Costituzione della
Repubblica Romana
18499 FEBBRAIO - Sotto il triumvirato GIUSEPPE MAZZINI - CARLO ARMELLINI e AURELIO SAFFI, � proclamata la Repubblica Romana. La decisione � adottata con 118 voti a favore e 26 contrari.
15 FEBBRAIO � costituito il nuovo ministero presieduto da CARLO EMANUELE MUZZARELLI
1 LUGLIO - L'Assemblea Costituente di Roma dichiara decaduto il governo temporale del papa, accordando al pontefice le necessarie "guarentigie" per l'esercizio del potere spirituale e promulga la nuova costituzione.PRINCIPI FONDAMENTALI
ART 1 - La sovranit� � per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano � costituito in repubblica democratica.
ART 2 - II regime democratico ha per regola leguaglianza, la libert�, la fraternit�. Non riconosce titoli di nobilt�, n� privilegi di nascita o di casta.
ART 3 - La Repubblica con le leggi e con le istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini.
ART 4 - La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli, rispetta ogni nazionalit�, propugna litalianit�.
ART 5 - I Municipi hanno tutti uguali diritti. La loro indipendenza non � limitata che dalle leggi di utilit� generale dello stato.
ART 6 - La pi� equa distribuzione possibile degli interessi locali, in armonia con linteresse politico dello stato, � la norma del riparto territoriale della Repubblica.
ART 7 - Dalla credenza religiosa non dipende lesercizio dei diritti civili e politici.
ART 8 - Il Capo della Chiesa Cattolica avr� dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per lesercizio indipendente del potere spirituale.TITOLO I
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI
ART 1 - Sono cittadini della Repubblica:
gli originari della Repubblica;
coloro che hanno acquistato la cittadinanza per effetto delle leggi precedenti;
gli italiani col domicilio di sei mesi;
gli stranieri col domicilio di dieci anni;
i naturalizzati con decreto del potere legislativo.
ART 2 - Si perde la cittadinanza:
per naturalizzazione o per dimora in paese straniero con animo di non pi� tornare;
per labbandono della patria in caso di guerra, o quando � dichiarata in pericolo;
per accettazione di titoli conferiti dallo straniero;
per accettazione di gradi o cariche e per servizio militare presso lo straniero, senza autorizzazione del Governo della Repubblica; lautorizzazione � sempre presunta quando si combatte per la libert� di un popolo;
per condanna giudiziale.
ART 3 - Le persone e le propriet� sono inviolabili.
ART 4 - Nessuno pu� essere arrestato che in flagrante delitto, o per mandato di giudici; n� essere distolto dai suoi giudici naturali. Nessuna corte o commissione eccezionale pu� istituirsi sotto qualsivoglia titolo o nome. Nessuno pu� essere carcerato per debiti.
ART 5 - Le pene di morte o di confisca sono proscritte.
ART 6 - Il domicilio � sacro; non � permesso entrarvi che nei casi e nei modi determinati dalla legge.
ART 7 - La manifestazione del pensiero � libera; la legge ne punisce labuso senza alcuna censura preventiva.
ART 8 - Linsegnamento � libero. Le condizioni di moralit� e capacit�, per chi intende professarlo, sono determinate dalla legge.
ART 9 - Il segreto delle lettere � inviolabile.
ART 10 - Il diritto di petizione pu� esercitarsi individualmente o collettivamente.
ART 11 - Lassociazione senza armi e senza scopo di delitto � libera.
ART 12 - Tutti i cittadini appartengono alla Guardia Nazionale nei modi e con le eccezioni fissate dalla legge.
ART 13 - Nessuno pu� essere costretto a perdere la propriet� delle cose, se non per causa pubblica, previa giusta indennit�.
ART 14 - La legge determina le spese della Repubblica e il modo di contribuirvi. Nessuna tassa pu� essere imposta se non per legge, ne percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.
TITOLO II
DELL ORDINAMENTO POLITICO
ART 15 - Ogni potere viene dal popolo. Si esercita dallAssemblea, dal Consolato, dallOrdine Giudiziario.
TITOLO III DELL ASSEMBLEA
ART 16 - LAssemblea � costituita dai rappresentanti del popolo.
ART 17 - Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni � elettore, a 25 � eleggibile.
ART 18 - Non pu� essere rappresentante del popolo un pubblico funzionario nominato dai consoli o dai ministri.
ART 19 - Il numero dei rappresentanti � determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.
ART 20 - I comizi generali si radunano ogni 3 anni, il 21 Aprile. Il popolo vi elegge i suoi rappresentanti con voto universale, diretto e pubblico.
ART 21 - LAssemblea si riunisce il 15 Maggio successivamente alla elezione. Si rinnova ogni 3 anni.
ART 22 - LAssemblea si riunisce in Roma, ove non determini altrimenti, e dispone della forza armata di cui creder� aver bisogno.
ART 23 - LAssemblea � indissolubile e permanente, salvo il diritto di aggiornarsi per quel tempo che creder�. Nellintervallo pu� essere convocata durgenza sullinvito del presidente coi segretari, di trenta membri, o del Consolato.
ART 24 - LAssemblea non � legale se non riunisce la met� pi� uno dei rappresentanti. Il numero qualunque dei presenti decreta i provvedimenti per richiamare gli assenti.
ART 25 - Le sedute dellAssemblea sono pubbliche. Pu� costituirsi in comitato segreto.
ART 26 - I rappresentanti del popolo sono inviolabili per le loro opinioni emesse nellAssemblea, restando interdetta qualunque inquisizione.
ART 27 - Ogni arresto o inquisizione contro un rappresentante � vietato, senza il permesso dellAssemblea, salvo il caso di delitto flagrante. Nel caso dellarresto in flagranza di delitto, lAssemblea, che ne sar� immediatamente informata, determina la continuazione o la cessazione del processo. Questa disposizione si applica nel caso in cui un cittadino carcerato sia nominato rappresentante.
ART 28 - Ciascun rappresentante del popolo riceve un indennizzo, cui non pu� rinunciare.
ART 29 - LAssemblea ha il potere legislativo: decide della pace, della guerra, dei trattati.
ART 30 - La proposta sulle leggi appartiene ai rappresentanti del Consolato.
ART 31 - Nessuna proposta ha forza di legge, se non dopo adottata, con due deliberazioni prese allintervallo non minore di otto giorni, salvo allAssemblea abbreviarlo in caso durgenza.
ART 32 - Le leggi adottate dallAssemblea vengono senza ritardo promulgate dal Consolato in nome di Dio e del Popolo. Se il Consolato indugia, il Presidente dellAssemblea fa la promulgazione.TITOLO IV
DEL CONSOLATO E DEL MINISTERO
ART 33 - Tre sono i consoli. Vengono nominati da11Assemblea a maggioranza di due terzi di suffragi. Debbono essere cittadini della Repubblica, e dellet� di 30 anni compiuti.
ART 34 - Lufficio dei Consoli dura tre anni. Ogni anno uno dei Consoli esce dufficio. Le prime due volte decide la sorte fra i primi tre eletti. Nessun console pu� essere rieletto se non dopo tre anni dacch� usc� di carica.
ART 35 - Vi sono sette Ministri di nomina del Consolato; 1� degli Affari Interni; 2� degli Affari Esteri; 3� di Guerra e Marina; 4� di Finanza; 5� di Grazia e Giustizia; 6� di Agricoltura, Commercio, Industria e Lavori Pubblici; 7� del Culto, Istruzione Pubblica, Belle Arti e Beneficenza.
ART 36 - Ai Consoli sono commesse lesecuzione delle leggi e le relazioni internazionali.
ART 37 - Ai Consoli spetta la nomina e la revocazione di quegli impieghi che la legge non riserva ad altra autorit�; ma ogni nomina o revoca deve essere fatta in Consiglio dei Ministri.
ART 38 - Gli atti dei Consoli, finch� non siano contrassegnati dal Ministro incaricato dellesecuzione, restano senza effetto. Basta la sola firma dei Consili per la nomina e la revoca dei Ministri.
ART 39 - Ogni anno, ed a qualunque dellAssemblea, i Consoli espongono lo stato degli affari della Repubblica.
ART 40 - I Ministri hanno il diritto di parlare allAssemblea sugli affari che li riguardano.
ART 41 - I Consoli risiedono nel loco ove si convoca lAssemblea, ne possono uscire dal territorio della Repubblica senza una risoluzione dellAssemblea, sotto pena di decadenza.
ART 42 - Sono alloggiati a spese della Repubblica, e ciascuno riceve un appuntamento di scudi 3.600 allanno.
ART 43 - I Consoli ed i Ministri sono responsabili.
ART 44 - I Consoli ed i Ministri possono essere posti in stato daccusa dallAssemblea su proposta di dieci rappresentanti. La domanda deve essere discussa come legge.
ART 45 - Ammessa laccusa, il Console � sospeso dalle sue funzioni, se assolto, ritorna allesercizio delle sue funzioni, se condannato, lAssemblea passa a nuova elezione.TITOLO V
DEL CONSIGLIO DI STATO
ART 46 - Vi � un Consiglio di Stato composto di quindici Consiglieri nominati dallAssemblea.
ART 47 - Esso deve essere consultato dai Consoli e dai Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive; pu� esserlo sulle relazioni politiche.
ART 48 - Esso emana quei regolamenti pei quali lAssemblea gli ha dato una speciale delega. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.TITOLO VI
DEL POTERE GIUDIZIARIO
ART 49 - I Giudici nellesercizio delle loro funzioni non dipendono da alcun altro potere dello Stato.
ART 50 - Nominati dai Consoli ed in Consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono essere promossi, n� traslocati che con proprio consenso, n� sospesi, degradati o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.
ART 51 - Per le contese civili vi � una magistratura di pace.
ART 52 - La giustizia � amministrata in nome del popolo, pubblicamente; ma il tribunale, a causa di moralit�, pu� ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.
ART 53 - Nelle cause criminali, al popolo appartiene il giudizio del fatto, ai tribunali lapplicazione della legge. La istituzione dei giudici del fatto � determinata da legge relativa.
ART 54 - Vi � un Pubblico Ministero presso i tribunali della Repubblica.
ART 55 - Un Tribunale supremo di giustizia giudica, senza che siavi luogo a gravame, i Consoli ed i Ministri messi in stato daccusa. Il tribunale supremo si compone del presidente, di quattro giudici pi� anziani della cassazione, e di giudici del fatto tratti a sorte dalle liste annuali, tre per ciascuna provincia. LAssemblea designa il magistrato che deve esercitare la funzione di Pubblico Ministero presso il Tribunale supremo. E duopo della maggioranza di due terzi di suffragi per la condanna.TITOLO VII
DELLA FORZA PUBBLICA
ART 56 - Lammontare della forza stipendiata di terra e di mare � determinato da una legge, e solo per una legge pu� essere aumentato o diminuito.
ART 57 - Lesercito si forma per arruolamento volontario e nel modo che la legge determina.
ART 58 - Nessuna truppa straniera pu� essere assoldata, n� introdotta nel territorio della Repubblica, senza decreto dellAssemblea.
ART 59 - I Generali sono nominati dallAssemblea sulla proposta del Consolato.
ART 60 - La distribuzione dei corpi di linea e la forza delle interne guarnigioni sono determinate dallAssemblea, n� possono subire variazioni o traslocamento, anche momentaneo, senza il di lei consenso.
ART 61 - Nella Guardia Nazionale ogni grado � conferito per elezione.
ART 62 - Alla Guardia Nazionale � affidato principalmente il mantenimento dellordine interno e della Costituzione.TITOLO VIII
DELLA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ART 63 - Qualunque riforma di costituzione pu� essere solo domandata nellultimo anno di legislatura da un terzo dei rappresentanti.
ART 64 - LAssemblea delibera per due volte sulla domanda con lintervallo di due mesi. Opinando lAssemblea per la riforma alla maggioranza di due terzi, vengono convocati i comizi generali onde eleggere i rappresentanti per la Costituente, in ragione di uno ogni quindicimila abitanti.
ART 65 - LAssemblea di revisione � ancora Assemblea Legislativa per tutto il tempo in cui siede, da non eccedere i tre mesi.DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART 66 - Le operazioni della Costituente attuale saranno specialmente dirette alla formazione della legge elettorale e delle altre leggi organiche necessarie allattuazione della Costituzione.
ART 67 - Con lapertura dellAssemblea Legislativa cessa il mandato della Costituente.
ART 68 - Le leggi e i regolamenti esistenti saranno in vigore in quanto non si oppongono alla Costituzione, e finch� non saranno abrogati.
ART 69 - Tutti gli attuali impiegati hanno bisogno di conferma.
Il Presidente
G. GALLETTI
I Vice-Presidenti
A. SALICETI - E. ALLOCCATELLI
I Segretari
G. PENNACCHI - G. COCCHI
A. FABRETTI - A. ZAMBIANCHI