 35 milioni di fiorini, valuta austriaca, denaro
effettivo, sar� conforme al precedente del trattato di Zurigo,
determinato in un articolo addizionale.
Art. VII - Una Commissione composta dei Delegati dell'Italia,
dell'Austria e della Francia, proceder� alla liquidazione delle
differenti categorie enunciate nei due primi allinea dell'articolo
precedente, tenendo conto delle ammortizzazioni effettuate e dei beni
capitali d'ogni specie costituenti i fondi d'ammortizzazioni. Questa
Commissione preceder� al definitivo regolamento dei conti fra le Parti
contraenti e fisser� l'epoca ed il modo di esecuzione della
liquidazione del Monte Lombardo-Veneto.
Art. VIII - Il Governo di S.M. il Re d'Italia succede nei diritti ed
obbligazioni risultanti dai contratti regolarmente stipulati
dall'amministrazione austriaca per oggetti d'interesse pubblico
concernenti specialmente il paese ceduto.
Art. IX - Il Governo Austriaco rester� obbligato al rimborso di tutte
le somme sborsate dagli abitanti del territorio ceduto, dai comuni,
stabilimenti pubblici e corporazioni religiose nelle casse pubbliche
austriache a titolo di cauzione, depositi o consegne. Similmente i
sudditi austriaci, comuni, stabilimenti pubblici e corporazioni
religiose che avranno versato delle somme a titolo di cauzione o
depositi o consegne nelle casse del territorio ceduto saranno
esattamente rimborsati dal Governo italiano.
Art. X - Il Governo di S.M. il Re d'Italia riconosce e conferma in tutte
le loro disposizioni e per tutta la loro durata le concessioni delle vie
ferrate accordate dal Governo austriaco sul territorio ceduto ed in
special modo le concessioni risultanti dai contratti posti in essere in
data del 14 marzo 1856, 8 aprile 1857 e 23 settembre 1858.
Il Governo Italiano riconosce e conferma parimenti le disposizioni della
convenzione fatta il 290 novembre 1861 fra l'amministrazione austriaca e
il Consiglio d'amministrazione della societ� delle ferrovie dello Stato
del Sud Lombardo-Veneto e Centrali Italiane, cos� come la Convenzione
fatta il 27 febbraio 1866 fra il MInistro Imperiale delle Finanze e del
Commercio e la Societ� austriaca del Sud.
A datare dallo scambio delle ratifiche del presente trattato, il Governo
italiano � surrogato in tutti i diritti e in tutte le obbligazioni
risultanti per il Governo austriaco delle suddette convenzioni, per
quanto riguarda le linee delle vie ferrate situate sul territorio
ceduto.
In conseguenza, il diritto di devoluzione che apparteneva al Governo
austriaco riguardo alle dette vie ferrate viene trasferito nel Governo
italiano.
Art. XI - E' stabilito che l'incasso dei crediti risultanti dai
paragrafi 12, 13, 14, 15 e 16 del contratto del 14 marzo 1856 non dar�
all'Austria alcun diritto di controllo e di sorveglianza sulla
costruzione e sull'esercizio delle vie ferrate nel territorio ceduto. Il
Governo italiano si impegna dal conto suo di dare tutte le informazioni
che potrebbero essere richieste a questa cessione, dai concessionari a
nome del Governo austriaco.
Art. XII - All'effetto di estendere alle strade ferrate della Venezia le
prescrizioni dell'Art, 15 della convenzione del 27 febbraio 1866, le
altre potenze contraenti si impegnano a stipulare, tostoch� far si
possa, di concerto con la Societ� delle strade ferrate austriache del
Sud, una convenzione per la separazione amministrative ed economica dei
gruppi delle vie ferrate venete ed austriache.
In Virt� della Convenzione del 27 febbraio 1866 la garanzia che lo
Stato deve pagare alla Societ� delle strade ferrate austriache del Sud
dovr� essere calcolata sulla base del prodotto lordo dell'insieme di
tutte le linee venete e austriache attualmente concessa alla societ�.
E' inteso che il Governo Italiano prender� a suo carico la parte
proporzionale di questa garanzia che corrisponde alle linee del
territorio ceduto, e che per la valutazione di queste garanzie si
continuer� a prendere per base l'insieme del prodotto lordo delle linee
venete ed austriache concesse alla detta societ�.
Art. XIII - I Governi d'Italia e d'Austria desiderosi di estendere i
rapporti fra i due Stati, si impegnano a facilitare le comunicazioni per
via ferrata e a favorire la creazione di nuove linee onde congiungere
fra loro le reti italiane e austriache.
Il Governo di S.M.I.R. Apostolica promette inoltre di affrettare, per
quanto far si possa, il compimento della linea del Brennero destinata a
unire la vallata dell'Adige con quella dell'Inn.
Art. XIV - Gli abitanti originari del territorio ceduto godranno, per lo
spazio di un anno a datare dal giorno dello scambio delle ratifiche e
mediante una preventiva dichiarazione all'autorit� competente, piena ed
intera facolt� di esportare i loro beni mobili senza pagamento di
diritti e di ritirarsi con le loro famiglie negli Stati di S.M.I.R.
Apostolica, nel qual caso la qualit� di sudditi austriaci sar� loro
mantenuta. Saranno liberi di conservare i loro immobili situati nel
territorio ceduto.
La stessa facolt� � reciprocamente accordata agli individui originari
del territorio ceduto e stabiliti negli Stati di S.M. l'Imperatore
d'Austria.
Gli individui i quali profitteranno delle presenti disposizioni non
potranno essere; per fatto di tale scelta, inquietati n� da una parte
n� dall'altra nelle loro persone o beni situati nei rispettivi Stati.
Il termine di un anno viene portato a due anni per quegli individui
originari del territorio ceduto che, all'epoca dello scambio delle
ratificazioni del presente trattato, si troveranno fuori del territorio
della monarchia austriaca.
La loro dichiarazione potr� essere ricevuta dalla missione austriaca
pi� vicina o dall'autorit� superiore di una provincia qualunque della
monarchia.
Art. XV - I sudditi Lombardo-Veneto facenti parte dell'armata austriaca
verranno immediatamente liberati dal servizio militare e rinviati alle
loro case.
Resta convenuto che quelli i quali dichiareranno di rimanere al servizio
di S.M.I.R Apostolica, potranno farlo liberamente senza venire
inquietati per questo motivo, sia nella loro persona che nelle loro
propriet�.
Le stesse garanzie sono assicurate agli impiegati civili originari del
Regno Lombardo-Veneto che manifestano l'intenzione di restare al
servizio dell'Austria.
Gli impiegati civili originari del REgno Lombardo-Veneto avranno la
scelta, sia di rimanere al servizio dell'Austria, sia di entrare
nell'amministrazione italiana, nel qual caso il Governo di S.M. il Re
d'Italia s'obblighi a collocarli in funzioni analoghe a quelle che
disimpegnavano od a fissare loro delle pensioni, il cui importo verr�
stabilito secondo le leggi e i regolamenti austriaci
Resta convenuto che gli impiegati di cui trattasi verranno assoggettati
alle leggi e regolarmente disciplinari dell'Amministrazione Italiana.
Art. XVI - Gli ifficiali di origine
italiana, che trovasi attualmente a servizio dell'Austria, avranno la
scelta di rimanere al servizio di S.M.I.R. Apostolica, o d'entrare
nell'armata di S.M. il Re d'Italia con i medesimi gradi che occupano
nell'armata austriaca, semprech� ne facciano la domanda nel termine
fisso di sei mesi a partire dallo scambio delle ratificazioni del
presente trattato.
Art. XVII - Le pensioni civili e militari liquidate regolarmente, e che
erano a carico delle casse pubbliche del Regno Lombardo-Veneto
continueranno a rimanere acquisite ai loro titolari, e, se � il caso,
alle loro vedove o figli, e verranno in avvenire pagate dal governo di
S.M. Italiana.
Tale stipulazione viene estesa ai pensionati civili e militari, come
pure alle loro vedove e figli, senza distinzione d'origine, i quali
conserveranno il loro domicilio nel territorio ceduto ed i cui stipendi,
pagati fino al 1814 dal Governo delle Province Lombardo-Venete di
quell'epoca, caddero allora a carico del Tesoro austriaco.
Art. XVIII - Gli archivi dei territori ceduti, contenenti i titoli di
propriet�, i documenti amministrativi e di giustizia civile, come pure
i documenti politici e storici dell'antica repubblica di Venezia,
verranno consegnati nella loro integrit� ai Commissari che saranno
designati a tale scopo, ai quali verranno del pari consegnati gli
oggetti d'arte e di scienza specialmente relativi al territorio ceduto.
Reciprocamente, i titoli di propriet�, documenti amministrativi e di
civile giustizia, concernenti i territori austriaci, che potessero
trovarsi negli archivi dei territori ceduti, verranno rimessi nella loro
integrit� ai Commissari di S.M.I.R. Apostolica. I Governi d'Italia e
d'Austria si vincolano a comunicarsi reciprocamente, dietro domanda
delle autorit� superiori amministrative, tutti i documenti e le
informazioni relative agli affari concernenti sia il territorio ceduto
sia i paesi contigui.
Essi si vincolano pure a lasciare prendere copia autentica dei documenti
storici e politici che potessero interessare i territori rimasti
rispettivamente in possesso dell'altra Potenza contraente, e che
nell'interesse della scienza, non potranno essere divisi dagli archivi
ai quali appartengono.
Art. XIX - Le due alte Potenze contraenti si obbligano ad accodare
reciprocamente le maggiori possibili facilitazioni doganali agli
abitanti limitrofi dei due paesi per l'usufrutto delle loro propriet� e
l'esercizio delle loro industrie.
Art. XX - I trattati e le convenzioni che vennero confermati dall'art.
17 del Trattato di pace sottoscritto a Zurigo il 10 novembre 1859
torneranno provvisoriamente in vigore per un anno e verranno estesi a
tutti i territori del Regno d'Italia. Nel caso che questi trattati o
convenzioni non venissero denunziati tre mesi avanti lo spirar di un
anno dalla data dello scambio delle ratificazioni, essi rimarranno in
vigore e cos� d'anno in anno.
Tuttavia le due alte Potenze contraenti si obbligano a sottoporre nel
termine di un anno tali trattati e convenzioni ad una revisione generale
per apportarvi di comune accordo le modificazioni che si reputeranno
conformi all'interesse dei due paesi.
Art. XXI -Le due alte Potenze contraenti riservano d'entrare, tostoch�
potranno farlo, in negoziati per conchiudere un trattato di commercio e
di navigazione sulle basi le pi� larghe per facilitare reciprocamente
le transazioni fra i due paesi.
frattanto, e per il tempo fissato nell'articolo precedente, il Trattato
di commercio e di navigazione del 18 ottobre 1851 rimarr� in vigore e
verr� applicato a tutto il territorio del Regno d'Italia.
Art. XXII - I Principi e le Principesse di casa d'Austria, come pure le
Principesse che entrarono nella Famiglia Imperiale per via di
matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nel pieno ed
intero possesso delle loro propriet� private, tanto mobili quanto
immobili, di cui potranno godere e disporre senza venir molestati in
modo alcuno nell'esercizio dei loro diritti.
Sono tuttavia riservati tutti i diritto dello Stato e dei particolari,
da farsi valere con i mezzi legali.
Art. XXIII - Per contribuire con tutti i loro sforzi alla pacificazione
degli animi, S.M. il Re d'Italia e S.M. l'Imperatore d'Austria
dichiarano e promettono che, nei loro territori rispettivi, vi sar�
piena ed intera amnistia per tutti gli individui compromessi in
occasione degli avvenimenti politici avvenuti nella Penisola fino a
questo giorno. In conseguenza, nessun individuo di qualunque classe o
condizione potr� essere processato, molestato, o turbato nella persona
o nella propriet� o nell'esercizio dei suoi diritti a cagione della sua
condotta e delle sue opinioni politiche.
Art. XXIV - Il presente Trattato sar� ratificato e re ratifiche saranno
scambiate a Vienna nello spazio di quindi giorni o pi� presto se fare
si pu�.
In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno
apposto il sigillo delle loro armi.
Fatto Vienna il tre del mese d'ottobre dell'anno mille ottocento
sessantasei.
L.S.: L.F. MENABREA
L.S.: WIMPFFEN
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ARTICOLO ADDIZIONALE
Il Governo di S.M. il Re d'Italia s'impegna verso il governo di S;IR
Apostolica ad effettuare il pagamento di trentacinque milioni di
fiorini, valuta austriaca, equivalente ad ottantasette milioni e
cinquecentomila franchi, stipulati dall'art. 6 del presente trattato nel
modo ed alle scadenze qui appresso determinate.
Sette milioni saranno pagati in danaro contante mediante sette mandati o
buoni del tesoro all'ordine del governo austriaco, ciascuno di un
milione di fiorini, pagabili a Parigi al domicilio di uno dei primari
banchieri o di un istituto di credito di prim'ordine, senza interessi,
allo spirare del terzo mese dal giorno della sottoscrizione del presente
Trattato, e saranno rimessi al plenipotenziario di S.M.I.R al momento
dello scambio delle ratifiche.
Il pagamento di ventotto milioni di fiorini residuali avr� luogo a
Vienna in denaro contante, mediante dieci mandati o buoni del tesoro
all'ordine del governo austriaco, pagabili a Parigi in ragione di due
milioni ed ottocentomila fiorini, valuta austriaca, ciascuno scadenti di
due mesi in due mesi successivi. Questi dieci mandati o buoni del tesoro
saranno parimenti rimessi al Plenipotenziario di S.M.I.R. al momento
dello scambio delle ratifiche.
Il primo di questi mandati o buoni del tesoro scadr� due mesi dopo il
pagamento dei mandati per sette milioni di fiorini qui sopra stipulati.
Per questo termine, come tutti i termini seguenti, gli interessi saranno
calcolati al 5%, partendo dal primo giorno del mese che seguir� lo
scambio delle ratifiche del presente Trattato. Il pagamento degli
interessi avr� luogo a Parigi alla scadenza di ogni mandato o buono del
tesoro.
Il presente articolo addizionale avr� la stessa forza e valore che se
fosse inserito parola per parola nel Trattato di oggi.
Vienna, 3 ottobre 1866
L.S.: L.F. MENABREA
L.S.: WIMPFFEN |